IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.   di Autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L. 21.12.2001, n. 443, dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, visti gli elaborati progettuali sopra indicati,  la ditta PAVIND SRL - avente sede legale e sede operativa in Sulmona S.S. 17 Km 94,75, all’esercizio delle attività di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, attività equivalenti alle operazioni R13 e R3 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 12.320 tonnellate ed una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 160 tonnellate per la fase R13, ed altresì per un quantitativo massimo annuo di 3.000 tonnellate per la di recupero R3;

2.   Di Stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di notifica del  presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla legge e dalle direttive regionali; detta autorizzazione è condizionata alla trasmissione, al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, di una comunicazione contenente

a.   la data di avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti in regime ordinario,

b.   il nominativo del responsabile tecnico dell’impianto;

c.   contratto di garanzia finanziaria, reso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e della D.G.R. n. 790/07 e s.m.i.;

d.   copia della istanza di rinuncia all’esercizio delle operazioni in regime semplificato ex art. n. 216 D. Lgs. n. 152/07 e s.m.i., inviata alla Provincia di L’Aquila;

e.   ulteriore documentazione concernente la validità temporale del contratto sottoscritto in data 14.11.2008 con il Consorzio per il Nucleo industriale di Sulmona, relativamente alla gestione delle acque derivanti dall’impianto di recupero dei rifiuti, meteoriche, nere e tecnologiche; 

3.   Di Stabilire che CER ammissibili in ingresso all’impianto per la fase di recupero R13 risultano analiticamente riportati nell’elenco, allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.   Di Stabilire, altresì, che i CER ammissibili all’impianto di cui sopra, per la fase di recupero R3 risultano essere: 15.01.01 – 15.01.05 – 15.01.06 – 20.01.01 per 2.500 T/a e 15.02.03 per 500 T/a;

5.   Di Prescrivere che la Ditta beneficiaria del presente provvedimento provveda all’allontanamento dei rifiuti putrescibili al massimo entro 72 ore dal ricevimento degli stessi e che per i rifiuti classificati con CER con il -99 finale (rifiuti non specificati altrimenti) sia indicato nel registro di carico e scarico, di volta in volta, la tipologia di rifiuto che viene gestita con tale codice, dandone una descrizione esaustiva;

6.   Di Obbligare la Ditta in oggetto a produrre, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento, a produrre  una relazione dettagliata contenente un elenco dettagliato dei  CER ammissibili ad ambedue le fasi di gestione ( R3 – R13 ) nonché le modalità gestionali dei rifiuti che, prodotti dall’attività,  esitano dalla stessa e vengono gestite in regime di deposito temporaneo ex   art. 183, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed, altresì,  per ogni rifiuto, le relative quantità annuali e la potenzialità istantanea dell’impianto; in merito al contenuto della predetta relazione il Servizio scrivente si riserva di acquisire  nuovamente  un apposito parere da parte dell’A.R.T.A.

7.   Di Prendere Atto della sussistenza dei  requisiti soggettivi del richiedente l’autorizzazione regionale, valutati ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227, che non costituiscono elementi ostativi al rilascio della presente autorizzazione;

8.   Di Prescrivere il rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti da smaltire, obblighi e divieti di cui alle vigenti disposizioni in materia, con particolare riguardo a:

a.   D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007 n° 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

b.   D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto " L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”;

c.   D.Lgs.152/06 e s.m.i. - articoli 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo nazionale gestori ambientali);

d.   Ulteriori prescrizioni fissate dal D.Lgs.152/06 e s.m.i, dalla L.R. n° 45/2007 e s.m.i, dal D.Lgs.36/03 e  D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

e.   DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

f.    DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare  ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

g.   L.R. 29.07.2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

9.   Di Dare Atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizione contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45,

10. Di Fare Salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11. Di Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona, al Comune di Pratola Peligna,, alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila  ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso la CCIAA di L’Aquila;

12. Di Disporre la redazione del presente provvedimento in numero due originali, di cui uno da notificare, ai sensi di legge, alla Società PAVIND Srl,  avente sede legale e sede operativa in Sulmona (AQ)  S.S. 17 Km 94,75;

13. Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi del provvedimento, all’oggetto ed al dispositivo.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D. Lgs.152/06 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

Segue allegato