L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Visto il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-    al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

-    allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

-    al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;

-    al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-    ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,

-    ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-    ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-    ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

Vista la nota del 05/04/2010, ns. prot. n. RA 194900 del 18/10/2010, con la quale la Società Green Engineering S.r.l. con sede legale nel Comune di Cupello in  Via C.da Strane n.7 di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentava domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza  pari a 1.987,2 kWp da ubicarsi nel Comune di Furci (CH) , foglio n° 4 particelle n. 14, 15, 133, 4011, 4012.

Vista la L.R. n. 11 del 05/05/2010 recante:”Modifiche ed integrazioni all’art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale”, pubblicata sul BURA n. 31 del 14/05/2010;

Dato atto che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-    Relazione tecnica ed elettrica datata 29/03/2010;

-    Relazione elettrica di collegamento alla RTN datata 29/03/2010;

-    Relazione tecnica descrittiva sugli effetti ambientali datata 29/03/2010;

-    Sintesi non tecnica datata 29/03/2010;

-    Relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica datata 29/03/2010;

-    Piano di dismissione dell’opera datato 29/03/2010;

-    Relazione interferenze e caratteristiche degli attraversamenti datata 29/03/2010;

-    Tavola 01: Inquadramento su CTR impianto fotovoltaico datata 29/03/2010;

-    Tavola 02: Vincoli territoriali SIC, ZPS, IBA datata 29/03/2010;

-    Tavola 03: Inserimento impianto fotovoltaico su planimetria catastale datata 29/03/2010;

-    Tavola 04: Carta sismica, PAI, Rischio idrogeologico, Geologica,  Geomorfologica datata 29/03/2010;

-    Tavola 04.1: Carte P.T.C.P. e P.S.D.A. datata 29/03/2010;

-    Tavola 05: Inserimento impianto fotovoltaico con distanze da strade, canali, fossi, impluvi etc. datata 29/03/2010;

-    Tavola 06: Inquadramento su ortofoto impianto fotovoltaico datata 29/03/2010;

-    Tavola 07: Layout impianto fotovoltaico datata 29/03/2010;

-    Tavola 08: Schema unifilare lato DC datata 29/03/2010;

-    Tavola 08.1: Schema unifilare lato AC datata 29/03/2010;

-    Tavola 09: Particolari cabine datata 29/03/2010;

-    Tavola 10: Rendering fotografico e carta della intervisibilità datata 29/03/2010;

-    Tavola T-M1: Inquadramento su area vasta su planimetria catastale, ortofoto con attraversamenti e/o parallelismi con impianti esistenti datata 29/03/2010;

-    Tavola T-M2: Inquadramento su planimetria catastale impianto d’illuminazione del campo fotovoltaico datata 29/03/2010;

-    Scheda riepilogativa impianto datata 29/03/2010.

e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria e SINA nonché allegati al presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. RA 201787/ENau del 27/10/2010 con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava alla conferenza dei servizi per il giorno 11/11/2010;

Preso atto del verbale della conferenza dei servizi del 11/11/2010 in cui il rappresentante  del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Chieti – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dichiara che l’aerea interessata dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico  non è vincolata per scopi idrogeologici ( R.D. n. 3267 del 1923) ed è priva di vegetazione arborea forestale e da cui risulta la positiva conclusione del procedimento.

Visto il Preventivo di connessione alla Rete MT di Enel Distribuzione prot. Enel-DIS-12/10/2010-1130448 codice di rintracciabilità: T0115704;

Vista la documentazione attestante la disponibilità da parte della Green Engineering S.r.l. delle particelle interessate dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili, ed in particolare ed in particolare il contratto di costituzione di diritti di superficie stipulato in data 22/12/2010 repertorio n. 972 e raccolta n. 716;

Preso atto che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, i seguenti pareri e autorizzazioni:

a)   Giudizio favorevole n. 1511 del 29/06/2010 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione Impatto Ambientale;

b)   Nota prot. n. 2956 del 06/11/2010 del Comune di Furci: parere favorevole alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico;

c)   Nota prot. n. 2958 del 08/11/2010 del Sindaco del Comune di Furci: parere favorevole in qualità di autorità sanitaria locale;

d)   nota prot. n. 10169/III/DB del 08/11/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise: nulla osta alla costruzione per i tratti di elettrodotti, interrati,  interni al campo fotovoltaico e per il tratto dell’elettrodotto, interrato, di connessione del campo fotovoltaico alla rete elettrica nazionale con condizioni;

e)   nota prot. n. 2421 del 10/11/2010 del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti – UTA Vasto: parere favorevole con condizioni.

Dato atto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa poiché acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni convocate nella conferenza dei servizi;

Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società Green Engineering S.r.l. con sede legale nel Comune di Cupello in  Via C.da Strane n.7 di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza  pari a 1.987,2 kWp da ubicarsi Comune di Furci (CH) , foglio n° 4 particelle n. 14, 15, 133, 4011, 4012.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

La disponibilità del sito interessato dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili deve permanere in capo alla Green Engineering S.r.l. per tutta la durata dell’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile, salvo voltura dell’autorizzazione.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate, a pena di decadenza della stessa:

1.   devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazioni e l’elettrodotto non può essere messo in esercizio definitivo senza il preventivo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - prescrizione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 10169/III/DB del 08/11/2010;

2.   obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a garanzia di tale adempimento:

-    alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o al versamento di un deposito cauzionale a favore del Comune interessato pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

-    ovvero alla stipula del contratto di smaltimento previsto dalle “Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” approvate con D.G.R. n. 244/2010, tra la società titolare della presente autorizzazione, una società di smaltimento e l’eventuale diverso proprietario del sito, ai fini dello smantellamento dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili nonché ai fini del ripristino del sito, una volta cessata l’attività di produzione di energia elettrica, da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori;

3.   obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

4.   obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

5.   il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto;

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento, a pena di decadenza dell’autorizzazione unica.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente e al Comune interessato la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori il Legale Rappresentate della società deve inviare all’Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente e al Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Furci (CH) e al Responsabile del Procedimento eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art.6

La mancata ottemperanza degli obblighi riportati negli articoli precedenti comporta la contestuale decadenza della presente autorizzazione.

Art. 7

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la Green Engineering S.r.l. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 9

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Green Engineering S.r.l. con sede legale nel Comune di Cupello in  Via C.da Strane n.7 ;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Iris Flacco