Il Commissario
Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3782, recante ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, n. 3833 recante ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l’allegato B alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 29 dicembre 2007, n. 348/07;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 28 del 12 ottobre 2009;

Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009 ARG/com 185/09;

Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 25 ottobre 2010 – PAS 25/10 recante “Il rilascio dell’intesa al Commissario delegato per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 5, co. 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3782”;

Considerato che:

-    ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, l’Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe;

-    ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell’azione amministrativa dell’Autorità in materia tariffaria;

-    con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e altri comuni della Regione Abruzzo; e che con il medesimo provvedimento al Capo del Dipartimento della protezione civile sono stati conferiti i poteri di commissario delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 225/92;

-    con decreto del 16 aprile 2009, n. 3, il Commissario delegato ha individuato l’elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;

-    con decreto del 17 luglio 2009, n. 11, il Commissario delegato ha integrato l’elenco di cui al precedente punto;

-    l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

-    ai sensi dell’articolo 9 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/09 sono stati sospesi per due mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e il gas emesse o da emettere nello stesso periodo per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma;

-    ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782/09:

a)   con provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l’intesa con l’Autorità, sono stabilite misure volte alla riduzione dell’importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 39/09;

b)   con il medesimo provvedimento di cui alla lettera a) sono stabilite altresì le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le forniture di energia elettrica e il gas naturale;

c)   il termine di cui all’articolo 9 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/09 è stato prorogato di ulteriori sei mesi;

-    con decreto del 12 ottobre 2009, il Commissario delegato, d’intesa con l’Autorità, ha adottato il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza n. 3782/09;

-    con deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto 12 ottobre 2009;

-    l’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 12 ottobre 2009 prevede l’azzeramento dei corrispettivi per il servizio di connessione, nonché dei contributi in quota fissa relativi alla maggior tutela, per le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza, di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea, destinati ai soggetti titolari dei punti di prelievo di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto 12 ottobre 2009;

-    conseguentemente, il comma 4.1 della deliberazione ARG/com 185/09 prevede che le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata, destinate all’alimentazione di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea, sono effettuate senza oneri a carico dell’utente finale relativamente:

a)   alle prestazioni regolate dal Titolo II e dall’articolo 25 dell’allegato B alla deliberazione dell’Autorità n. 348/07, compresi i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dell’impresa distributrice;

b)   agli eventuali contributi in quota fissa all’esercente la vendita per le prestazioni relative all’attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo;

-    in taluni casi i moduli abitativi di durevole utilizzo e gli alloggi di emergenza per permanenza temporanea per ragioni di sicurezza non sono stati dotati di utenze gas e pertanto necessitano di energia elettrica anche per utilizzi quali riscaldamento e cottura;

-    conseguentemente, gli elevati livelli di consumo di energia elettrica comportano la necessità di una connessione con potenza impegnata superiore a 3 kW;

-    in altri casi, i moduli abitativi di durevole utilizzo e gli alloggi di emergenza per permanenza temporanea sono stati organizzati in strutture di carattere condominiale, caratterizzati da utenze per il funzionamento di servizi generali che richiedono una potenza fino a 30 kW;

Ritenuto opportuno estendere i limiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 12 ottobre 2009 n. 28, per includere le utenze dei moduli abitativi di durevole utilizzo e gli alloggi di emergenza per permanenza temporanea che necessitano di una potenza superiore a 3 kW, nonché le utenze relative ai servizi generali di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea organizzati in strutture di carattere condominiale con potenza fino a 30 kW;

D’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

Sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DECRETA

Articolo Unico

1.   All’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 12 ottobre 2009 n. 28 le parole “per le nuove connessioni in bassa tensione con un limite massimo di 3 kW di potenza” sono sostituite dalle seguenti: “per le nuove connessioni in bassa tensione con un limite massimo di 4,5 kW di potenza”;

2.   Dopo l’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 12 ottobre 2009 n. 28 è inserita la seguente lettera d):

      “d) prevedono l’azzeramento dei corrispettivi per il servizio di connessione, nonché dei contributi in quota fissa relativi alla maggior tutela, per le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30 kW di potenza, per utenze relative ai servizi generali di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea organizzati in strutture di carattere condominiale e destinati ai soggetti titolari dei punti di prelievo di cui al comma 1.”

3.   L’Autorità, con proprio provvedimento, determina le modalità applicative di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 24.01.2011

Il Commissario
Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Giovanni Chiodi