IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA RICOSTRUZIONE
PRESIDENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto – legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto “dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” ed, in particolare, l’articolo 14, comma 1, che individua le risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure indicate nello stesso decreto legge n.39 del 2009;

Visto l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 e l’art. 1 del decreto - legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009 che disciplina le modalità di assegnazione dei contributi riconoscibili per gli interventi sugli edifici privati, sulla base della classificazione dell’esito di agibilità, B e C, rilevabile dalla scheda  (AeDES) allegata alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3753 del 6 aprile 2009;

Visto il Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, n. 15 del 9 luglio 2010, recante disposizioni per la “Conclusione delle attività di valutazione dell’agibilità sismica degli edifici”;

Visto l’art. 3-ter del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con la legge 1° ottobre 2010, n. 163;

Viste le note prot. n. 37071 del 23 settembre 2010 del Comune di L’Aquila e n. 22963 del 14 ottobre 2010 della Struttura di Gestione dell’Emergenza (S.G.E.), Funzione 1 – area tecnica, che rappresentano il verificarsi di situazioni problematiche per la prosecuzione degli interventi di riparazione  di immobili classificati con esiti di agibilità B o C, ammessi a contributo definitivo;

Considerato che le casistiche evidenziate nelle sopraindicate note sono riconducibili a situazioni di danno o a caratteristiche di resistenza dei manufatti per le quali non sono adeguati gli  interventi previsti per gli immobili classificati con esiti di agibilità B o C, disciplinati dall’Ordinanza n. 3779/2009 e dai relativi indirizzi;

Considerato che le cause che hanno determinato la inadeguatezza del progetto non possono, in alcun modo, essere imputate alla valutazione dell’esito di agibilità riportato nella scheda AeDES, in quanto la stessa valutazione è eseguita in via temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili, ma piuttosto riconducibili all’adeguatezza degli accertamenti e delle valutazioni, preordinate alla redazione del progetto degli interventi, compiutamente eseguite dal professionista che, se riscontra contraddizioni con i dati della scheda AeDES, può richiedere un sopralluogo per la nuova valutazione dell’agibilità sismica. 

Considerato che le sopraindicate situazioni, rilevate dopo la concessione del contributo definitivo, determinano l’inadeguatezza del provvedimento di concessione del contributo medesimo, nei casi in cui si debba procedere ad una riprogettazione degli interventi che determini una maggiore spesa rispetto a quella autorizzata;

Ritenuto necessario disciplinare i casi in cui si determinino situazioni di improcedibilità nella esecuzione degli interventi ammessi a contributo, con conseguenti riflessi sull’avanzamento della ricostruzione e sulla sistemazione delle persone interessate;

DECRETA

Art. 1

1.   Per gli interventi ammessi a contributo definitivo ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009, nei casi in cui il direttore dei lavori certifichi l’inadeguatezza delle lavorazioni progettate ai fini della restituzione dell’agibilità totale dell’edificio ed il titolare del contributo medesimo si rifiuti di far fronte, con risorse proprie, all’esecuzione degli ulteriori lavori necessari, il Comune avvia il procedimento per la sospensione del contributo. La sospensione del contributo determina la risoluzione dei contratti posti in essere con la ditta selezionata per l’esecuzione degli interventi, con il progettista e con il direttore dei lavori.

2.   Il Comune, acquisita la certificazione del direttore dei lavori di cui al comma 1, nomina una  Commissione tecnica volta ad accertare:

-    le cause che hanno determinato l'impossibilità di procedere agli interventi di riparazione e di miglioramento sismico in conformità del contributo definitivo riconosciuto dal Comune;

-    la tempestività del direttore dei lavori e dell’Impresa a verificare, all’atto della consegna o comunque alle prime fasi dei lavori, l’inadeguatezza delle lavorazioni progettate ai fini della restituzione dell’agibilità totale dell’edificio;

-    il riconoscimento delle spese per le lavorazioni eseguite, riconosciute utili dal direttore dei lavori;

-    la responsabilità del progettista in ordine agli accertamenti e valutazioni preventive preordinate alla progettazione ed alla consegna dei lavori, in particolare ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, del Codice Civile.

3.   La Commissione di cui al co. 2 è costituita da tre componenti, di cui uno rappresentante il Comune, con funzioni di Presidente, uno individuato fra gli iscritti all’Ordine degli ingegneri o degli architetti ed uno designato dal Dipartimento di ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno dell’Università degli Studi di L’Aquila.

4.   Le spese dei componenti della commissione di cui al comma 2 sono determinate a vacazione e computate a valere sull’importo delle spese tecniche ammesse a contributo.

Art. 2

1.   La Commissione valuta la documentazione posta a base della determinazione del contributo definitivo concesso dal Comune e quella prodotta dal direttore dei lavori nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 1.

2.   La Commissione, ove accerti che l’inadeguatezza delle lavorazioni progettate derivi dalla impropria imputazione del contributo definitivo alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009, fa richiesta motivata alla Struttura di Gestione dell'Emergenza di effettuare un sopralluogo al fine di redigere la nuova scheda Aedes contenente il nuovo esito di agibilità, qualora risulti incongruo quello attribuito in precedenza.

3.   La Commissione, esaminati e valutati i documenti prodotti, anche sulla base di appositi sopralluoghi, riferisce su quanto indicato nell'articolo 1, comma 2, ed individua le azioni necessarie per la formulazione di una nuova domanda di contributo da parte del soggetto avente diritto.

4.   La Commissione conclude i lavori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, inviata dal Comune.

5.   Il contributo, concesso dal Comune entro 30 giorni dalla presentazione della nuova domanda di cui al comma 3, tiene conto degli eventuali interventi eseguiti e riconosciuti utili, ai fini dell’applicazione dei massimali previsti.

Art. 3

1.   Il titolare del contributo di cui all’articolo 1, ai fini della formulazione della nuova domanda di contributo, può delegare il Comune o l’ATER per l’esecuzione della progettazione e realizzazione degli interventi necessari a restituire l’agibilità totale dell’edificio.

2.   Il soggetto delegato procede all’affidamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi con le modalità previste per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

3.   Il Comune concede il contributo definitivo prima dell’affidamento dei lavori, sulla base dell’istruttoria eseguita dal soggetto delegato.

Art 4

1.   Il Comune attiva i procedimenti necessari e conseguenti agli accertamenti ed alle verifiche di cui all'articolo 2.

2.   Il Comune attiva, per il contributo definitivo rilasciato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, i controlli sulla realizzazione degli interventi, che rientrano comunque tra quelli previsti nella percentuale del 30% dell’art.4, co.1, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 10 Gennaio 2011

Il Commissario Delegato
per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi