IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1°
marzo 2007 con la quale
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224
del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in
data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi proprietari:
- razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
- interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
- definizione dei contratti con gi erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
- attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
- introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;
Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;
Vista
Vista la deliberazione commissariale n. 44 del 3 agosto 2010 con la quale si è provveduto all’approvazione del Programma Operativo 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 4 agosto 2010 con la quale
Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n. 49/2010 del 9 agosto 2010 avente ad oggetto “Insediamento della Dr.ssa Giovanna BARALDI quale sub commissario unico per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Abruzzo – Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04.08.2010”;
Vista la deliberazione Commissariale n. 03/2010
del 13 gennaio 2010 con la quale, ai sensi dell’art. 7 e 7 bis della Legge
Regionale 31 Luglio 2007, n. 32 e s.m.i. si è disposta la sospensione
dell’accreditamento predefinitivo della struttura privata “ Piccolo Rifugio
Vista la deliberazione Commissariale n. 28/2010
del 13 aprile 2010 con la quale, sempre ai sensi dell’art. 7 e 7 bis della
Legge Regionale 31 Luglio 2007, n. 32 e s.m.i. è stato disposto un programma di
trasferimento dei pazienti della struttura privata R.A. “ Piccolo Rifugio
Preso atto che la società “ Piccolo Rifugio
Viste le note del 9 luglio 2010 e del 31 agosto 2010 con cui il Curatore Fallimentare della detta società, ha richiesto di ripristinare l’accreditamento predefinitivo della struttura in argomento;
Dato atto della natura di strumento conservativo del patrimonio dell’impresa o di ramo di essa che riveste l’esercizio provvisorio;
Tenuto conto della imputabilità degli inadempimenti contributivi e retributivi di cui agli artt. 7 e 7 bis della L.R. 32/2007, rilevanti ai fini della sospensione dell’accreditamento predefinitivo alla gestione della società oggi fallita e quindi della “terzietà” della Curatela rispetto agli atti compiuti dal fallito prima dell’apertura della procedura fallimentare;
Visto il D.M. 24/10/2007 che all’art. 5 comma 2 lett. b) dispone che la regolarità contributiva in caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
Viste le disposizioni legislative di cui al R.D. 16 marzo 1942 e s.mi. (Legge Fallimentare) ed in particolare l’art. 52 che sancisce il principio della concursualità dei creditori;
Vista la deliberazione Commissariale n. 17/2010
del 18 febbraio 2010, avente ad oggetto “Linee negoziali per la
regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie connesse con
quelle socio-assistanziali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 361
del 16.05.2003” con la quale sono stati fissati per l’anno
Vista la riserva contenuta nel medesimo atto di
adottare successivamente uno specifico provvedimento per la struttura “Piccolo
Rifugio
Rilevato che, alla luce dell’introduzione
dell’esercizio provvisorio non vi è, allo stato, più ragione di riservare alla
struttura di che trattasi un trattamento diverso da quello riservato, per
l’anno 2010, alle altre strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie
connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 361 del 16 maggio 2003, approvato nella succitata deliberazione
Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio
Atteso che occorre quindi applicare anche nei confronti della struttura in argomento tutta la parte regolamentare indicata dalla citata deliberazioni n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, ivi compresi suoi allegati, e che unitamente alla presente deliberazione viene comunicata al Curatore del fallimento;
Considerato che dall’applicazione dei criteri e
della metodologia contenuti nella suddetta deliberazione n. 17/2010 del 18
febbraio 2010 deriva, in favore della struttura “Piccolo Rifugio
Premesso che il tetto di spesa sopra indicato,
così come previsto anche nell’art. 10 dello schema di contratto allegato, deve
essere frazionato in mensilità e, pertanto, da esso vanno detratte le mensilità
da gennaio 2010 relative al periodo in cui la struttura in parola è stata parzialmente
inattiva e fino alla ripresa della suddetta attività a seguito della
sottoscrizione del contratto da parte della Curatela del Fallimento “Piccolo
Rifugio
Rilevato, altresì, che con le risorse di cui al
tetto di spesa sopra individuato bisogna far fronte anche agli oneri derivanti
dalle prestazioni effettuate dalla struttura “Piccolo Rifugio
Dato atto che il budget assegnato con il presente provvedimento è compatibile con il Programma Operativo approvato con deliberazione Commissariale n. 44/2010 del 3 agosto 2010;
Rilevato, altresì, che è quindi necessario
proporre al Curatore Fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione
Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010, relativamente alla struttura “Piccolo
Rifugio
Tenuto conto che la presente deliberazione con
l’allegata deliberazione commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 ivi
comprensiva dei propri allegati, deve essere comunicata a mezzo racc. a. r. al
Curatore del Fallimento della società “Il Piccolo Rifugio
Considerato che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dal Curatore ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dal tetto assegnato e che in tal caso il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;
Considerato, altresì, che per quanto sopra rappresentato il presente provvedimento riveste carattere d‘urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con la struttura privata di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al preventivo parere dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e della Salute;
Tutto ciò premesso
per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate
DELIBERA
- di
dare atto della revoca della deliberazione Commissariale n. 03/2010 del 13
gennaio 2010 con la quale è stata disposta la sospensione dell’accreditamento
predefinitivo della struttura privata “ Piccolo Rifugio
- di
sciogliere per l’effetto, nei confronti della struttura “Piccolo Rifugio
- di
applicare, per i motivi espressi in narrativa, anche nei confronti della detta
“ Piccolo Rifugio
- di
individuare, in applicazione della suddetta deliberazione Commissariale n.
17/2010 del 18 febbraio 2010, un tetto di spesa in favore della struttura
“Piccolo Rifugio
- di dare atto che il budget assegnato con il presente atto è compatibile con il Programma Operativo 2010 approvato con deliberazione Commissariale n. 44/2010 del 3 agosto 2010;
- di
precisare che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto nell’art. 10
dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità e,
pertanto, da esso vanno detratte le mensilità da gennaio 2010 relative al
periodo in cui la struttura in parola è stata parzialmente inattiva e fino alla
ripresa della suddetta attività a seguito della sottoscrizione del contratto da
parte della Curatela del Fallimento “Piccolo Rifugio
- di
far fronte con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato anche agli
oneri derivanti dalle prestazioni effettuate della struttura “Piccolo Rifugio
- di
proporre al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla
deliberazione Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 relativamente alla
struttura “Piccolo Rifugio
- di
comunicare la presente deliberazione con l’allegata deliberazione commissariale
n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 che ne forma parte integrante e sostanziale, al
Curatore del Fallimento “Piccolo Rifugio
- di
trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e dell’Economia
e Finanze, al fine dell’emanazione del parere previsto nell’Accordo intervenuto
con
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Chiodi
Segue Allegato