il presidente della giunta regionale

Vista la L.r. 8 gennaio 1993, n. 3, e s.m.i., nella quale è disposto che:

-    le opere pubbliche realizzate in tutto o in parte con finanziamenti erogati alla Regione Abruzzo (...) sono trasferite in proprietà all’Ente concessionario ove per questo rivestano carattere strumentale rispetto all’esercizio delle funzioni esercitate;

-    al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, nello stato di fatto e di diritto quale risulta dagli atti di collaudo approvati secondo la normativa vigente.

-    qualora un particolare interesse generale lo renda necessario il trasferimento può essere disposto anche a favore di Ente Pubblico, territoriale o non, diverso da quello di cui al comma precedente, ivi compresi i Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dell'art. 5 della L.r. 8 settembre 1988, n. 74, in tal caso all'individuazione dell'Ente destinatario ed al successivo trasferimento, si provvede, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19.12.89, n. 7839, con la quale è stata approvata alla Comunità Montana “Vestina – Zona I”, la concessione del 31.07.1989, n. 5520, per la realizzazione del progetto n. 58/88 denominato ”Recupero Convento S. Francesco nel Comune di Pescosansonesco” finanziato con la  Legge 64/86;

Preso atto che i lavori di costruzione delle opere in argomento sono stati ultimati e positivamente collaudati con atti datati 23.02.2005 (allegato A come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Vista  la deliberazione del  8 Novembre 2010 , n. 830/P, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di procedere al trasferimento delle opere di cui all’intervento n. 58/88 “Recupero Convento S. Francesco  nel Comune di Pescosansonesco” - concessione n. 5520 del 31.07.1989 - individuando nel comune di Pescosansonesco (PE) l’Ente destinatario della proprietà dell’intervento medesimo ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.r. 3/93 e s.m.i;

Visto  il parere  favorevole espresso dal Consiglio Regionale  – I^ Commissione Consiliare “Bilancio Programmazione, Finanze, Demanio e Patrimonio, Cassa e Contabilità, Affari Generali”, nella seduta del 1.12.2010  n. 27/P/2010, (allegato B come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Richiamati i contenuti riportati nella Deliberazione della Giunta regionale 830/P/2010, da intendersi come qui integralmente trascritti, ed in particolare:

che la Comunità Montana “Vestina - Zona I” è l’Ente concessionario della realizzazione delle opere di cui all’intervento n. 58/88 -  giusta deliberazione della Giunta regionale del .19.121989  n. 7839;

che la Comunità Montana “Vestina – Zona I”, con la  nota del 26.11.2008, n. 2065, ha trasmesso la Deliberazione Consiliare n. 16 del 22.07.2008 con la quale si richiede alla Regione Abruzzo il trasferimento direttamente al patrimonio del Comune di Pescosansonesco (PE) dell’opera denominata “Recupero Convento S. Francesco nel Comune di Pescosansonesco (PE)”;

Ritenuto quindi di procedere al trasferimento in proprietà dell’opera in argomento in favore del  comune di Pescosansonesco (PE), ai sensi della L.r. n. 3/93 e s.m.i., art.1 comma 2;

Rilevato che il trasferimento dei beni in argomento  ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, con i relativi oneri, pesi e pertinenze, quale risulta dagli atti di collaudo approvati e conservano  il vincolo di destinazione originario ai sensi dell’art. 2 bis della L.r. 3/93 e s.m.i.;

Dato atto che il Direttore della Direzione Risorse Umane e Strumentali e il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

1.   di trasferire in proprietà al comune di Pescosansonesco (PE) ai sensi della L.r. 3/93 e s.m.i., le opere di cui all’intervento n. 58/89  “Recupero Convento S. Francesco nel Comune di Pescosansonesco (PE)”,  realizzato con finanziamento della Legge 64/86, concessione n. 5520 del 31.07.1989, comprendente fabbricato e terreni circostanti riportati  nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 14 particelle 184, 185, 186, 215, 216, 217, 560 e 562;

2.   di dare atto che il trasferimento delle opere è effettuato ai sensi della L.r. 3/93 e s.m.i ed  ha luogo nello stato di fatto e di dritto quale risulta dagli atti di collaudo;

3    di stabilire che i beni trasferiti con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 bis della L.r. 3/93 e s.m.i., conservano il vincolo di destinazione originario per dieci anni dalla data del loro collaudo e l’eventuale sua modifica è consentita nei limiti e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4, e 5 dell’art. 2 bis della L.r. n. 3/93 e s.m.i.;

4.   di dare atto che il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni oggetto del trasferimento in favore del Comune di Pescosansonesco (PE) e che tutti gli oneri conseguenti al trasferimento sono a totale carico del Comune di Pescosansonesco (PE);

5.   di autorizzare la pubblicazione del presente decreto presidenziale di trasferimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila, lì 25.01.2011

Il Presidente

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato