LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, e s.m.e i.. indicata come legge regionale, che nella Parte prima “Finalita’, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali”, prevede nell’art. 5, comma 3,. lett. f) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui all’art. 46, concernenti contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate da parte delle associazioni di categoria artigiane;

Richiamata, altresì, la Parte terza della legge regionale “Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative” ed in particolare il Titolo III della stessa “Contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate da parte delle associazioni di categoria artigiane;

Atteso che l’art. 46, comma 1, della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale riconosce e concede annualmente alle Associazioni di categoria artigiane specifici contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita professionale delle imprese artigiane e di potenziamento alle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli Enti delegati alla riscossione dei contributi associativi, ovvero da soggetti terzi equivalenti;

Atteso che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

Atteso che l’art. 46, comma 2 della legge regionale prevede che i contributi di cui al comma 1 sono Liquidati secondo criteri e modalità determinati, con proprio atto, dalla Giunta Regionale;

Atteso dover dettare le disposizioni di attuazione dell’art. 46 “Contributi alle Associazioni di categoria artigiane” del Titolo III della Parte terza della legge regionale;

Richiamato l’art. 9 (Abrogazione di norme) della L.R. 2 agosto 2010, n., 37 ( Nuova legge organica in materia di Confidi), che, al comma 1, lett. f), stabilisce l’abrogazione del Titolo I (Interventi a sostegno dei confidi) della Parte Terza (interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative) della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato, altresì, l’articolo 7 (Norma Transitoria) della L.R.. 37/2010 medesima, che, al comma 1, prevede che fino all’approvazione da parte della Giunta Regionale dei criteri e modalità di cui all’art. 3, comma 3, della stessa L.R. 37/201, continuano a trovare applicazione le norme previgenti alla legge medesima;

Atteso, pertanto, che la Parte terza, Titolo I della L.R. 23/2009 continua a trovare applicazione fino all’approvazione dei sopra citati criteri e modalità di cui al richiamato art. 3, comma 3 della L.R. 37/2010;

Richiamata la L.R. 30 Ottobre 2009, n. 23, che, nella Parte prima “Finalità, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II ” Funzioni della Regione e degli Enti locali”, prevede nell’art. 5, comma 3, lett. d) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 36 e seguenti, concernenti interventi economici a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative;

Richiamata altresì la Parte terza della stessa legge regionale “Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative”ed in particolare il Titolo I “Interventi a sostegno dei confidi” di cui agli arti. 36 – 42;

Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 1 febbraio 2010, con la quale, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge regionale, sono state dettate le disposizioni di attuazione degli artt. 36 - 42 del Titolo I della Parte terza della L.R. 30 ottobre 2009 n 23 e s.m. e i., per gli Interventi a sostegno dei confidi, cosi come segue:

-    Artt. 36 - 42 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 - “Disposizioni di attuazione per Interventi a sostegno dei confidi”, Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale;

Atteso che, in relazione alla finalità di assicurare un’applicazione corretta delle previsioni normative di cui agli artt. 36 e seguenti della Parte terza Titolo I della L.R. 23/2009, si ravvisa la necessità dover procedere ad apportare modificazioni ed integrazioni al sopra citato Allegato I, così come segue e per le motivazioni riportate:

-    eliminare, alla lett. d) del comma 1 dell’art. 1 (Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo), le parole “resa ai sensi del D.P.R. 445/2000”, in quanto sono state riportate per mero errore materiale;

-    inserire, dopo l’art. 6 Conferimento incarichi, l’art. 7 Clausola “de minimis”, posto che la stessa “clausola de minimis” non è stata riportata nell’articolato per mero errore materiale;

Atteso che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza, così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)   di approvare, quale Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, le disposizioni di attuazione dell’art. 46 del Titolo III della Parte terza della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, per i “Contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate dalle Associazioni di categoria artigiane”, così come sotto riportato:

-    Art .46 della L.R: 30 Ottobre 2009, n. 23 - “Disposizioni di attuazione per i Contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate dalle Associazioni di categoria artigiane”;

2)   di approvare, quale Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, le modificazioni ed integrazioni dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 34 del 1 febbraio 2010, concernente Artt. 36 - 42 della L;R. 30 ottobre 2009, n. 23 - “Disposizioni di attuazione per Interventi a sostegno dei confidi”, così come segue e per le motivazioni indicate in narrativa:

-    Modificazioni ed integrazioni all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 34 del 1 febbraio 2010 concernente artt. 36 - 42 della L.R. 30 ottobre 2009 n 23 - “Disposizioni di attuazione per interventi a sostegno dei confidi”;

3)   di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.UR.A..

 Segue Allegato