IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo

1.   La Regione Abruzzo dichiara il 5 agosto "Giornata degli Abruzzesi nel mondo", a ricordo annuale dell’emigrazione regionale e al fine di rafforzare l’identità degli abruzzesi nel mondo e rinsaldare i rapporti con la terra di origine.

2.   In occasione della "Giornata degli Abruzzesi nel mondo" di cui al comma 1, il Consiglio Regionale d’Abruzzo promuove l'organizzazione di cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento, anche in collaborazione con i Consigli Provinciali, i Comuni abruzzesi e le scuole della Regione, per ricordare il fenomeno dell’emigrazione abruzzese nei suoi vari aspetti, per celebrare gli abruzzesi emigrati e per mantenere saldi e vivi i rapporti fra le comunità di origine abruzzese esistenti fuori dai confini regionali, con la terra e le tradizioni d’origine.

Art. 2

Conferimento dell’onorificenza di Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo

1.   In occasione della "Giornata degli Abruzzesi nel mondo" la Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, d’intesa con la Conferenza dei Capigruppo, conferisce annualmente l’onorificenza di "Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo" a quelle persone di origine abruzzese che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle Regioni italiane diverse dall’Abruzzo, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente. Le indicazioni delle persone proposte per il conferimento, sono effettuate dai Consiglieri regionali.

2.   I Consiglieri regionali della Regione Abruzzo indicano i nominativi da proporre  per l’onorificenza. Tra tutti i nominativi proposti vengono designati, con le modalità di cui al comma 1, due emigrati in paesi esteri e due emigrati in altre Regioni italiane, nel rispetto della parità di genere. 

Art. 3

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 21 Febbraio 2011

il presidente

giovanni chiodi