LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1)   prendere atto della nota prot. n. 87817 del 22.12.2010, con la quale il Comune di Chieti ha trasmesso il Decreto del Sindaco prot. n. 87576 del 22.12.2010, allegato al presente provvedimento (All. A), concernente la designazione in qualità di Governatore della IPAB - Istituto “S. Raffaele Arcangelo” di Chieti, del Dott. Alfredo Alleva, nato a Chieti l’08.12.1961 ed ivi residente in Via P.O. Nasone, n. 33, in possesso dei requisiti previsti, giusta indicazione riportata nel decreto stesso;

2)   dichiarare formalmente ricostituito, ai sensi della L.R. 97/99, l’Organo ordinario di amministrazione della predetta IPAB, secondo la previsione dell’art. 5 del vigente Statuto dell’Ente, per il quadriennio 2010 – 2014;

3)   dare atto che non sussiste alcun rapporto di dipendenza funzionale e patrimoniale delle II.PP.A.B. dalla Regione, né dai Comuni, né dalle Province, per cui le nomine dei componenti degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. stesse, ancorché disposte dalla Giunta Regionale, ovvero dagli altri enti locali, secondo la previsione statutaria di ciascuna IPAB, non sono assoggettate alle disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n. 27;

4)   precisare, inoltre che, i poteri di gestione, riservati al Governatore, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, sono da ritenersi riferiti alla specifica attività di amministrazione, attribuita agli organi amministrativi degli enti pubblici, riconducibile a funzioni di indirizzo politico- amministrativo, di definizione degli obiettivi, dei programmi e di verifica dei risultati, e non anche alle funzioni in materia di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante l’adozione di autonomi atti e provvedimenti di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con relativa assunzione di responsabilità, assegnati alla competenza esclusiva dei dirigenti ovvero, nelle IPAB prive di tali figure organizzative, dei funzionari apicali con qualifica di Segretario/Direttore;

8)   stabilire che, come previsto dallo Statuto della IPAB, l’Organo ordinario di amministrazione resta in carica per anni quattro, a decorrere dalla data di insediamento, ovvero, per un periodo inferiore, subordinatamente a quanto verrà disciplinato, in materia, dalla normativa regionale di attuazione del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;

9)   demandare al competente Servizio “Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale” gli adempimenti amministrativi connessi all’adozione della presente deliberazione;

10) disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A..