Il dirigente del servizio
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., e dell’art. 45 e della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Società BETA Ambiente Srl. – Sede Legale: C.da Saletti – zona industriale di Atessa (Ch), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi d ubicare in C.da Saletti – zona industriale di Atessa (Ch), costituito dalle seguenti linee impiantistiche:
- attività di recupero (R13 – R5) di rifiuti non pericolosi;
- attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi in un’area identificabile secondo le N.C.T. del Comune di Atessa, al foglio n.1 , particelle nn. 4503, 4509, 4499, 4421, 4508, 4506, 4425 per una superficie complessiva pari 7776 mq, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali così costituiti:
Mese di luglio anno 2009
Elaborati a firma dell’Ing. Giuseppe Antonio De Cesare
Allegato 1) relazione tecnica generale
Allegato 2) tavole grafiche;
Allegato 3) relazione geologico – geogetecnica
Mese di dicembre anno 2009
Elaborati a firma dell’Ing. Giuseppe Antonio De Cesare
Allegato 4) relazione tecnica integrativa
Mese di giugno anno 2010
Elaborati a firma dell’Ing. Giuseppe Antonio De Cesare e del Geom. Algredo Bomba
Allegato 5) relazione tecnica;
Allegato 6) tavola “Elaborati grafici”;
2) di
autorizzare
2.1 alla realizzazione ed esercizio, ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente punto 1);
2.2 allo scarico delle acque di prima pioggia trattate nel fosso “Fornello” ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. n° 31 del 29.07.2010 ed in conformità degli elaborati di cui al precedente punto 1). Lo scarico di dette acque dovrà garantire il rispetto dei limiti di concentrazione di cui alla Tabella n.3 (scarico in acque superficiali), Allegato V alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
3) di stabilire che nell’impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti per le potenzialità istantanee e annue e le operazioni di recupero/smaltimento sotto riportate per le due distinte linee impiantistiche:
Attività di recupero (R13 – R5) di rifiuti non pericolosi
CER |
Categoria
D.M. 5.02.1198 |
Potenzialità
istantanea (tonn.) |
Potenzialità
annua (tonn./anno |
Operazioni |
10 13 11 |
7.1 |
100 |
30.000 |
R13-R5 |
17 01 01 |
7.1 |
R13-R5 |
||
17 01 02 |
7.1 |
R13-R5 |
||
17 01 03 |
7.1 |
R13-R5 |
||
17 01 07 |
7.1 |
R13-R5 |
||
17 08 02 |
7.1 |
R13-R5 |
||
17 09 04 |
7.1 |
R13-R5 |
||
|
||||
17 03 02 |
7.6 |
35 |
200 |
R13-R5 |
|
||||
01 04 08 |
7.2 |
50 |
5000 |
R13-R5 |
01 04 10 |
7.2 |
R13-R5 |
||
01 04 13 |
7.2 |
R13-R5 |
||
10 12 03 |
7.4 |
R13-R5 |
||
10 12 06 |
7.4 |
R13-R5 |
||
10 12 08 |
7.4 |
R13-R5 |
||
10 10 99 |
7.5 |
R13-R5 |
||
10 12 99 |
7.5 |
R13-R5 |
||
17 05 08 |
7.11 |
R13-R5 |
||
01 01 02 |
7.17 |
R13-R5 |
||
01 03 08 |
7.17 |
R13-R5 |
||
02 04 02 |
7.17 |
R13-R5 |
||
02 07 01 |
7.17 |
R13-R5 |
||
02 07 99 |
7.17 |
R13-R5 |
||
06 03 14 |
7.18 |
R13-R5 |
||
07 01 99 |
7.18 |
R13-R5 |
||
10 13 04 |
7.18 |
R13-R5 |
||
10 02 99 |
7.25 |
R13-R5 |
||
10 09 06 |
7.25 |
R13-R5 |
||
10 09 08 |
7.25 |
R13-R5 |
||
10 09 10 |
7.25 |
R13-R5 |
||
10 09 12 |
7.25 |
R13-R5 |
||
16 11 02 |
7.25 |
R13-R5 |
||
16 11 04 |
7.25 |
R13-R5 |
||
17 05 04 |
7.31-bis |
R13-R5 |
Potenzialità attività di
recupero R13-R5 di rifiuti non pericolosi |
|
Potenzialità istantanea
(tonn.) |
185 |
Potenzialità annua
(tonn/anno) |
35200 |
Attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Rifiuti non pericolosi operazioni R13/D15
01 04 09
scarti di sabbia e argilla. |
01 04 10
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07. |
01 04 13
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di
cui alla voce 01 04 07. |
01 05 04
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci. |
02 01 10
rifiuti metallici. |
02 02 01
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia. |
02 03 04
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione. |
02 03 05
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. |
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione. |
02 06 02
rifiuti legati all’impiego di conservanti. |
02 06 03
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. |
02 07 04
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione. |
02 07 05
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. |
03 01 01 scarti di corteccia e sughero. |
03 01 05
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e
piallacci diversi da quelli di
cui alla voce 03 01 04. |
03 03 01
scarti di corteccia e legno. |
03 03 07
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da
rifiuti di carta e cartone. |
03 03 08
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere
riciclati. |
04 02 09
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri,
plastomeri). |
04 02 10
materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio
grasso, cera). |
04 02 15
rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui alla voce
04 02 14. |
04 02 17
tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16. |
04 02 20
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 04 02
19. |
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze. |
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate. |
05 01 17
bitumi. |
