Prot. n. 5232 del 27 settembre 2010

IL SINDACO

PREMESSO:

Che la Società Laga Srl con sede in  frazione San Giorgio del Comune di Crognaleto otteneva ,con provvedimento sindacale n. 1 del 18 gennaio 2000, la concessione per la coltivazione di una cava di pietra arenaria, giusto parere del CTR per le cave del 13 dicembre 1994 n. 424, in località Venano della frazione San Giorgio.

Che i lavori dovevano rispettare il progetto di coltivazione autorizzato rispondente a quello esaminato e autorizzato dallo stesso CTR per le cave;

Che la Società autorizzata era tenuta agli obblighi economici nei confronti del Comune d Crognaleto a norma del contratto con questo stipulato rep. 4/1999 così come in particolare richiamati negli articoli 4, 5, 7 e 8 dello stesso;

Che già con nota del responsabile dell’Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici del Comune di Crognaleto n. 4184 del 20 settembre 2000 si evidenziava un inadempimento degli obblighi contrattuali relativi ai canoni fissi e variabili di cui alla concessione per un importo di Euro 206.582,76 per cui che la Giunta Comunale di Crognaleto, nel prendere atto di quanto da ultimo, nonché la violazione degli obblighi di cui agli artt. 7, 8, 20 e 24 del richiamato contratto n. 4/1999, provvedeva con deliberazione n. 140 del 22 dicembre 2005 a dichiarare risoluto il contratto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1454 e 1456 del codice civile;

Che l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo con nota 3785 pos. IV – 2 – 2 del 2007, evidenziava la modificazione dell’area di coltivazione con aree viabilità e sistemazioni idrauliche in assenza di autorizzazioni e concessioni edilizie;

Che per quanto da ultimo si dava avviso di Ordinanza di sospensione dei lavori per abuso edilizio da parte del Settore Urbanista e Lavori Pubblici del Comune di Crognaleto con prot. 2449 del 21.06.2007

Che la Regione Abruzzo – Ufficio Cave e Torbiere - in merito a quanto da ultimo con nota 7228/AE del 29.04.2008 reiterava alla ditta Laga Srl a dover ottemperare alle disposizioni impartite;

Che con diversi protocolli n. 3775 del 19.09.2007, 1137 del 15.03.2008, 4056 del 16.09.2008 si è sollecitata la Società Laga Srl inutilmente al pagamento di quanto dovuto;

Che la Giunta Comunale di Crognaleto, con delibera n. 34 del 31.03.2009, richiamando per i motivi ivi esposti, la deliberazione n. 140/2005 provvedeva nuovamente alla dichiarazione di risoluzione per inadempimenti gravi della concessione dei terreni per l’esercizio dell’attività di estrazione;

Che in data 23 dicembre 2009  si prendeva atto della sentenza di condanna del Tribunale di Teramo n. 1047/2009, della Società Laga Srl in persona dei suoi rappresentanti per aver realizzato un tratto di pista a servizio della cava non autorizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, oltre che per aver eseguito attività estrattiva di pietra arenaria al di fuori dell’area in concessione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, oltre che aver eseguito un taglio di bosco al di fuori dell’area interessata alla realizzazione di briglie a servizio della cava; 

Che in data 10 luglio 2010 si prendeva atto della sentenza n. 673 del 12 giugno 2010 del Tribunale di Teramo con cui è stata rigettata l'opposizione promossa dalla Soc. LAGA s.r.l. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 593/04 come emesso dal Tribunale di Teramo il 26.02.2004, condannandosi la LAGA s.r.l. al rimborso delle spese processuali e confermandosi il Decreto Ingiuntivo stesso;

Che a tutt’oggi il dovuto economico per i canoni fisso e variabile di cui alla concessione dovuti dalla Società Laga ammonta a Euro 430.356,31 oltre IVA, giusta azione giudiziaria di recupero intrapresa;

Vista la Legge della Regione Abruzzo n. 54 del 26.07.1983;

Vista la Legge Regione della Abruzzo n. 48 del 09.09.1986;

Visto il protocollo 1579 del 10.12.1999 del Comitato Tecnico Regionale per le cave;

DECRETA

Con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.   l’estinzione per decadenza, ai sensi dell’art. 22 della legge Regione Abruzzo n. 54 del 1983, lett. a), b), d) ed f), del provvedimento di concessione per la coltivazione di una cava di pietra arenaria in località Venano della frazione San Giorgio, n. 1 del 18.01.2000;

Il presente decreto è rimesso:

-    alla Società Laga Srl Frazione San Giorgio Località Venano di San Giorgio

-    alla Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo Servizio Risorse del Territorio – Ufficio Cave e Torbiere - Pescara

-    al Prefetto di Teramo per informativa

-    al Comando Stazione Carabinieri di Crognaleto per informativa

-    all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo per informativa

-    alla Procura della Repubblica di Teramo per informativa

-    al Servizio Regionale del Genio Civile Teramo per informativa

Crognaleto li, 25 settembre 2010

IL SINDACO

Giuseppe D’Alonzo