L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Visto il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-    al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

-    allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

-    al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;

-    al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-    ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,

-    ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-    ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-    ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

Vista la nota del 10/02/2010, acquisita al protocollo regionale n. 4498/ENau del 16/03/2010, con la quale il Comune di Collarmele con sede legale in Piazza 1° Maggio n. 2 – Collarmele (AQ), di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentava domanda ai fini della costruzione e dell’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 4,00752 MWp da ubicarsi nel Comune di Collarmele (AQ), in località “Difensa”, foglio n. 8 particella n. 68.

Dato atto che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-    Informazioni generali dell’impianto;

-    Sintesi non tecnica;

-    Relazione tecnica generale datata 08/03/2010 superata da Relazione tecnica generale rev. del 12/08/2010;

-    Relazione studio impatto ambientale datata 08/03/2010;

-    Allegati e tavole quadro dei vincoli datati 08/03/2010;

-    Relazione geologica e geotecnica datata ottobre 2009 superata da Relazione geologica e geotecnica rev. datata agosto 2010;

-    Tavola 1:”Corografia, foto aerea e stralcio P.R.G.” datata 08/03/2010;

-    Tavola 2: “Planimetria catastale e punto di connessione Enel” datata 08/03/2010 superata da “Planimetria catastale e punto di connessione Enel” rev. del 12/08/2010;

-    Tavola 3: “Piano quotato – Sezioni e particolare struttura moduli” datata 08/03/2010;

-    Tavola 4: “Documentazione fotografica (Situazione di fatto e di progetto)” datata 08/03/2010;

-    Tavola 5: ”Schema elettrico impianto inverter 1-2-3-4” datata 08/03/2010;

-    Tavola 6: “Schema elettrico generale cabina di connessione e di distribuzione MT” datata 08/03/2010;

-    Tavola 7: “Schede tecniche (Moduli fotovoltaici ed inverter)” datata 08/03/2010;

-    Tavola 8: “Edifici tecnici (cabina elettrica di connessione alla rete e locale controllo e vigilanza)” datata 08/03/2010;

-    Tavola 9: “Particolari recinzione lotto” datata 08/03/2010;

-    Tavola 10: “Particolari costruttivi” datata 08/03/2010;

e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria e SINA nonché allegati al presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. RA 177140 del 22/09/2010 con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 29/09/2010;

Preso atto della documentazione integrativa acquisita agli atti della conferenza dei servizi del 29/09/2010 ed allegata al presente provvedimento :

-    Tavola 2: “Planimetria catastale e punto di connessione Enel” rev. del 12/08/2010;

Preso atto del verbale della conferenza dei servizi del 29/09/2010 da cui risulta da cui risulta la positiva conclusione del procedimento previa acquisizione dei pareri mancanti;

Preso atto che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, i seguenti pareri e autorizzazioni:

a)   Giudizio favorevole n.1517 del 29/06/2010 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale;

b)   Nota prot. 7080/10 del 13/05/10 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia: autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

c)   Nota prot. n. 11996 del 12/08/2010 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale – L’Aquila: Parere favorevole per quanto riguarda il vincolo idrogeologico con prescrizioni;

d)   Nota prot. n. CAQ-0022813-P del 18/08/210 dell’ANAS Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo: nulla osta, ai soli fini viabili, alla costruzione e all’esercizio dell’impianto con condizioni;

e)   Nota prot. 6696/III/DB del 19/07/2010 del Ministero dello Sviluppo Ecomonico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise: nulla osta alla costruzione degli elettrodotti, interrati,  interni al campo fotovoltaico e dell’elettrodotto, interrato, di collegamento del campo fotovoltaico alla rete elettrica nazionale con condizioni;

f)    Nota prot. n. 3020 del 22/04/2010 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – Chieti: parere favorevole per costruzione tratta linea elettrica in MT in cavo interrato con prescrizioni;

g)   Nota prot. n. 59722 del 06/10/2010 dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Settore Viabilità-Mobilità: parere favorevole all’esecuzione dei lavori di attraversamento longitudinale e trasversale lungo la S.R. n.83 “Marsicana” e S.P. n.18 “Di Collarmele”;

h)   Nota prot. n. 4242 del 16/12/2010 del Comune di Collarmele: nulla osta alla realizzazione dell’impianto e del relativo cavidotto e parere favorevole del Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale;

i)    Nota prot. n. 209929 del 09/11/2010 del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura – UTA di Avezzano: parere favorevole;

j)    Nota prot. n. RA/249548 del 23/12/2010 della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio: parere favorevole all’attraversamento con cavo interrato del suolo tratturale in agro del comune di Collarmele;

Visto il Preventivo di connessione alla Rete MT di Enel Distribuzione prot. Enel-DIS-06/07/2010-0672664 codice di rintracciabilità: T0088841;

Vista la documentazione attestante la disponibilità da parte del Comune di Collarmele delle particelle interessate dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili ed in particolare la Visura per immobile dell’Agenzia del Territorio del 09/03/2010 e la Determinazione Dirigenziale n. DH20/325/USI CIVICI del 25/10/2010 del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio della Regione Abruzzo avente ad oggetto “L.R. n. 25/88. Comune di Collarmele (AQ) - Concessione terre civiche per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Loc. La Difensa”;

Dato atto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa poiché acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni convocate nella conferenza dei servizi;

Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

Il Comune di Collarmele con sede legale in Piazza 1° Maggio n. 2 – Collarmele (AQ) di seguito denominato “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 4,00752 MWp da ubicarsi nel Comune di Collarmele (AQ), in località “Difensa”, foglio n. 8 particella n. 68.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

La disponibilità del sito interessato dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili deve permanere in capo al Comune di Collarmele per tutta la durata dell’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile, salvo voltura dell’autorizzazione.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate, a pena di decadenza della stessa:

1.   Prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di L’Aquila con nota prot. n. 11996 del 12/08/2010  :

-    eventuali movimenti di terra necessari per la realizzazione delle opere devono essere ridotti al minimo indispensabile, mediante l’uso di automezzi leggeri e gommati;

-    non deve essere effettuato alcun movimento di terra per la fondazione dei pali di sostegno ai moduli fotovoltaici;

-    non deve essere effettuato alcun movimento di terra sui tracciati delle piste di servizio all’impianto, che potranno essere percorse solo da mezzi leggeri e gommati;

-    il materiale di risulta, se non reimpiegato in cantiere, deve essere trasportato (e non smaltito su scarpata stradale) in discarica autorizzata, attenendosi alle procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006 (art. 185, lettera c) e dalla Legge n. 2 del 28/01/2010;

2.   deve essere rispettata la distanza minima di 30 metri dalla proprietà ANAS: prescrizione dell’ANAS Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo con nota prot. n. CAQ-0022813-P del 18/08/210  ;

3.   devono  essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazioni e l’elettrodotto non può essere messo in esercizio definitivo senza il preventivo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni con  nota prot. n. 6696/III/DB  del 19/07/2010;

4.   Prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – Chieti con nota prot. n. 0003020 del 22/04/2010:

-    tutti i lavori di scavo dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, sotto il controllo di archeologi di comprovata esperienza accreditati presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. Nel caso di rinvenimento di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate, per gli accertamenti e le determinazioni di competenza della Soprintendenza;

-    deve essere data comunicazione dell’avvio dei lavori con congruo anticipo (almeno venti giorni).

5.   obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

6.   il Comune di Collarmele è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto ed alla stipula del contratto di smaltimento previsto dalle “Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” approvate con D.G.R. n. 244/2010, con una società di smaltimento e l’eventuale diverso proprietario del sito, ai fini dello smantellamento dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili nonché ai fini del ripristino del sito, una volta cessata l’attività di produzione di energia elettrica, da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori;

7.   il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto;

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento, a pena di decadenza dell’autorizzazione unica.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori il Legale Rappresentate del Comune di Collarmele deve inviare all’Autorità Competente il certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art.6

La mancata ottemperanza degli obblighi riportati negli articoli precedenti comporta la contestuale decadenza della presente autorizzazione

Art. 7

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto  il Comune di Collarmele dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il Proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 9

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di Collarmele con sede legale in Piazza 1° Maggio n. 2 – Collarmele (AQ) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Iris Flacco