Omissis

IL COMMISSARIO REGIONALE

Dato atto che il Consorzio Industriale nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali ha realizzato in regime di concessione opere pubbliche  per l’infrastrutturazione degli agglomerati ind.li(rete viaria, impianti semaforici pubblica illuminazione, rete idrica, rete fognante, impianti di depurazione, segnaletica, aree a verde di rispetto ecc.).

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 comma 2° della L.R. n. 56/94 e dello Statuto Tipo il Consorzio realizza e gestisce le infrastrutture per l’Industria ecc.

Visto e richiamato l’art. 36 della legge 5 ottobre 1991.comma 5 il quale recita: “I Consorzi di Sviluppo Industriale di cui al comma 4 promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai Consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, infrastrutture per l’Industria, rustici industriali, Servizi reali alle ’imprese, iniziative per l’orientamento dei lavoratori, dei Quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale”.

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 103 adottata nella seduta del 19/04/2010 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei canoni di gestione dei Servizi Consortili non soggetti ad altra forma tariffaria o contributiva”.

Visto e richiamato l’art. 11 del D.L. n. 244 del 24/06/1995 convertito in legge 8/08/1995, n.341 il quale prevede che: “I corrispettivi dovuti dalle imprese ai Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all’art. 36 commi 4, e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai Consorzi Industriali medesimi”, e che al medesimo compete la gestione e la manutenzione delle opere realizzate.

Dato atto che è stato costituito un apposito gruppo di lavoro costituito da dipendenti del COASIV e rappresentanti  nominati dalla CONFINDUSTRIA di Chieti e ASSOVASTO con sede a Vasto(Ch) al fine di verificare  e discutere su alcuni aspetti del “Regolamento”, discussioni avvenute in varie date presso la sede consortile.

Dato atto, inoltre, che il Consorzio sulla base delle valutazioni fatte dalle parti ha redatto bozza del “Regolamento” recante la data del 24/11/2010 trasmesso per via e-mail per opportuna conoscenza alle Organizzazioni imprenditoriali sopraccitate.  

Vista la nota a firma congiunta della Confindustria Chieti e ASSOVASTO del 17/12/2010, prot n.2537/10/eco/gr con la quale chiedono di soprassedere alla pubblicazione del “Regolamento” in attesa di una dettagliata nota.

Vista la successiva nota  a firma congiunta del 21 dicembre 2010,prot. n.2545/10/ECO/GR con la quale sono state trasmesse le osservazioni ritenute fondamentali.

Viste ed esaminate le osservazioni formulate, e ritenute alcune meritevoli di accoglimento fatta eccezione di quella rubricata al p. 6 dell’art. 11 in ordine alla “sospensione del pagamento del canone su richiesta delle aziende che si trovano in situazione documentata di ricorso a GICS, mobilità, o procedure concorsuali relativo al periodo oggetto dei suddetti procedimenti”  in quanto la norma andrebbe discussa meglio e più approfonditamente per i risvolti negativi che si avrebbe in ordine alla applicazione del “Regolamento” che, così come formulata, appare farraginosa e ricomprende fattispecie molto ampie che nulla hanno a che vedere con il corrispettivo dovuto per un servizio reso, o da rendere, e non prevede l’istituto della surrogazione in caso delle eventuali evenienze previste a fronte di un costo preventivato o sostenuto, e fatta eccezione sulla definizione  di “servizi” proposta in quanto quella originariamente formulata dal COASIV appare più ampia e più rispondente alle previsioni statutarie.

Ritenuto opportuno pertanto, dover approvare definitivamente, ai sensi del p. 4 della deliberazione n.103/2010  il “Regolamento” per la determinazione, ripartizione e riscossione dei canoni di gestione e miglioramento dei servizi consortili non soggetti ad altra forma tariffaria o contributiva a modifica ed integrazione del regolamento di cui alla propria deliberazione n. 103/2010 predisposto dal competente Ufficio consortile recante la data del 27/12/2010  e stabilire l’entrata in vigore del medesimo a far data 1 gennaio 2011.

Stabilire che il “Regolamento” approvato deve essere pubblicato sul BURA ai fini della pubblicità

Dato atto che l’Avv. Lorenzo FALORIO, Direttore f.f. del Consorzio - ha espresso parere favorevole sulla legittimità e regolarità tecnica e amministrativa della presente deliberazione.

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento costituisce attività di ordinaria amministrazione.

Vista la L.R. n.56/94

Visto l’art.1 della L.R. n.89/94

Visto l’art.11 della legge n.341 dell’8/8/95

Visto il Decreto dello Presidente della Giunta  Regionale d’Abruzzo n.45 del 04/06/2009 di nomina e conferimento incarico  a Commissario Regionale del Consorzio dell’Avv. Mario Battaglia .

DELIBERA

1)   Approvare definitivamente il “Regolamento” per la determinazione, ripartizione e riscossione dei canoni di gestione e miglioramento dei servizi consortili non soggetti ad altra forma tariffaria o contributiva recante la data del 27/12/2010 a modifica ed integrazione del regolamento di cui alla propria deliberazione n. 103/2010 predisposto dal competente Ufficio consortile  che in copia si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e stabilire l’entrata in vigore del medesimo a far data 1 gennaio 2011.

2)   Autorizzare la pubblicazione del “Regolamento definitivamente approvato con le modifiche ed integrazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

F.TO IL SEGRETARIO

Avv. Lorenzo Falorio

F.TO IL COMMISSARIO REGIONALE

Avv. Mario Battaglia

Segue Allegato


Allegato

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL VASTESE

REGOLAMENTO per la determinazione, ripartizione e riscossione dei canoni di gestione e miglioramento dei servizi consortili non soggetti ad altra forma tariffaria o contributiva. Revisione del 27.12.2010.

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione, ripartizione e riscossione dei "canoni di gestione e miglioramento dei servizi consortili” dovuti al Consorzio, da parte delle Imprese utenti, per i servizi consortili erogati e non assoggettati ad altra forma tariffaria, in base ai consumi, ovvero ad altra forma contributiva.

Articolo 2

(Servizi consortili)

1.   Sono definiti "servizi consortili", le attività di pianificazione, programmazione, progettazione, costruzione, collaudo, manutenzione ed esercizio, nonché quelle tecniche ed amministrative comunque necessarie e svolte relativamente ad infrastrutture, opere ed impianti consortili comunque necessari ad assicurare agli immobili produttivi (lotti e relativi stabilimenti) in possesso delle Imprese utenti e comunque localizzate negli agglomerati consortili, adeguati livelli di infrastrutturazione primaria e relativi servizi quali l'accessibilità, la viabilità stradale e ferroviaria, l'allontanamento della acque meteoriche, l'approvvigionamento idrico per uso potabile ed industriale, il convogliamento e la depurazione delle acque reflue ecc., ed in generale la fruibilità degli immobili in condizioni di sicurezza.

2.   I livelli quantitativi dei servizi infrastrutturali nel tempo assicurati dal Consorzio sono quelli previsti dai piani urbanistici generali ed attuativi consortili che, assieme a quelli qualitativi, sono in ogni caso proporzionali ai livelli contributivi assicurati dalle Imprese utenti.

3.   I servizi consortili relativi alla realizzazione e gestione delle infrastrutture primarie negli agglomerati sono, in ogni caso, obbligatori ed espletati unicamente dal Consorzio o da soggetti espressamente e preventivamente autorizzati.

Articolo 3

(Servizi consortili non soggetti ad altre tariffe o contributi)

1.   Sono soggetti al canone di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, unicamente i servizi consortili che non comportano, in base ad autonomo contratto di fornitura, l'erogazione e/o la somministrazione ovvero la cessione di beni e/o servizi soggetti ad altra specifica tariffa e/o ad altro contributo consortile.

2.   Sono servizi, come sopra individuati, quelli relativi alla viabilità stradale consortile, alla relativa pubblica illuminazione, al verde in genere, all'allontanamento ed al convogliamento in fogne, condotte, fossi e/o canali delle acque bianche meteoriche provenienti dalla viabilità, dal verde e/o dagli stabilimenti, ed ogni altro servizio primario residuale comunque reso dal Consorzio in favore delle proprietà aziendali, non altrimenti tariffabile.

3.   Sono espressamente esclusi i servizi idrici (potabile, ed industriale), quelli di fognatura e di depurazione dei reflui civili ed industriali, ed ogni altro servizio che disponga di apposita tariffa e/o specifico contributo disciplinato da altra distinta norma.

3.   Il canone per i servizi di cui al presente articolo prevede, in ogni caso, l'intera copertura dei costi per le attività di gestione, intesa come manutenzione ed esercizio.

Articolo 4

(Imprese Utenti)

1.   Sono soggetti imponibili e pertanto tenuti a corrispondere al Consorzio, per ciascun esercizio finanziario, i canoni di cui al successivo articolo 6, tutte le Imprese utenti comunque insediate, ovvero in corso di insediamento, che abbiano comunque acquisito il possesso, ovvero siano divenute proprietarie dei lotti, ovvero anche di questi assieme ai relativi stabilimenti, e che siano comunque ricomprese negli agglomerati consortili di cui al successivo articolo 5.

2.   La riscossione dei canoni è operata dal Consorzio prioritariamente in base ai titoli di possesso e/o di uso degli immobili come risultanti dagli atti (assegnazioni, cessioni, autorizzazioni ecc.) a disposizione del Consorzio ovvero, in mancanza, in base alla situazione risultante in catasto oppure da altri atti pubblici o privati regolarmente registrati.

3.   In caso di immobili concessi, in tutto e/o in parte, in locazione, la riscossione è effettuata dal Consorzio presso il conduttore unicamente ove la locazione sia stata espressamente autorizzata dal Consorzio; in caso contrario la richiesta è effettuata al proprietario, fermo restando la responsabilità solidale del locatore e del conduttore nei confronti del Consorzio in base alle vigenti norme regolamentari e contrattuali.

4.   Nel caso di locazione finanziaria (Leasing), regolarmente autorizzata dal Consorzio, il canone è dovuto dal conduttore.

5.   Nel caso di immobile in uso da più soggetti autorizzati, l'intero canone è ripartito in base alle norme convenzionali e contrattuali vigenti ed, in mancanza, in base alle superfici delle porzioni di immobile nel rispettivo possesso.

6.   In caso di acquisto e/o di trasferimento del possesso comunque intervenuto nel corso di un esercizio finanziario, il canone è dovuto in base alle mensilità intere successive all'acquisito e/o al trasferimento.

Articolo 5

(Agglomerati consortili e livello di urbanizzazione)

1.   Il canone di cui al successivo articolo 6 è determinato annualmente e distintamente per ogni agglomerato consortile.

2.   Stante il diverso grado di urbanizzazione ed infrastrutturazione degli agglomerati consortili, il canone è proporzionale al livello dei servizi offerti.

Articolo 6

(Canone di gestione e miglioramento dei servizi)

1.   E’ istituito a carico di tutte le Imprese utenti insediate, distintamente per ogni agglomerato consortile e per ciascun immobile produttivo in possesso, un canone annuale riscosso trimestralmente denominato "canone di gestione e miglioramento dei servizi", che sarà destinato alle attività da svolgersi esclusivamente all’interno degli agglomerati industriali di competenza del COASIV.

2.   Nelle more dell’approvazione legge regionale di riordino delle funzioni in materia di aree produttive il "canone di gestione e miglioramento dei servizi" è determinato secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi artt. 8, 9, 10 e 11.

Articolo 7

(Fasi, tempi e organi del procedimento)

1.   Il procedimento relativo alla gestione del canone di cui al precedente articolo 6, prevede le seguenti tre fasi: (Fase 1) determinazione delle spese/ricavi e della contribuzione unitaria; (Fase 2) ripartizione della spesa tra le Imprese utenti; (Fase 3) riscossione dei canoni; (Fase 4) monitoraggio e valutazione congiunta con la Consulta territoriale.

2.   (Fase 1) La determinazione preventiva delle spese presunte e quindi dei ricavi da conseguire e ripartire, relativamente ai soli servizi di cui all'articolo 3, è effettuata dal Settore Tecnico del Consorzio entro il 30 Settembre di ogni anno. E’ prevista la Consulta territoriale permanente che esprime parere non vincolante sui Piani e sui livelli qualitativi dei servizi. Essa è costituita dai rappresentanti delle Imprese dove ricadono gli agglomerati espressi dalle organizzazioni imprenditoriali territorialmente maggiormente rappresentative. La Consulta territoriale esprime parere non vincolante entro il 31 Ottobre di ogni anno. L’Organo deliberante del Consorzio approva il Piano annuale delle manutenzioni e le contribuzioni unitarie di cui all’articolo 9 entro il 15 Novembre di ogni anno.

3.   (Fase 2) In base ai valori delle suddette contribuzioni unitarie, il Settore Amm. vo - Finanziario del Consorzio, di norma entro il 15 Febbraio dell'anno successivo, redige l’elenco dei canoni in acconto dovuti, per l'esercizio di riferimento, dalle singole Imprese per i vari immobili in loro possesso, che è approvato e pubblicato da parte dell’Organo competente del Consorzio entro il 28 Febbraio di ogni anno. Entro il 31 Dicembre di ogni anno le Imprese Utenti possono denunciare al Consorzio le estensioni (superfici reali) aggiornate degli immobili in possesso in base alle quali è prevista la fatturazione. In mancanza, il Consorzio provvede alla fatturazione sulla scorta degli atti e della documentazione in proprio possesso.

4.   (Fase 3) I canoni sono contabilizzati dal Settore Amm.vo mediante l'emissione di regolari fatture alle Imprese Utenti, secondo le vigenti norme fiscali. L’emissione è trimestrale per importi superiori a 500,00 euro, annuale (al 30 Giugno) per importi inferiori a 500,00 euro. Con separata fatturazione sono indicati gli eventuali conguagli in eccesso o in difetto, con compensazione degli importi, dei canoni dovuti relativamente all'esercizio precedente, come accertati in sede di consuntivo del Piano annuale delle manutenzioni, consuntivo da redigersi entro il 30 Aprile di ogni anno e da approvare da parte dell’Organo deliberante del Consorzio entro il 15 Maggio. Del consuntivo di spesa è dato avviso a tutte le Imprese utenti con pubblicazione sul sito internet del Consorzio all’indirizzo www.coasiv.it. E' in ogni caso ammessa, in fase transitoria ovvero in caso di ritardo, la fatturazione in acconto entro i limiti dei contributi richiesti per l'anno precedente, salvo conguaglio.

5.   (Fase 4) Trimestralmente è convocata presso la sede del Consorzio una riunione con la Consulta territoriale per la verifica delle attività svolte in esecuzione del presente regolamento, nonché per il monitoraggio dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi consortili.  

Articolo 8

(Struttura tariffaria)

1.   Il parametro fondamentale utilizzato per la determinazione della tariffa è quello della Superficie fondiaria assegnata all’Azienda utente. Ad essa vengono poi applicati canoni unitari inversamente proporzionali alla superficie assegnata, opportunamente mediati attraverso l’applicazione del coefficiente di urbanizzazione e del coefficiente di premialità/penalità di cui all’articolo 11 del presente regolamento.

2.   Il Canone di gestione e miglioramento dei servizi C, è così determinato: C = Sfa x cu x ku x kp, dove Sfa è la Superficie fondiaria assegnata, Cu è il Canone unitario decrescente applicato per scaglioni di superficie assegnata, Ku è il Coefficiente di urbanizzazione e Kp è il Coefficiente di premialità/penalità.

Articolo 9

(Canone unitario decrescente “Cu”)

1.   Al fine di applicare perequativamente il concetto di contribuzione da parte delle Imprese utenti, mediando tra le piccole, le medie e le grandi Imprese insediate nei diversi agglomerati industriali, il canone unitario Cu è definito annualmente dall’Organo competente del Consorzio, sentita la Consulta territoriale.

2.   Il canone unitario Cu , di cui al comma precedente, si applica sino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni in materia di aree produttive, ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 4/2009 e s.m.i..

Articolo 10

(Coefficiente di urbanizzazione “Ku”)

Il coefficiente di urbanizzazione ku è così definito:

-    Per l’agglomerato industriale di San Salvo               ku = 0,85

-    Per l’agglomerato industriale di Vasto                     ku = 0,70

-    Per l’agglomerato industriale di Val Sinello              ku = 0,60

-    Per gli altri agglomerati                                           ku = 0,00.

Articolo 11

(Coefficiente di premialità/penalità “Kp”)

1.   Il presente sistema tariffario prevede incentivi, sotto forma di sconto percentuale, in favore delle Imprese insediate sulla base dei seguenti indicatori:

-    sostenibilità ambientale (possesso della certificazione ISO 14000 e/o della registrazione EMAS) – sconto 5%;

-    sostenibilità sociale (possesso della certificazione SA 8000) – sconto 5%;

-    sostenibilità energetica (possesso della certificazione EN 16001) – sconto 5%;

-    salute e sicurezza dei lavoratori (possesso della certificazione BS OHSAS 18001 2007) – sconto 5%.

2.   Il Consorzio stabilisce, annualmente, al momento dell'approvazione del P.E.F., la misura dello sconto percentuale accordato per l'esercizio successivo, nonché entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento, l'elenco complessive delle Imprese beneficiarie che ne hanno fatto richiesta.

3.   Le Imprese che siano diventate morose per canoni e tariffe dovute al Consorzio, ove non regolarizzino la loro posizione nel termine assegnato, perdono gli elementi di premialità accordati in base al presente articolo.

4.   Nei confronti delle Imprese insediate non in regola con gli adempimenti fondamentali previsti dai regolamenti consortili, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni previste dagli stessi, sono introdotti i seguenti elementi di penalità consistenti in maggiorazioni in misura percentuale sui contributi unitari di cui al presente regolamento, comunque con un massimo assoluto del 20,00% (venti percento), fino alla regolarizzazione della relativa posizione. La penalità è quindi così stabilita:

-    per mancanza della convenzione                        penalità del 10%;

-    per locazione non autorizzata                             penalità del 10 %.

5.   L'applicazione della penalità per l'esercizio corrente, è disposta d'ufficio dal Consorzio, dopo l'accertamento dell’inadempimento; la decisione è notificata all’Impresa interessata entro 30 giorni per eventuali osservazioni, e diventa esecutiva allo scadere del termine di 30 giorni dalla relativa ricezione.

Articolo 12

(Aggiornamento delle componenti tariffarie)

1.   Per la natura stessa delle voci che partecipano alla formazione della spesa, si stabilisce che il canone unitario di cui all’articolo 9 si aggiorna quantitativamente e temporalmente in funzione degli aggiornamenti e modifiche del “Prontuario dei prezzi informativi periodicamente approvato dalla Giunta Regionale d’Abruzzo”.

2.   Il coefficiente di urbanizzazione è sottoposto ad aggiornamenti allorquando, in seguito all’esecuzione di ampliamenti, completamenti e potenziamenti delle infrastrutture consortili dovesse emergere evidente la sostanziale variazione del livello di servizio offerto in tutti o in alcuni degli agglomerati.

Articolo 13

(Termini e modalità per il pagamento)

1.   Il pagamento delle fatture emesse dal Consorzio deve effettuarsi entro 30 giorni dalla data di emissione, mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti – filiale di Vasto – IBAN IT27N0605015598T20997091139.

2.   In caso di ritardo nei pagamenti dovuti per i contributi di cui al presente regolamento, le Imprese utenti sono tenute a corrispondere al Consorzio gli interessi di mora pari al tasso legale.

2.   Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, il Consorzio procede alla riscossione coattiva del complessivo credito affidando tale attività in concessione ad una società specializzata.

Articolo 14

(Approvazione del regolamento)

1.   Il presente regolamento, approvato con apposita deliberazione da parte dell'Organo consortile competente, è inviato alle Associazioni di categoria degli imprenditori maggiormente rappresentative oltre che, mediante nota circolare, a tutte le Imprese insediate ed insediande.

2.   Il regolamento approvato sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale.

Articolo 15

(Entrata in vigore del regolamento)

1.   Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2011.

2.   Il presente regolamento costituisce parte integrante di tutte le delibere e convenzioni di assegnazione disposte dal Consorzio.

Articolo 16

(Norma transitoria)

1.   Per l’anno 2011, il Consorzio si farà carico delle spese relative all’assicurazione R.C.T.O. nonché a quelle derivanti dai consumi elettrici.

2.   Per l’anno 2012, il Consorzio si farà carico delle sole spese relative all’assicurazione R.C.T.O..

3.   Dall’anno 2013 le spese di cui ai precedenti commi saranno integralmente a carico delle Imprese utenti.

IL COMMISSARIO REGIONALE

Avv. MARIO BATTAGLIA