Comitato Istituzionale

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Viste le leggi regionali 16 settembre 1998 n. 78 della Regione Abruzzo, 25 luglio 2002 n. 11 della Regione Campania, 29 dicembre 1998 n. 20 della Regione Molise e 20 aprile 2001 n. 12 della Regione Puglia, istitutive dell’Autorità di bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore;

Visto l’art. 19 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modifiche e integrazioni disciplinante la procedura per la elaborazione e l’adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale;

Viste le proprie deliberazioni n. 87 del 28 ottobre 2005, n. 99 e n. 102 del 29 settembre 2006 e n. 121 del 16 aprile 2008 con le quali sono stati adottati i Progetti di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) rispettivamente dei fiumi Biferno e minori, del fiume Saccione, del fiume Fortore e del fiume Trigno;

Considerato che sono in corso le conferenze programmatiche indette dalle Regioni per ciascun bacino di propria competenza, con le quali sono state invitate ad esprimersi le province ed i comuni interessati, ai sensi dell’art. 1-bis del d.l. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 11 dicembre 2000 n. 365;

Precisato che, allo stato della procedura, ai Progetti di P.A.I. non può essere riconosciuta l’efficacia giuridica, prevista dalla richiamata legge n. 183 del 1989, se non dopo l’adozione degli stessi da parte del Comitato Istituzionale e alla successiva approvazione delle Regioni, per le parti di rispettiva competenza, ai sensi del summenzionato art. 19 della legge n. 183 del 1989 e dell’art. 15 del protocollo di intesa interregionale istitutivo dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore;

Rilevato che le norme di attuazione contenute nei progetti di P.A.I. prevedono espressamente l’acquisizione, da parte degli Enti procedenti, del parere dell’Autorità di Bacino solo nelle fattispecie di cui agli articoli 12 comma 5, lett.e), 14 comma 1, lett. a), 17, 28 e 35 comma 1, nonché all’Allegato 1 ultimo capoverso, la cui efficacia è condizionata dal compimento dell’iter procedurale innanzi esposto, pur senza disconoscere ai progetti di P.A.I. la validità di strumenti conoscitivi degli stati di pericolosità e di rischio idrogeologico, da tenere in debita considerazione al fine di evitare presumibili effetti dannosi causati da interventi antropici;

Preso atto delle numerose richieste di pareri da parte delle Regioni e degli Enti locali, ritenuti prodromi al rilascio di provvedimenti autorizzativi oppure acquisiti in sede di conferenza di servizio;

Richiamati i noti principi di semplificazione, di economicità e di divieto di aggravio del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, introdotti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Precisato che lo strumento dell’attività consultiva, ossia l’acquisizione di pareri o di altri elementi di conoscenza, considerato come tipico mezzo istruttorio per acquisire la base conoscitiva di ogni provvedimento amministrativo, va utilizzato coerentemente con la normativa, diversamente operando si determinerebbe uno spropositato appesantimento ed un rallentamento dell’iter procedurale in contrasto con i canoni di buon andamento dell’attività amministrativa;

Ravvisata pertanto l’opportunità di porre alcune regole correttive, intese a razionalizzare il ruolo dell’attività consultiva dell’Autorità di Bacino, eliminando il ricorso ai pareri il cui rilascio è rinviato all’esecutività dei P.A.I. e limitatamente alle fattispecie previste nelle norme di attuazione, considerato che gli elementi tecnici necessari agli Enti procedenti nella fase istruttoria possono essere agevolmente ottenuti dagli elaborati consultabili e resi disponibili sul sito istituzionale;

Sentito il Segretario Generale;

Ritenuto di dover provvedere, su proposta del Presidente:

UNANIME DELIBERA

1)   di impartire, per i motivi esposti in premessa, che qui di seguito si intendono riportati, la seguente disposizione operativa alla quale dovrà attenersi la segreteria tecnico-operativa dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, qualora chiamata ad esprimere pareri, che costituiscono, con riferimento ai Progetti di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottati, una manifestazione di giudizio cui deve (parere obbligatorio o vincolante) o può (parere facoltativo) ricorrere l'amministrazione procedente a fini istruttori o decisori:

a)   i pareri obbligatori, consultivi o vincolanti, sono previsti solo nelle ipotesi di cui agli articoli 12 comma 5, lett. e),14 comma 1, lett. a),, 17, 28 e 35 comma 1, nonché all’Allegato 1 ultimo capoverso, delle Norme di Attuazione, per le quali si applicano le disposizioni previste dalle medesime, solo successivamente all’approvazione da parte delle Regioni, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del summenzionato art. 19 della legge n. 183 del 1989 e dell’art. 15 del protocollo di intesa interregionale istitutivo dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore;

b)  in attesa dell’approvazione dei P.A.I. è regola di buona amministrazione assicurare la disponibilità delle strutture tecniche dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore a rendere fruibili le proprie conoscenze tecniche inerenti alle procedure in essere presso l’amministrazione decidente, compatibilmente con l’assolvimento delle attività dell’Autorità e nei limiti della disponibilità delle proprie risorse umane, previa comunque acquisizione di files contenenti una planimetria georeferenziata su carta tecnica regionale in formato raster con sistema di riferimento UTM 33-ED 50 riportante l’ubicazione di tutte le opere di progetto oppure di uno stralcio della carta della pericolosità del Progetto di PAI (idraulica e/o di versante) con l’ubicazione di tutte le opere previste nel progetto da esaminare;

2)   di esortare le amministrazioni procedenti ad evitare, ove possibile, il ricorso a valutazioni di scarsa rilevanza, tenendo conto del rapporto costi e benefici dell’apporto consultivo dell’Autorità di Bacino, nella considerazione che spesso gli elementi tecnici necessari nella fase istruttoria possono essere agevolmente acquisiti dagli elaborati consultabili e resi disponibili sul sito istituzionale http://adbpcn.regione.molise.it, dove è altresì possibile acquisire anche la “Guida alla consultazione della cartografia e all'utilizzo dei servizi WMS”;

3)   di demandare al Segretario Generale l’esecuzione del presente atto ed, in particolare, di trasmettere copia dello stesso alle Presidenze delle Giunte Regionali dell’Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, per la pubblicazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali Regionali.

IL SEGRETARIO
Segretario Generale dell’Autorità

Dott. Ing. Raffaele Moffa

IL PRESIDENTE
Presidente del Comitato Istituzionale

On.le Dott. A. Michele Iorio