IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di Autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L. 21.12.2001, n. 443, dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e
s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, visti gli elaborati progettuali sopra
indicati, la ditta PAVIND SRL - avente
sede legale e sede operativa in Sulmona S.S.
2. Di Stabilire che l’autorizzazione indicata al
precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di
notifica del presente provvedimento, ed
è rinnovabile nelle forme stabilite dalla legge e dalle direttive regionali;
detta autorizzazione è condizionata alla trasmissione, al Servizio Gestione
Rifiuti della Regione Abruzzo, di una comunicazione contenente
a. la data di avvio delle operazioni di gestione
dei rifiuti in regime ordinario,
b. il nominativo del responsabile tecnico
dell’impianto;
c. contratto di garanzia finanziaria, reso ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e della D.G.R. n. 790/07 e s.m.i.;
d. copia della istanza di rinuncia all’esercizio
delle operazioni in regime semplificato ex art. n. 216 D. Lgs. n. 152/07 e
s.m.i., inviata alla Provincia di L’Aquila;
e. ulteriore documentazione concernente la
validità temporale del contratto sottoscritto in data 14.11.2008 con il Consorzio
per il Nucleo industriale di Sulmona, relativamente alla gestione delle acque
derivanti dall’impianto di recupero dei rifiuti, meteoriche, nere e
tecnologiche;
3. Di Stabilire che CER ammissibili in ingresso
all’impianto per la fase di recupero R13 risultano analiticamente riportati
nell’elenco, allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. Di Stabilire, altresì, che i CER ammissibili
all’impianto di cui sopra, per la fase di recupero R3 risultano essere:
15.01.01 – 15.01.05 – 15.01.06 – 20.01.01 per 2.500 T/a e 15.02.03 per 500 T/a;
5. Di Prescrivere che
6. Di Obbligare
7. Di Prendere Atto della
sussistenza dei requisiti soggettivi del
richiedente l’autorizzazione regionale, valutati ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227, che non costituiscono elementi ostativi al rilascio della
presente autorizzazione;
8. Di Prescrivere il rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti da
smaltire, obblighi e divieti di cui alle vigenti disposizioni in materia, con
particolare riguardo a:
a. D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 avente per
oggetto: “L.R. 19.12.2007 n° 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di
varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e successive
modifiche ed integrazioni;
b. D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006 avente per
oggetto " L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, Direttive in materia di
comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale
ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n.
c. D.Lgs.152/06 e s.m.i. - articoli 189 (Catasto
dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e
212 (Albo nazionale gestori ambientali);
d. Ulteriori prescrizioni fissate dal
D.Lgs.152/06 e s.m.i, dalla L.R. n° 45/2007 e s.m.i, dal D.Lgs.36/03 e D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 avente per oggetto
“Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla riduzione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti;
e. DM 17 dicembre 2009 avente ad
oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
f. DM Ambiente 15 febbraio
2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero
dell’Ambiente è intervenuto a modificare
ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;
g. L.R. 29.07.2010, n. 31, recante “Norme
regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i., pubblicata sul BURA
n. 50 del 30.07.2010;
9. Di Dare Atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizione contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13,
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45,
10. Di Fare Salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11. Di Trasmettere copia
del presente provvedimento al Comune di Sulmona, al Comune di Pratola Peligna,,
alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Direzione Centrale
di Pescara, all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali –
Sezione Abruzzo presso
12. Di Disporre la redazione del presente
provvedimento in numero due originali, di cui uno da notificare, ai sensi di
legge, alla Società PAVIND Srl, avente
sede legale e sede operativa in Sulmona (AQ)
S.S.
13. Di Disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.),
limitatamente agli estremi del provvedimento, all’oggetto ed al dispositivo.
L’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D. Lgs.152/06 e s.m.i.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
Segue allegato