06 01 01 acido solforico ed acido solforoso. |
06 05 03
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 06 05
02. |
07 02 13 rifiuti plastici. |
07 06 99
rifiuti non specificati altrimenti. |
07 07 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 07
11. |
08 01 12
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01
11. |
08 01 14
fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla
voce 08 01 13. |
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da
quelli di cui alla voce 08 01 15. |
08 01 18
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da
quelli di cui alla voce 08 01 17. |
08 01 20
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di
cui alla voce 08 01 19. |
08 02 01
polveri di scarto di rivestimenti. |
08 02 02
fanghi acquosi contenenti materiali ceramici. |
08 02 03
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici. |
08 03 08
rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro. |
08 03 15
fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14. |
08 03 18
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03
17. |
08 04 10
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08
04 09. |
08 04 12
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08
04 11. |
10 01 01
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di
caldaia di cui alla voce 10 01
04). |
10 01 02
ceneri leggere di carbone. |
10 01 03
ceneri leggere di torba e di legno non trattato. |
10 01 19
rifiuti prodotti dalla
depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01
07 e 10 01 18. |
10 01 26
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento. |
10 02 01
rifiuti del trattamento delle scorie. |
10 02 02
scorie non trattate. |
10 02 08
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui
alla voce 10 02 07 |
10 02 10
scaglie di laminazione. |
10 02 12
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla
voce 10 02 11. |
10 02 14
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
diversi da quelli di cui alla
voce 10 02 13 |
10 02 15
altri fanghi e residui di filtrazione. |
10 03 02
frammenti di anodi. |
10 03 24
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui
alla voce 10 03 23 |
10 03 26
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
diversi da quelli di cui alla
voce 10 03 25. |
10 03 28
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla
voce 10 03 27. |
10 03 30
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere,
diversi da quelli di cui alla
voce 0 03 29. |
10 08 04
polveri e particolato. |
10 08 09
altre scorie. |
10 08 11
impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10. |
10 08 13
rifiuti contenenti catrame
della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08
12. |
10 08 16
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10
08 15. |
10 08 18
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
diversi da quelli di cui alla
voce 10 08 17. |
10 08 20
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19. |
10 09 03
scorie di fusione. |
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da
quelle di cui alla voce 10 09 05. |
10 09 08
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla
voce 10 09 07. |
10 09 10
polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10
09 09. |
10 09 12
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11. |
10 09 14
scarti di leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09
13. |
10 10 03
scorie di fusione. |
10 10 06
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui
alla voce 10 10 05. |
10 10 08
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla
voce 10 10 07. |
10 10 10
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10
10 09. |
10 10 12
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11. |
10 10 14
scarti di leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10
13. |
10 10 16
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla
voce 10 10 15. |
10 11 03
scarti di materiali in fibra a base di vetro. |
10 11 05
polveri e particolato. |
10 11 10
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da
quelle di cui alla voce
10 11 09. |
10 11 12
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11. |
10 11 14
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui
alla voce 10 11 13. |
10 11 16
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui
alla voce 10 11 15. |
10 11 18
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,
diversi da quelli di cui alla
voce 10 11 17. |
10 11 20
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce
10 11 19. |
10 12 01
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico. |
10 12 03
polveri e particolato. |
10 12 05
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi. |
10 12 06
stampi di scarto. |
10 12 08
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
(sottoposti a
trattamento termico). |
10 12 10
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 12 09. |
10 12 12
rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla
voce 10 12 11. |
10 12 13
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. |
10 13 01
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico. |
10 13 04
rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce. |
10 13 06
polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13).
|
10 13 07
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi. |
10 13 10
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di
cui alla voce 10 13 09. |
10 13 11
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento,
diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10. |
10 13 13
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 13 12. |
10 13 14
rifiuti e fanghi di cemento. |
11 01 10
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11
01 09. |
11 01 12
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10
01 11. |
11 01 14
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13. |
11 02 03
rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi. |
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
diversi da quelli della voce 11 02 05. |
11 05 01
zinco solido. |
11 05 02
ceneri di zinco. |
12 01 01
limatura e trucioli di materiali ferrosi. |
12 01 02
polveri e particolato di materiali ferrosi. |
12 01 03
limatura e trucioli di materiali non ferrosi. |
12 01 04
polveri e particolato di materiali non ferrosi. |
12 01 05
limatura e trucioli di materiali plastici. |
12 01 13
rifiuti di saldatura. |
12 01 15
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14. |
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da
quello di cui alla voce 12 01 16. |
12 01 21
corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli
di cui alla voce 12 01 20. |
15 01 01
imballaggi di carta e cartone. |
15 01 02
imballaggi in plastica. |
15 01 03
imballaggi in legno. |
15 01 04
imballaggi metallici. |
15 01 05
imballaggi in materiali compositi. |
15 01 06
imballaggi in materiali misti. |
15 01 07
imballaggi in vetro. |
15 01 09
imballaggi in materia tessile. |
15 02 03
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce
15 02 02. |
16 01 03 pneumatici
fuori uso. |
16 01 12
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11. |
16 01 15
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14. |
16 01 16
serbatoi per gas liquido. |
16 01 17 metalli ferrosi. |
16 01 18 metalli non ferrosi. |
16 01 19
plastica. |
16 01 20
vetro. |
16 01 22
componenti non specificati altrimenti. |
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci da 16 02 |
16 02 16
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di
cui alla voce 16 02 15. |
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16
03 03. |
16 03 06
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05. |
16 05 05
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16
05 04. |
16 05 09
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05
06, 16 05 07 e 16 05 08. |
16 06 04
batterie alcaline (tranne 16 06 03). |
16 06 05 altre batterie e accumulatori. |
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro,
argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07). |
16 08 03
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di
metalli di transizione,
non specificati altrimenti. |
16 10 02
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10
01. |
16 11 04
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, diversi da
quelli di cui alla voce 16 11 03. |
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da
quelli di cui alla voce 16 11 05. |
17 01 01
cemento. |
17 01 02
mattoni. |
17 01 03
mattonelle e ceramica. |
17 01 07
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse
da quelle di cui alla
voce 17 01 06. |
17 02 01
legno. |
17 02 02
vetro. |
17 02 03
plastica. |
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01. |
17 04 01
rame, bronzo, ottone. |
17 04 02
alluminio. |
17 04 03
piombo. |
17 04 04
zinco. |
17 04 05
ferro e acciaio. |
17 04 06
stagno. |
17 04 07 metalli misti. |
17 04 11
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10. |
17 05 04
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. |
17 05 06
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05. |
17 05 08
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla
voce 17 05 07. |
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui
alle voci 17 06 01 e 17 06 03. |
17 08 02
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla
voce 17 08 01. |
17 09 04 rifiuti misti dell’attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
09 02 e 17 09 03. |
18 02 03
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare
infezioni. |
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane. |
19 08 12
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di
cui alla voce 19 08 11. |
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti
delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 19 08 13. |
19 09 05
resine a scambio ionico saturate o esaurite. |
19 12 01
carta e cartone. |
19 12 02
metalli ferrosi. |
19 12 03
metalli non ferrosi. |
19 12 04
plastica e gomma. |
19 12 05
vetro. |
19 12 07
legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06. |
19 12 08 prodotti tessili. |
19 12 09
minerali (ad esempio sabbia, rocce). |
19 12 10
rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti). |
19 12 12
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da
quelli di cui alla voce 19 12 11. |
19 13 02
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
diversi da quelli di cui alla voce
19 13 01. |
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica
dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13
03. |
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni
di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla
voce 19 13 05. |
20 01 25
oli e grassi commestibili. |
20 03 04
fanghi delle fosse settiche. |
20 03 06
rifiuti della pulizia delle fognature. |
Rifiuti pericolosi operazioni R13 /D15
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze
pericolose. |
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio,
legno, pannelli di truciolare e piallacci
contenenti sostanze pericolose. |
04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di
finitura contenenti solventi organici. |
04 02 16* tinture e pigmenti contenenti sostanze
pericolose. |
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti contenenti sostanze
pericolose. |
06 01 01* acido solforoso e acido solforico. |
06 01 02* acido cloridrico. |
06 01 03* acido fluoridrico. |
06 01 04* acido fosforico e fosforoso. |
06 01 05* acido nitroso e acido nitrico. |
06 01 06* altri acidi. |
06 02 01* idrossido di calcio. |
06 02 03* idrossido di ammonio. |
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio. |
06 02 05* altre basi. |
06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti
cianuri. |
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti
metalli pesanti. |
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli
pesanti. |
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico. |
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio. |
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli
pesanti. |
06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici,
contenenti amianto. |
06 07 02* carbone attivato dalla produzione di
cloro. |
06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti
mercurio. |
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di
contatto. |
06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose.
|
06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti
conservativi del legno ed altri biocidi inorganici. |
06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07
02). |
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni
di lavaggio ed acque madri. |
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri. |
07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati.
|
07 01 08* altri fondi e residui di reazione. |
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati. |
07 01 10* altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti. |
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze
pericolose. |
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque
madri. |
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni
di lavaggio ed acque madri. |
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri. |
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati.
|
07 02 08* altri fondi e residui di reazione. |
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati. |
07 02 10* altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti. |
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose. |
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi,
contenenti sostanze pericolose. |
07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso. |
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri. |
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni
di lavaggio ed acque madri. |
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri. |
07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati. |
07 03 08* altri fondi e residui di reazione. |
07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti
esauriti alogenati. |
07 03 10* altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti. |
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze
pericolose. |
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri. |
07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni
di lavaggio ed acque madri. |
07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri. |
07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati. |
07 04 08* altri fondi e residui di reazione. |
07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti
esauriti alogenati. |
07 04 10* altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti. |
07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze
pericolose. |
07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze
pericolose. |
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri. |
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri. |
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri. |
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri. |
07 07 08* altri fondi e residui di filtrazione. |
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti. |
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose. |
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e
vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose. |
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di
pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose. |
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture
e vernici, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose. |
08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori. |
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti
sostanze pericolose. |
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti
sostanze pericolose. |
08 03 16* residui di soluzioni chimiche per
incisione. |
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti
sostanze pericolose. |
08 03 19* oli dispersi. |
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose. |
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti
solventi organici o altre sostanze
pericolose. |
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e
sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose. |
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi
e sigillanti, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose. |
08 04 17* olio di resina. |
10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose. |
10 03 04* scorie della produzione primaria. |
10 03 08* scorie saline della produzione
secondaria. |
10 03 09* scorie nere della produzione
secondaria. |
10 03 15* schiumature infiammabili o che
rilasciano, al contatto con l’acqua, gas
infiammabili in quantità pericolose. |
10 03 17* rifiuti contenenti catrame della
produzione degli anodi. |
10 03 19* polveri dei gas di combustione,
contenenti sostanze pericolose. |
10 03 21* altre polveri e particolati (comprese
quelle prodotte da mulini a palle), contenenti
sostanze pericolose. |
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose. |
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione
prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze
pericolose. |
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle
acque di raffreddamento, contenenti oli. |
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di
scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze
pericolose. |
10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose. |
10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura,
contenenti metalli pesanti. |
10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose. |
11 01 05* acidi di decapaggio. |
11 01 06* acidi non specificati altrimenti. |
11 01 07* basi di decapaggio. |
11 03 02* altri rifiuti. |
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti
alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni). |
12 01 07* oli minerali per macchinari, non
contenenti alogeni (eccetto emulsioni e
soluzioni). |
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari,
contenenti alogeni. |
