IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi proprietari:

-    razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;

-    interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;

-    interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;

-    definizione dei contratti con gi erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

-    attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;

-    interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

-    revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;

-    adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;

-    adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;

-    introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;

Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con la quale, tra l’altro, è stata nominata Sub Commissario la Dr.ssa Giovanna BARALDI con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione istituzionale;

Vista la deliberazione commissariale n. 44 del 3 agosto 2010 con la quale si è provveduto all’approvazione del Programma Operativo 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 con la quale la Dr.ssa Giovanna BARALDI, è stata incaricata nella sua qualità di sub Commissario Unico nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese, ad affiancare il Commissario ad Acta, segnatamente anche in ordine alla definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n. 49/2010 del 9 agosto 2010 avente ad oggetto “Insediamento della Dr.ssa Giovanna BARALDI quale sub commissario unico per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Abruzzo – Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04.08.2010”;

Vista la deliberazione Commissariale n. 03/2010 del 13 gennaio 2010 con la quale, ai sensi dell’art. 7 e 7 bis della Legge Regionale 31 Luglio 2007, n. 32 e s.m.i. si è disposta la sospensione dell’accreditamento predefinitivo della struttura privata “ Piccolo Rifugio la Cicala S.r.l.”

Vista la deliberazione Commissariale n. 28/2010 del 13 aprile 2010 con la quale, sempre ai sensi dell’art. 7 e 7 bis della Legge Regionale 31 Luglio 2007, n. 32 e s.m.i. è stato disposto un programma di trasferimento dei pazienti della struttura privata R.A. “ Piccolo Rifugio la Cicala S.r.l.”

Preso atto che la società “ Piccolo Rifugio la Cicala S.r.l.” in data 9 luglio 2010 è stata dichiarata fallita con sentenza n. 30/2010 dal Tribunale di Chieti Sezione Fallimentare;

Viste le note del 9 luglio 2010 e del 31 agosto 2010 con cui il Curatore Fallimentare della detta società, ha richiesto di ripristinare l’accreditamento predefinitivo della struttura in argomento;

Dato atto della natura di strumento conservativo del patrimonio dell’impresa o di ramo di essa che riveste l’esercizio provvisorio;

Tenuto conto della imputabilità degli inadempimenti contributivi e retributivi di cui agli artt. 7 e 7 bis della L.R. 32/2007, rilevanti ai fini della sospensione dell’accreditamento predefinitivo alla gestione della società oggi fallita e quindi della “terzietà” della Curatela rispetto agli atti compiuti dal fallito prima dell’apertura della procedura fallimentare;

Visto il D.M. 24/10/2007 che all’art. 5 comma 2 lett. b) dispone che la regolarità contributiva in caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

Viste le disposizioni legislative di cui al R.D. 16 marzo 1942 e s.mi. (Legge Fallimentare) ed in particolare l’art. 52 che sancisce il principio della concursualità dei creditori;

Vista la deliberazione Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010, avente ad oggetto “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistanziali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 16.05.2003” con la quale sono stati fissati per l’anno 2010, in materia di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 16.05.2003, i tetti massimi di spesa, nonché la metodologia e la definizione dei medesimi per ciascuna struttura privata provvisoriamente accreditata ed operante sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 32/2007, ai sensi dell’art.12 della medesima;

Vista la riserva contenuta nel medesimo atto di adottare successivamente uno specifico provvedimento per la struttura “Piccolo Rifugio la Cicala S.r.l.”, scaturente fondamentalmente dalla sospensione dell’accreditamento provvisorio;

Rilevato che, alla luce dell’introduzione dell’esercizio provvisorio non vi è, allo stato, più ragione di riservare alla struttura di che trattasi un trattamento diverso da quello riservato, per l’anno 2010, alle altre strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 16 maggio 2003, approvato nella succitata deliberazione Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010, a condizione che, all’atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinques D.Lgs. n. 502/92 testo vigente, sussistano gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l’accreditamento;

Atteso che occorre quindi applicare anche nei confronti della struttura in argomento tutta la parte regolamentare indicata dalla citata deliberazioni n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, ivi compresi suoi allegati, e che unitamente alla presente deliberazione viene comunicata al Curatore del fallimento;

Considerato che dall’applicazione dei criteri e della metodologia contenuti nella suddetta deliberazione n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 deriva, in favore della struttura “Piccolo Rifugio la Cicala S.r.l.” un tetto di spesa per l’anno 2010, pari ad €. 1.068.977,75 per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

Premesso che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto anche nell’art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità e, pertanto, da esso vanno detratte le mensilità da gennaio 2010 relative al periodo in cui la struttura in parola è stata parzialmente inattiva e fino alla ripresa della suddetta attività a seguito della sottoscrizione del contratto da parte della Curatela del Fallimento “Piccolo Rifugio La Cicala S.r.l.”;

Rilevato, altresì, che con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato bisogna far fronte anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dalla struttura “Piccolo Rifugio la Cicala S.r.l.” a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di trasferimento dei pazienti a seguito dei provvedimenti commissariali n. 03/2010 del 13.01.2010 e n. 28/2010 del 13.04.2010 con i quali si è provveduto, ai sensi degli artt. 7 e 7 bis della Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32, e s.m.i., rispettivamente alla sospensione dell’accreditamento predefinitivo alla struttura della Società “Piccolo Rifugio la Cicala s.r.l.”e all’approvazione del programma con il quale sono state definite le modalità di trasferimento dei pazienti ancora ricoverati presso la residenza assistenziale di che trattasi;

Dato atto che il budget assegnato con il presente provvedimento è compatibile con il Programma Operativo approvato con deliberazione Commissariale n. 44/2010 del 3 agosto 2010;

Rilevato, altresì, che è quindi necessario proporre al Curatore Fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010, relativamente alla struttura “Piccolo Rifugio La Cicala s.r.l.”, in esercizio provvisorio, secondo la procedura prevista nella suddetta deliberazione, opportunamente modificato in relazione allo stato fallimentare;

Tenuto conto che la presente deliberazione con l’allegata deliberazione commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 ivi comprensiva dei propri allegati, deve essere comunicata a mezzo racc. a. r. al Curatore del Fallimento della società “Il Piccolo Rifugio la Cicala” entro il termine di sette giorni dall’adozione, fissando altresì la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

Considerato che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dal Curatore ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dal tetto assegnato e che in tal caso il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

Considerato, altresì, che per quanto sopra rappresentato il presente provvedimento riveste carattere d‘urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con la struttura privata di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al preventivo parere dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e della Salute;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

-    di dare atto della revoca della deliberazione Commissariale n. 03/2010 del 13 gennaio 2010 con la quale è stata disposta la sospensione dell’accreditamento predefinitivo della struttura privata “ Piccolo Rifugio La Cicala S.r.l.”;

-    di sciogliere per l’effetto, nei confronti della struttura “Piccolo Rifugio la Cicala” attualmente in stato fallimentare con ammissione all’esercizio provvisorio, la riserva contenuta nella deliberazione Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 a condizione che, all’atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinques D.Lgs. n. 502/92 testo vigente, sussistano gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l’accreditamento;

-    di applicare, per i motivi espressi in narrativa, anche nei confronti della detta “ Piccolo Rifugio La Cicala s.r.l.” tutta la parte regolamentare della deliberazione Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 (Allegato 1) che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente alla stessa viene comunicata al Curatore del fallimento;

-    di individuare, in applicazione della suddetta deliberazione Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010, un tetto di spesa in favore della struttura “Piccolo Rifugio La Cicala s.r.l.” per l’anno 2010, pari ad €. 1.068.977,75 per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

-    di dare atto che il budget assegnato con il presente atto è compatibile con il Programma Operativo 2010 approvato con deliberazione Commissariale n. 44/2010 del 3 agosto 2010;

-    di precisare che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto nell’art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità e, pertanto, da esso vanno detratte le mensilità da gennaio 2010 relative al periodo in cui la struttura in parola è stata parzialmente inattiva e fino alla ripresa della suddetta attività a seguito della sottoscrizione del contratto da parte della Curatela del Fallimento “Piccolo Rifugio La Cicala S.r.l.”;

-    di far fronte con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate della struttura “Piccolo Rifugio La Cicala s.r.l.” a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di adozione dei provvedimenti commissariali n. 3/2010 del 13.01.2010 e n. 28/2010 del 13 aprile 2010;

-    di proporre al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 relativamente alla struttura “Piccolo Rifugio La Cicala S.r.l.”, in esercizio provvisorio, secondo la procedura ivi prevista opportunamente modificato in relazione allo stato fallimentare in atto;

-    di comunicare la presente deliberazione con l’allegata deliberazione commissariale n. 17/2010 del 18 febbraio 2010 che ne forma parte integrante e sostanziale, al Curatore del Fallimento “Piccolo Rifugio La Cicala S.r.l.” entro il termine di sette giorni dall’adozione;

-    di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e dell’Economia e Finanze, al fine dell’emanazione del parere previsto nell’Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato