Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n.77;

Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3827 del 27 novembre 2009, 3832 del 22 dicembre 2009, 3833 del 22 dicembre 2009, 3837 del 30 dicembre 2009, 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857del 10 marzo 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell’11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 del 13 agosto 2010, n. 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e la n. 3917 del 30 dicembre 2010;

Visto, in particolare, che il comma 4 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2010, n. 3881 dispone che “Ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative alla misura dei contributi previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e fatti salvi i vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all’80% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell’adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverata, superi il costo per l’intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso, per la ricostruzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini, non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l’edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI”;

Visto, inoltre, che l’articolo 21, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 dispone che “Per gli edifici di particolare pregio storico artistico,il limite di contributo di cui al’art.5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell’11 giugno 2010, può essere incrementato fino ad un massimo del 60% tenuto conto della presenza di elementi di pregio o di complessità tipologica e costruttiva. Con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo sono definiti i suddetti elementi e le modalità di determinazione dell’incremento consentito”;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 615 del 09 Agosto 2010, che aggiorna i limiti di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 27 del 2 dicembre 2010, inerente le modalità di calcolo del limite di convenienza - art.5 comma 4 OPCM 3881/2010;

Visto l’art. 5 del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 09-03-2010, inerente gli obiettivi e i contenuti dei piani di ricostruzione, che tra l’altro, promuovono la riqualificazione dell’abitato;

Vista la lettera c) dell’art. 3 del DPR 380/2001 che definisce: gli interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli “rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”;

Ritenuto necessario fornire ulteriori disposizioni per la determinazione del limite di contributo per edifici in muratura di particolare pregio architettonico, al fine di promuovere il restauro ed il risanamento conservativo degli stessi;

DECRETA

Articolo 1
(disposizioni inerenti il limite di contributo per edifici di particolare pregio storico artistico)

1.   Per gli edifici di interesse storico artistico, di cui all’art. 21, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, per i quali sono previsti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, il progettista designato dall'amministratore o dal rappresentante del condominio, o dal presidente del consorzio nel caso in cui l’edificio è ricompreso in un aggregato edilizio secondo la definizione della OPCM 3820/2009 e ss.mm.ii., ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal suddetto articolo, documenta redigendo un’apposita relazione asseverata, l’esistenza dei requisiti necessari a qualificare di particolare pregio storico artistico l’edificio per cui predispone la documentazione progettuale e propone la percentuale di incremento. La relazione è trasmessa al Comune nel cui territorio è sito l’immobile per il successivo inoltro alla Commissione di cui al co 2.

2.   Al fine di verificare l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1 e l’ammontare della percentuale d’incremento proposto, è istituita, con decreto del Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo, una Commissione composta dal rappresentante del Comune nel cui territorio è localizzato l’immobile di particolare pregio storico artistico, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Abruzzo e un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici designati dal Direttore Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici, da un esperto di restauro e risanamento conservativo e da un esperto di storia dell’architettura designati dalla Struttura Tecnica di Missione per la ricostruzione, da un rappresentante dell’Ordine degli Architetti e un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di appartenenza del Comune. I compensi sono determinati a vacazione e computati a valere sul contributo definitivo concesso dal Comune.

3.   Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati i componenti della Commissione di cui al comma 2, con i relativi supplenti.

4.   La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte del Comune, rilasciando una dichiarazione di “edificio di particolare pregio storico artistico” valida ai soli fini della quantificazione dell’incremento del limite di contributo di cui all’art. 21, comma 1, dell’OPCM n. 3917/2010, nel quale sia esplicitato l’incremento unitario concesso, anche in percentuale.

5.   Nel corso dell’istruttoria la Commissione può richiedere una sola volta ulteriore documentazione direttamente al progettista, che la consegna entro i successivi 10 giorni; decorso inutilmente tale termine, l’incremento si intende negato e la pratica definitivamente archiviata. La Commissione comunica tempestivamente al Comune l’esito delle istruttorie, che le trasmette ai progettisti.

6.   Se l’edificio di pregio è ricompreso in un aggregato edilizio ai sensi della OPCM n. 3820/2009 e ss.mm.ii., la Commissione si esprime sull’intero aggregato, individuando l’insieme degli edifici di pregio all’interno dello stesso anche in riferimento a esigenze di carattere urbanistico, alle previsioni dei piani di ricostruzione e alle modalità di recupero dell’aggregato stesso.

Articolo 2
(determinazione dell’incremento del limite di contributo)

1.   L’incremento di cui all’art. 21, comma 1, dell’OPCM n. 3917/2010 è determinato da:

a)   un’aliquota non superiore a 25 punti su 60 individuata in funzione dell’estensione e del maggior costo di interventi specifici, nel caso in cui nell’edificio siano presenti elementi di pregio quali orizzontamenti a volta, in legno o comunque di particolare complessità costruttiva o rappresentativi delle tipologie costruttive locali, vani con dimensione minore in pianta non inferiore a sette metri, ambienti comuni quali porticati, androni d’ingresso, scalinate, corridoi con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse, stucchi, affreschi, decori lapidei ed altri elementi decorativi;

b)  un’aliquota individuata al fine di considerare le altezze di interpiano nel caso in cui queste siano maggiori dell’altezza di riferimento hr pari a 3,20 metri. Tale aliquota è pari al rapporto tra la differenza tra l’altezza d’interpiano hi e l’altezza di riferimento hr, e l’altezza di riferimento hr: [(hi - hr) / hr]. Si definisce altezza d’interpiano quella misurata tra l’estradosso di un solaio e l’estradosso del solaio del piano superiore; l’altezza d’interpiano hi è determinata effettuando una media delle altezze d’interpiano dei vari locali dell’edificio pesata con le superfici dei locali stessi; nel caso di coperture a falde, l’altezza di interpiano è determinata facendo riferimento all’altezza media della copertura.

2.   Le aliquote di cui alle lettere a) e b) del co 1 sono cumulabili e la loro somma non può eccedere il limite massimo di cui all’art. 21, comma 1, OPCM n. 3917/2010.

3.   Gli edifici realizzati nel corso del XX secolo sono considerati di particolare pregio storico artistico qualora sia documentabile la ricerca per l’innovazione dei caratteri tecnici, sociali ed estetici della produzione edilizia, con particolare riferimento ai valori intrinseci del manufatto, al valore di modello da individuare nelle relazioni stabilite tra l’edificio stesso ed altri appartenenti al medesimo ambito storico e localizzativo, al valore di antecedente da individuare nell’impatto suscitato nella produzione edilizia successiva.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 17 Febbraio 2011

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi