DECRETO CAVA N. 1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- OMISSIS-
DECRETA
La ditta Ditta GGN SCAVI SrL, con sede legale a Mosciano Sant’Angelo (TE) in Via Venezia 5/A (Partita IVA 01598350674), in forza dell’istanza di subentro (ditta cedente Rosini Gabriele) giusta nota n. 101183/AE, in data 23.07.2010 della Direzione Sviluppo Economico/Servizio Risorse del territorio/Ufficio Attività Estrattive, nel proseguo semplicemente Ditta, è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia del Comune di individuata in Catasto terreni al foglio di mappa n. 21 particelle nn.118 -126-133-144-145-147-150-219-220-221-222-229-230-231-255-256-263-286-308-309-360-361, alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1 - La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento;
Art. 2 - La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata;
Art. 3 - L’autorizzazione e valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificarsi motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inzio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs n.624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art 28 del D.P.R.128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4 - Il deposito cauzionale, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di €100.000,00 (Euro Centomila), è stato effettuato con polizza fidejussoria N°4913190111/B93 emessa in data 19.01.2011 dalla compagnia EUROFIDI & SERVIZI INTEGRATI SOCIETÀ COOP DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI con sede a Napoli in Via Centro Direzionale Is. C/2 sc A III e potrà essere svincolata solo a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 5 - La ditta deve fornire al pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6 - Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1) Prima dell’inizio dei lavori deve essere
presentata planimetria dettagliata su base catastale contenente i termini
lapidei inamovibili disposti ai vertici dell’area di cava e rispettive monografie.
La coltivazione dell’attività estrattiva deve essere suddivisa in almeno due
lotti consecutivi di intervento;
2) Che siano rispettate le distanze dal vincolo
di scarpata del Piano di Assetto Idrogeologico –PAI (art.20 All.F delle norme
di attuazione), come riportato sulla Tav.A “Tavola fascia di rispetto delle
distanze dal vincolo di scarpata del Piano di Assetto Idrogeologico”;
3) Lo spostamento previsto della linea elettrica
esistente deve essere preventivamente autorizzato dalla soc. Enel Servizio
Elettrico SpA;
4) L’area sottoposta all’attività estrattiva deve
essere adeguatamente segnalata mediante apposito recinto e appositi avvisi,
nonché idonea chiusura delle vie di accesso e posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione della stessa;
5) La profondità massima dello scavo deve
risultare a 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo
costantemente in efficienza i due piezometri esistenti;
6) Durante l’attività di estrazione deve essere
assicurata l’esclusione di qualunque infiltrazione proveniente dall’adiacente
discarica;
7) Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente
accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e
riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di abbandono che deve
garantire il ripristino delle condizioni originarie;
Art. 7 - La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Art. 8 - La quantità media estraibile annualmente è di circa mc 13025 e complessivamente di mc 39075 per l’intera durata dell’attività;
Art. 9 - La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla conferenza dei servizi e depositati agli atti dell’ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge;
Art. 10 - Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;
Art. 11 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (Legge 034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della repubblica (D.P.R. n.1199/1971);
Art.12 - Il presente provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
Art.13 - Il presente provvedimento viene rilasciato da questo comune nei limiti delle proprie competenze, fatti salvi ulteriori pareri e provvedimenti che la ditta istante dovrà eventualmente richiedere agli organi ed alle istituzioni competenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Di Domenico