Il Dirigente del Servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 e della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., Art. 45, l’intervento proposto dalla Società C.D.C. S.n.c.. Carlo Di Clemente & C., Via L. grassi – Zona Industriale S. Salvo (CH), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituito dalle seguenti linee impiantistiche:

-    Attività di recupero (R3 – R13) e smaltimento (D13 – D14 – D15) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi.

      in un’area identificabile secondo le N.C.T. del Comune di S. Salvo, al foglio n.11 , particelle nn. 4269, 4271, 4272 e 4275, per una superficie complessiva pari a 3.495 mq, avente una potenzialità annua complessiva pari a T/a 14559 ca., avente una capacità istantanea complessiva pari a T/a 1.747 ca., in conformità agli elaborati tecnici e progettuali così costituiti:

a.   documento descrittvo, composto di n. 221 pagine più allegati, trasmesso con istanza del 15.05.2008, a firma dell’Arch. Modesto Sideri;

b.   documento integrativo, composto di n. 71 pagine più allegati, trasmesso con nota 22.04.2009, a firma dell’Arch Giovanni Di Clemente;

c.   relazione, composta di n. 4 pagine più planimetria allegata, trasmessa con nota del 15.10.2009, a firma dell’Arch. Giovanni Di Clemente;

d.   integrazione documentale, composta di n. 30 pagine più allegati, trasmessa con nota acquisita al protocollo regionale al n. RA/70112 del 16.04.2010, a firma dell’Arch. Giovanni Di Clemente;

e.   elaborato tecnico-descrittivo, composto di n. 23 pagine più allegati, trasmesso con nota acquisita al protocollo regionale n. RA/151607 del 06.08.2010, a firma dell’Arch Giovanni Di Clemente;

2)   di autorizzare la Società C.D.C. S.n.c.. Carlo Di Clemente & C., Via L. grassi – Zona Industriale S. Salvo (CH) alla realizzazione ed esercizio, ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente punto 1);

3)   di stabilire che nell’impianto possono essere gestiti i rifiuti, per le potenzialità istantanee e annue e per le operazioni di recupero/smaltimento preveiste, elencati nel documento indicato alla lettera e) del precedente punto 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo;

4)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio indicata al punto 2) è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1.   dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall’allegato 5 dal D.M. 5/2/98 e D.M. 5/4/2006 n. 186;

2.   dovrà essere garantito l’abbattimento delle polveri prodotte in fase di lavorazione;

3.   dovranno essere distinte e ben evidenziate con cartellonistica le aree di stoccaggio rifiuto, trattamento e deposito materia prima seconda;

4.   dovranno essere utilizzate delle barriere per separare le varie tipologie di rifiuto e/o le MPS prodotte (ad esempio del tipo prefabbricato new jersy);

5.   i rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovranno essere depositati temporaneamente all’interno dei containers in sosta nell’area designata dalla Ditta ed avviati a recupero e/o smaltimento in idonei impianti autorizzati;

6.   il tempo di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti a seguito dell’attività svolta dalla Ditta, dovrà essere quello dettato dalle norme tecniche vigenti e dagli elaborati progettuali approvati;

7.   la materia prima seconda dovrà rispondere ai requisiti previsti dal DM 5/2/98 e smi.

8.   le potenzialità istantanee e annue riferite ai singoli settori cosi come riportate nell’elebaorato di cui al precedente punto 1), lett. e, non possono mai essere superate e non possono essere compensate con la diminuzione di qualsiasi altra tipologia .

9.   assicurare costantemente:

a.   la sicurezza degli stoccaggi;

b.   il rispetto delle norme ADR per i rifiuti pericolosi;

c.   l’idoneità dei contenitori per i rifiuti liquidi, solidi e fangosi;

d.   l’areazione nel fabbricato magazzino;

10. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo da avere una netta separazione fra i rifiuti fra loro incompatibili chimicamente e fisicamente (ad esempio rifiuti di soluzioni acide separati da rifiuti con soluzioni basiche, oppure rifiuti con composti clorurati che dovranno essere stoccati a distanza di sicurezza da soluzioni acide, etc);

11. per tutte le tipologie di rifiuti stoccate, anche per qualificate come non pericolose, è fatto divieto di miscelazione, ex art. 187 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

12. tutti i contenitori dei rifiuti (cassoni, fusti, recipienti vari, ecc.) dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

13. dovrà essere garantita la pulizia dei locali ed in particolare delle vasche di sicurezza a protezione di eventuali sversamenti accidentali;

14. la permanenza dei rifiuti dovrà essere gestita secondo quanto indicato nell’elenco dei CER allegato parte integrante al presente provvedimento;

15. tutte le aree destinate a contenere i rifiuti dovranno essere provviste di apposita cartellonistica riportante il rispettivo codice CER e la corrispondente descrizione del rifiuto depositato;

16. i codici con le tipologie di rifiuto, prodotte a seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso dall’azienda (ciclo produttivo), dovranno riportare le indicazioni dei codici rifiuti in essi depositati, in attesa dello smaltimento e/o recupero finale.

17. la ditta dovrà provvedere all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

18. le singole quantità previste per le singole aree, come riportate nel suddetto allegato, non possono mai essere superate e non possono essere compensate con la diminuzione di qualsiasi altra quantità presente nelle altre aree di deposito;

19. rispetto degli adempimenti e delle disposizioni contenute nella L.R. 29.07.2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

5)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;

6)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;

7)   di stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione:

7.1)   La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 15);

7.2)   Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

7.2.1)    L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

7.2.2)    L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

7.2.3)    Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

8)   di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui al punto 2), deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

8.1)   La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

8.2)   La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

8.3)   L’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

8.4)   Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

8.5)   L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

8.6)   Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

9)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

10.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

10.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

10.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

10.4) Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11) di richiamare la Società CDC Snc, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di S. Salvoi di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

12) di richiamare la Società CDC Snc all’osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla G.U. del 27 febbraio2010, con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

13) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

14) di stabilire che all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto con quanto indicato al punto 2), la Ditta beneficiaria del presente provvedimento dovrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione RIP n.091/2003 del 29.01.2008, presso la Provincia di Chieti, cosi come prescritto dalla medesima Provincia nel corso della Conferenza dei Servizi del giorno 29.07.2010; copia di detta richiesta sarà inoltrata, a cura della Ditta, al Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale d’Abruzzo;

15) di obbligare la Società CDC Snc:

1.   a possedere, nel corso della fase di realizzazione di cui al punto 2), la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase medesima. Terminata la medesima fase ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;

2.   a prestare prima dell’avvio effettivo dell’esercizio di cui al punto 2) adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D- Allegato E e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

16) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

17) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta CDC Snc di Carlo Di Clemente e & C. Snc – Zona Industriale, Via Libero Grassi, S. Salvo (CH);

18) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di S. Salvo (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di S. Salvo (CH) nonché a tutti gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio;

19) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

20) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini