LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    in base all’atto di concessione rep.n.629 del 12.03.1990 ed alla successiva deliberazione della Giunta Regionale n.83 del 2.2.2000 , la  società  “A.R.P.A. S.p.A.” con sede in Chieti, via Asinio Herio n.75, esercita l’autolinea “L’Aquila - Roma” (AQ 1/38);

-    che con Determina Dirigenziale n.22 DE del 19.10.2006 e successiva Determina 33 DE del 4.12.2008 è stato modificato l’esercizio dell’autolinea;

-    che con istanza prot. 0021 del 9.01.2009, acquisita al Prot RA n.234/DE6 del 14.01.2009, la società “A.R.P.A. S.p.A “ aveva presentato, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della  L.R. 59/99 e  s.m.i., una richiesta di intensificazione della  linea “L’AQUILA-ROMA” (AQ/1/36) completa di programma di esercizio e sviluppo chilometrico, con l’istituzione di due corse feriali alle ore 12.00 L’Aquila - Roma e alle ore 18,45 Roma - L’Aquila, senza oneri a carico del bilancio regionale al fine di intensificare l’offerta  esistente e con la modifica di vari orari delle altre corse della linea;

-    che la suddetta richiesta non era stata istruita prima del 6 aprile 2009 e che, successivamente al sisma, in una apposita riunione svoltasi in data 22 luglio 2009 presso il Servizio DE2 allora competente, si era preso atto che, stante le ristrutturazione in atto dei servizi ARPA in tutta l’area del cratere, le esigenze indicate nella  proposta di ristrutturazione del 9 gennaio 2009 sarebbero state esaminate successivamente alla definizione del quadro di servizi attuati per l’esigenza sisma, poi operata nel corso del 2010;

-    che successivamente, la società “A.R.P.A. S.p.A” con nota in data 27 gennaio 2011, acquisita al Prot.RA 22734 del 28 gennaio 2011, ha ripresentato l’istanza per l’intensificazione  della  linea “L’AQUILA-ROMA” (AQ/1/36) che prevede l’istituzione di due corse feriali alle ore 12.00 L’Aquila - Roma e alle ore 18,45 Roma - L’Aquila senza oneri a carico del bilancio regionale, con la richiesta di variazioni orarie di n.8 corse già assentite (all. n.1);

Considerato:

-    che ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n.59 e successive integrazioni e modificazioni e dell’art.1, comma 65  della legge regionale  28 dicembre 2006, n.47, e dell’art.1, comma 57, della legge regionale 21 novembre 2008. n.16, l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in atto all’entrata in vigore della L.R. n.152/98 era stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010;

-    che il DL 225/2010 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” ha introdotto all’art.1, per il comparto del TPL, una proroga, in prima battuta sino al 31 marzo 2011, del termine di scadenza degli affidamenti in atto di cui all’art 23 bis, comma 8, lettera e) del DL 112/2008, convertito con L.133/2008, rimandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l’eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre;

-    che l’art.63, comma 1 della L.R. 1/2011, ha prorogato le concessioni regionali e comunali in essere fino al 30 giugno 2011;

-    che ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della citata L.R. 59/99 e s.m.i., per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale assistiti da contribuzione e per quelli in concessione regionale non assistiti da contribuzione di cui all’art.3 della legge regionale n.152/1998, è ammessa da parte dei concessionari l’intensificazione dei relativi programmi d’esercizio senza oneri a carico del bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati;

Considerato che l’intensificazione proposta dalla società ARPA s.p.a. è stata richiesta più volte dall’utenza interessata che lamenta soprattutto una carenza di collegamenti nella tratta Avezzano - Roma  nelle ore  pomeridiane e che la valutazione sul grado di efficienza e di efficacia della introduzione delle nuove corse viene lasciata alla azienda proponente in quanto si tratta di corse introdotte senza oneri finanziari a carico della Regione, gestite a rischio di impresa con le sole entrate da tariffa;

Ritenuto pertanto, di poter autorizzare, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della predetta L.R. 59/99 e s.m.i., l’intensificazione della linea “L’AQUILA - ROMA” (AQ/1/36)  esercitata dall’ARPA S.p.A, in quanto riguarda corse che vengono esercitate al fine di intensificare l’offerta, senza oneri a carico del bilancio regionale e con obbligo di rendicontazione separata;

Ritenuto, in particolare, vista la domanda presentata in data in data 27 gennaio 2011, acquisita al Prot.RA 22734 del 28 gennaio 2011, di autorizzare:

-    l’istituzione di una coppia di corse, tipologia feriale, non contribuite, che nel nuovo programma di esercizio vengono contraddistinte con i nn. 25 e 40 con partenza rispettivamente alle ore 12,00 da L’Aquila per Roma e alle 18,45 da Roma per L’Aquila;

-    la variazione di orario delle corse:

-    n.7 feriale (partenza da L’Aquila posticipata dalle ore 6,00 alle ore 6,15);

-    n.11 feriale (partenza da L’Aquila posticipata dalle ore 6,40 alle ore 6,45);

-    n.55 feriale (partenza da L’Aquila posticipata dalle ore 20,00 alle ore 20,15);

-    n.9 festiva (partenza da L’Aquila posticipata dalle ore 6,00 alle ore 6,15);

-    n.44 feriale (partenza da Roma posticipata dalle ore 19,00 alle ore 19,30);

-    n.46 feriale (partenza da Roma posticipata dalle ore 20,00 alle ore 20,30);

-    n.50 feriale (partenza da Roma posticipata dalle ore 21,15 alle ore 21,30);

-    n.54 feriale (partenza da Roma posticipata dalle ore 22,15 alle ore 22,45);

Vista la Legge Regionale n.77/99 e s.m.i.;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico e Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture,  Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.   di autorizzare, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della  L.R. 59/99 e s.m.i. l’intensificazione e le modifiche del programma di esercizio della linea L’AQUILA - ROMA (AQ/1/36) esercitata dalla società “ARPA S.p.A.” con sede in Chieti via Asinio Herio, con le modalità di seguito indicate e come da relativi programmi di esercizio e sviluppo chilometrico, presentati unitamente alla domanda, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (all.1):

-    istituzione di una coppia di corse, tipologia feriale, non contribuite, che nel nuovo programma di esercizio vengono contraddistinte con i nn. 25 e 40 con partenza rispettivamente alle ore 12,00 da L’Aquila per Roma e alle 18,45 da Roma per L’Aquila;

-    variazione orari delle corse:

-    n.7 feriale (partenza da L’Aquila posticipata dalle ore 6 alle ore 6,15);

-    n.11 feriale (partenza da L’Aquila posticipata dalle ore 6,40 alle ore 6,45);

-    n. 55 feriale (partenza da L’Aquila posticipata dalle ore 20 alle ore 20,15);

-    n.9 festiva (partenza da L’Aquila posticipata dalle ore 6 alle ore 6,15);

-    n.44 feriale (partenza da Roma posticipata dalle ore 19 alle ore 19,30);

-    n.46 feriale (partenza da Roma posticipata dalle ore 20 alle ore 20,30);

-    50 feriale (partenza da Roma posticipata dalle ore 21,15 alle ore 21,30);

-    54 feriale (partenza da Roma posticipata dalle ore 22,15 alle ore 22,45);

2.   di precisare che le corse di nuova istituzione contraddistinte nel programma di esercizio con i nn. 25 e 40 sono autorizzate ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della  L.R. 59/99 e s.m.i., senza oneri a carico del bilancio regionale e con obbligo di rendicontazione separata;

3.   di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento e di notificarlo alla società A.R.P.A. s.p.a. con sede in Chieti via Asinio Herio, al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica ed al Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo,  loro sedi;

4.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.