LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento  di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la lett. a) dell’art. 12 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., concernente la “previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall’allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali”;

Vista l’istanza avanzata dall’Ente d’Ambito Chetino con la nota Prot. n. 935 in data 08.09.2010 ed allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale nell’evidenziare carenze idriche che si verificano, soprattutto durante il periodo estivo, nel comprensorio di Vasto e San Salvo, chiede la dichiarazione, da parte della Regione Abruzzo, dello stato di emergenza idrica, a termine dell’art. 12 c.1 lett.a) del D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001, nonché chiede l’autorizzazione al prelievo della portata di circa 200 l/s dal potabilizzatore di proprietà del consorzio COASIV, ubicato in comune di S.Salvo, in grado di trattare le acque del fiume Trigno secondo i parametri potabili della tabella di cui all’allegato I del D.Lgs 31/2001.

Evidenziato che con la citata nota n. 935 in data 08.09.2010, l’Ente d’Ambito Chietino specifica che le portate erogate dall’acquedotto del Verde devono essere integrate, in via emergenziale durante il periodo estivo, di un quantitativo pari a circa 70-80 l/s per le esigenze potabili del comprensorio di Vasto e S.Salvo, e del quantitativo di circa 120 l/s per il fabbisogno del Consorzio COASIV, nel periodo estivo, di acqua ad uso potabile, in cui si devono comprendere i quantitativi destinati ad suo industriale per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;

Considerato che la carenza idrica, come evidenziato dall’Ente d’Ambito Chetino nell’allegato alla sopra citata nota Prot. n. 935 in data 08.09.2010, risulta peraltro determinata da carenze strutturali, che non consentono di fronteggiare il costante aumento di nuove utenze, per le quali l’ATO Chietino ha previsto nell’aggiornamento del Piano d’Ambito, in corso di approvazione, il potenziamento dell’adduttrice Est dell’acquedotto del Verde dalla diramazione di Casoli, fino al comprensorio di Vasto e San Salvo, con programma di realizzazione anni 2011 – 2014;

Visto il Protocollo di Intesa, sottoscritto tra le Regioni Abruzzo e Molise, per la realizzazione e gestione delle opere connesse alla utilizzazione delle acque del fiume Trigno, che stabilisce il riparto delle portate derivate a regime dalla traversa di San Giovanni Lipioni (CH) per gli usi plurimi delle due Regioni, nel rispetto degli accordi intervenuti tra le stesse, recepiti ed approvati con deliberazione n. 6248 del 16.11.1983 della Giunta della Regione Abruzzo e n. 1204 del 12.4.1983 della Giunta della Regione Molise;

Evidenziato che  la ripartizione, di cui al citato Protocollo di Intesa, prevede la derivazione per la Regione Abruzzo (Provincia di Chieti) di moduli 2,00 (200 l/s) di acqua per l’alimentazione degli acquedotti industriali e potabili gestiti dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Vasto, con portate a tal fine conferite dal Consorzio di Bonifica Sud di Vasto e derivate dall’adduttore principale in località Pietrafracida; 

Vista la D.G.R. n. 1996 del 15.09.1999 Designazione per la successiva classificazione delle acque potabili della Regione Abruzzo in applicazione del D.Lgs 152/1999, con la quale sono state designate le acque superficiali da destinare all’uso umano della Regione Abruzzo, tra cui quelle del fiume Trigno nei pressi della loc. Pietrafracida del comune di Lentella (CH);

Visto il Piano d’Ambito dell’ATO Chetino, approvato in data 18.12.2002, ed in particolare le relative previsioni di soddisfacimento dei fabbisogni potabili, in funzione della fluttuazione della popolazione nei comuni di Vasto e San Salvo;

Considerate valide le motivazioni esposte dall’A.T.O. Chietino nella citata nota Prot. n. 935 in data 08.09.2010,  in merito alle condizioni che hanno determinata l’emergenza idrica;

Considerato le priorità dell’uso delle acque destinate al consumo umano, come previsto dall’art. 96, comma 3 e dall’art. 144, comma 4 del D.Lgs. D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, nonché all’art. 25 comma 1 del Regolamento di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;

Visto l’art. 54 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutele delle Acque, adottato dalla Regione con  D.G.R. n. 614 del 09.08.2010;

Rilevato che il presente atto, in quanto produce effetti rilevanti ed improcrastinabili, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento, attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)   di dichiarare, ai sensi dell’art. 12  comma 1 lett. a) del D.Lgs 02.02.2001, n.31 e s.m.i., lo stato di emergenza idrica nel comprensorio dei comuni di Vasto e San Salvo dell’ATO Chetino, a causa della carenza idrico-potabile che si verifica nel periodo estivo;

2)   di autorizzare l’Ente d’Ambito Chietino, per la durata del periodo estivo dal 1°giugno 2011 al 30 settembre 2011, alla captazione di acqua nella misura massima di 200 l/s dal fiume Trigno, a mezzo delle opere di derivazione del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto,  e potabilizzate nell’impianto del Consorzio COASIV, ubicato nella zona industriale del comune di San Salvo;

3)   l’autorizzazione viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l’utilizzazione dell’acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL competente e con l’obbligo che le acque all’uscita del potabilizzatore devono presentare i requisiti rispondenti a quelli previsti dall’allegato I del D.Lgs. 31/2001;

4)   il quantitativo di acqua di circa 120 l/s per il fabbisogno del Consorzio COASIV per uso potabile, in cui sono compresi i quantitativi destinati ad suo industriale per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, è considerato, ai fini delle priorità degli usi prevista dalla normativa vigente, come acqua ad uso industriale;

5)   che le derivazioni emergenziali di cui alla presente deliberazione, dovranno rispettare l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi degli artt. 53 e 54 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutele delle Acque, adottato dalla Regione con  D.G.R. n. 614 del 09.08.2010;

6)   di demandare alla Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, l’esecutività del presente provvedimento;

7)   di notificare il presente provvedimento all’ATO Chietino, al S.I.A.N. dell’ASL territorialmente competente;

8)   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.