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari,
non contenenti alogeni. |
12 01 10* oli sintetici per macchinari. |
12 01 12* cere e grassi esauriti. |
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti
sostanze pericolose. |
12 01 16* materiale abrasivo di scarto,
contenente sostanze pericolose. |
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica,
affilatura e lappatura) contenenti olio. |
12 01 19* oli per macchinari, facilmente
biodegradabili 12 01 20 *corpi d’utensile e materiali
di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose. |
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio. |
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura
a vapore. |
13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti
PCB. |
13 01 04* emulsioni clorurate. |
13 01 05* emulsioni non clorurate. |
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici,
clorurati. |
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici,
non clorurati. |
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici. |
13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente
biodegradabili. |
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici. |
13 02 04* scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, clorurati. |
13 02 05* scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione. |
13 02 07* olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione, facilmente biodegradabile. |
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione. |
13 03 01* oli isolanti e termoconduttori,
contenenti PCB. |
13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori
clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.
|
13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori
non clorurati. |
13 03 08* oli sintetici isolanti e
termoconduttori. |
13 03 09* oli isolanti e termoconduttori,
facilmente biodegradabili. |
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori. |
13 05 06* oli prodotti dalla separazione
olio/acqua. |
13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione
olio/acqua. |
13 08 02* altre emulsioni. |
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi. |
15 01 10* imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
|
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici
solide porose pericolose (ad esempio amianto),
compresi i contenitori a pressione vuoti. |
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose. |
16 01 07* filtri dell’olio. |
16 01 08* componenti contenenti mercurio. |
16 01 09* componenti contenenti PCB. |
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio “air
bag”). |
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti
amianto. |
16 01 13* liquidi per freni. |
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze
pericolose. |
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli
di cui alle voci da 16 01 16 01 13
e 16 01 14. |
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti
PCB. |
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti
PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di
cui alla voce 16 02 09. |
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC. |
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti
amianto in fibre libere. |
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi diversi da
quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16
02 12. |
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da
apparecchiature fuori uso. |
16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio
contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese
le miscele di sostanze chimiche di laboratorio. |
16 06 01* batterie al piombo. |
16 06 02* batterie al nichel-cadmio. |
16 06 03* batterie contenenti mercurio. |
16 06 06* elettroliti da batterie e accumulatori,
oggetto di raccolta differenziata. |
16 07 08* rifiuti contenenti olio. |
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze
pericolose. |
16 10 02* soluzioni acquose di scarto, contenenti
sostanze pericolose. |
17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze
pericolose. |
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti
sostanze pericolose o da esse contaminati. |
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da
sostanze pericolose. |
17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di
carbone o di altre sostanze pericolose. |
17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze
pericolose. |
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose. |
17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto. |
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose. |
17 06 05* materiali da costruzione contenenti
amianto. |
17 08 01* materiali da costruzione a base di
gesso contaminati da sostanze pericolose. |
17 09 02* rifiuti dell’attività di costruzione e
demolizione, contenenti PCB (ad esempio
sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti
PCB, elementi
stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB). |
17 09 03* altri rifiuti dell’attività di
costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)
contenenti sostanze pericolose. |
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni per evitare
infezioni. |
18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni. |
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o
contenenti sostanze pericolose. |
18 02 07* medicinali citotossici e citostatici. |
19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per
il trattamento dei fumi. |
19 08 13* fanghi contenenti soatanze pericolose
prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali. |
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio. |
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi. |
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 25. |
20 01 29* detergenti contenenti sostanze
pericolose. |
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle
voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non
suddivisi contenenti tali batterie. |
20 01 35* apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi. |
20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose. |
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi. |
Potenzialità
attività di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non
pericolosi |
||
Settore
|
Potenzialità
istantanea (tonn) |
Potenzialità
annua (tonn./anno) |
Area
1 (rifiuti solidi e liquidi non pericolosi e pericolosi) |
1.644 |
123.000 |
Area
2 (rifiuti solidi
non pericolosi) |
360 |
|
Area
3 (rifiuti fangosi
non pericolosi) |
72 |
|
Area
5 (rifiuti solidi
non pericolosi) |
60 |
4) di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
Dell’ARTA Dipartimento di Chieti relativamente all’ attivita di recupero R13-R5 di rifiuti non pericolosi:
1. dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall’allegato 5 dal D.M. 5/2/98 e D.M. 5/4/2006 n° 186;
2. dovrà essere garantito l’abbattimento delle polveri prodotte in fase di lavorazione;
3. dovranno essere distinte e ben evidenziate con cartellonistica le aree di stoccaggio rifiuto, trattamento e deposito materia prima seconda;
4. dovranno essere utilizzate delle barriere per separare le varie tipologie di rifiuto e/o le MPS prodotte (ad esempio del tipo prefabbricato new jersy);
5. i rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovranno essere depositati temporaneamente all’interno dei containers in sosta nell’area designata dalla Ditta ed avviati a recupero e/o smaltimento in idonei impianti autorizzati;
6. il tempo di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti a seguito dell’attività svolta dalla Ditta, dovrà essere quello dettato dalle norme tecniche vigenti;
7. la materia prima seconda dovrà rispondere ai requisiti previsti dal DM 5/2/98 e smi.
8. le potenzialità istantanee e annue riferite ai singoli settori cosi come riportate al suddetto punto 3) non possono mai essere superate e non possono essere compensate con la diminuzione di qualsiasi altra tipologia .
Dell’ARTA Dipartimento di Chieti relativamente all’ attivita di recupero R13 e smaltimento D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi:
- la sicurezza degli stoccaggi;
- il rispetto delle norme ADR per i rifiuti pericolosi;
- l’idoneità dei contenitori per i rifiuti liquidi, solidi e fangosi;
- l’areazione nel fabbricato magazzino;
In particolare:
1. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo da avere una netta separazione fra i rifiuti fra loro incompatibili chimicamente e fisicamente (ad esempio rifiuti di soluzioni acide separati da rifiuti con soluzioni basiche, oppure rifiuti con composti clorurati che dovranno essere stoccati a distanza di sicurezza da soluzioni acide, etc);
2. tutte le tipologie di rifiuti stoccate anche quelle non pericolose non dovranno essere miscelate fra loro;
3. tutti i contenitori dei rifiuti (cassoni, fusti, recipienti vari, ecc.) dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
4. dovrà essere garantita la pulizia dei locali ed in particolare delle vasche di sicurezza a protezione di eventuali sversamenti accidentali;
5. la permanenza dei rifiuti dovrà essere gestita secondo quanto indicato nell’elenco riportato nella planimetria del 21.06.2010;
6. tutte le aree destinate a contenere i rifiuti (esterne ed interne) dovranno essere provviste di apposita cartellonistica riportante il rispettivo codice CER e la corrispondente descrizione del rifiuto depositato;
7. i codici con le tipologie di rifiuto, prodotte a seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso dall’azienda (ciclo produttivo), dovranno riportare le indicazioni dei codici rifiuti in essi depositati, in attesa dello smaltimento e/o recupero finale.
8. la ditta dovrà provvedere all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
9. le singole quantità previste per le singole aree, come riportate nel suddetto punto 3), non possono mai essere superate e non possono essere compensate con la diminuzione di qualsiasi altra quantità presente nelle altre aree di deposito;
Del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro
1. ad eccezione dell’integrazione dell’attività produttiva ( da parte della Ditta BETA Ambiente srl sul lotto del terreno assegnatole), oggetto del presente provvedimento e del provvzedimento conclusivo regionale da adottarsi, è fatto salvo tutto quanto contenuto nella deliberazione del Consorzio di assegnazione del lotto alla Ditta e nella relativa convenzione sottoscritta tra Consorzio e Ditta, ed eventuali successve modificazioni ed integrazioni, in particolare quanto riguarda tempi/termini per l’inizio, l’ultimazione ed il collaudo dei lavori per l’entrata in funzione/produzione;
2. in
particolare,
3. la
stipula del previsto atto di compravendita tra
4.
5.
6. ex
art. 51, comma 3, del DPR n. 218/1978. con P.C. disposto dalla data di
pubblicazione del progetto di “Aggiornamento e Razionalizzazione del PRT del
Consorzio A.S.I. Sangro” (approvato con deliberazione C.d.A. n.109 del
15.03.2007), presso il Comune interessato,
7.
8. la realizzazione di eventuali opere di sistemazione a verde o parcheggio, sulle aree esterne adiacenti al lotto del terreno assegnato alla Ditta , è subordinata al preventivo provvedimento di assegnazione delle aree stesse, da parte di questo Consorzio, in favore della stessa Ditta;
9. restano sempre salvi ed impregiudicabili i diritti dei terzi.
Del Dipartimento di prevenzione della ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti
1. la riduzione dell’impatto visivo dell’impianto;
2. la riduzione della produzione di polvere mediante sistemi di copertura o l’umidificazione degli stessi nel caso di rifiuti particolarmente pulverulenti;
3. la riduzione al minimo di rumore”.
5) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;
6) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;
7) di
stabilire che
8) di stabilire che l’esercizio delle singole linee impiantistiche (linee 1 e 2) , è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
8.1) La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 15);
8.2) Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:
8.2.1) L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
8.2.2) L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
8.2.3) Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
9) di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto riferita alle singole linee impiantistiche, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui al punto 2) deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
9.1) La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
9.2) La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
9.3) L’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
9.4) Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
9.5) L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
9.6) Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
10) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
11.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
11.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
11.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
11.4) Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
12) di
richiamare
13) di
richiamare
14) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.;
15) di
stabilire che entro n. 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento
16) di
obbligare
1. a possedere, nel corso della fase di realizzazione di cui al punto 2), la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase medesima. Terminata la medesima fase ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n° 71 Speciale del 05.09.2007;
2. a prestare prima dell’avvio dell’impianto (per entrambe le linee impiantistiche, adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 790 del 03.08.2007 e s.m.i. e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D- Allegato E e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
17) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
18) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società BETA Ambiente srl con sede legale ed operativa ubicata in C.da Saletti – zona industriale del comune di Atessa (Ch);
19) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (Ch), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
20) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
21) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini