Giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

Visto il D. Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la programmazione sul piano regionale della rete scolastica;

Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

Visti

-    il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, art. 64;

-    il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali!”, art. 3;

Visti

-    il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il DPR 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Viste

-    la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;

-    la D.C. n. 109/4 del 15.12.1998 “Indirizzi di programmazione e criteri generali per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche in Abruzzo”;

-    la D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 DPR 233/1998 “DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche) e s. m. i.”;

Richiamata la D.G.R. 9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – Variazioni - anno scolastico 2009/2010”;

Tenuto conto che il citato D.P.R. n. 81/09, all’art. 24, stabilisce che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1, c. 1, sono abrogati:

-    l’articolo 446, c. 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

-    l’articolo 1, c. 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

-    il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176;

-    articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

-    i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;

-    il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione in data 3 giugno 1999, n. 141;

-    l’articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n. 131;

-    l’articolo. 35, c. 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;

Considerato che, in assenza del richiamato regolamento, l’art. 1, c. 3 del citato D.P.R. 81/09 dispone che continui ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15.3.1997, n. 176, dal D.P.R. 18.6.1998, n. 233 e dal D.M. 24.7.1998, n. 331;

Considerato altresì che, con sentenza n. 200 del 24.6.2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f–bis) ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio;

Ritenuto di procedere, per l’anno scolastico 2011-2012, a interventi concernenti la razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale, ai fini dell’ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali e dell’efficace distribuzione dell’offerta d’istruzione sul territorio regionale, anche in relazione all’avviata riforma della Secondaria Superiore di cui ai citati D.P.R. nn. 87, 88 e 89/2010;

Tenuto conto che, a tal fine, su iniziativa del Componente la G.R. con delega all’Istruzione, è stato avviato, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.), un iter di consultazioni con le Amministrazioni Provinciali e, in particolare con gli Assessori all’Istruzione delle Province, i quali, al loro volta, hanno attivato le opportune forme di concertazione con gli Enti Locali, le Rappresentanze Sindacali e gli altri Soggetti istituzionali e sociali interessati, nonché con i rispettivi Ambiti territoriali dell’U.S.R.;

Preso atto che, a conclusione delle consultazioni di cui sopra, le Amministrazioni Provinciali hanno adottato i Piani Provinciali, di cui ai seguenti atti:

-    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Chieti, n. 103 del 21.10.2010, acquisita al prot. della Segreteria del Componente la G.R. in data 17.11.2010, al n. 1544/Pos.Segr.,

-    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Teramo, n. 51 del 30.11.2010, acquisita al prot. della Segreteria del Componente la G.R. in data 13.12.2010, al n. 1696/Pos.Segr.,

-    Deliberazione della Giunta Provinciale di Pescara, n. 326 del 19.10.2010 acquisita al prot. della Segreteria del Componente la G.R. in data 25.10.2010, al n. 1429/Pos.Segr.,

-    Deliberazione della Giunta Provinciale di Pescara, n. 333 del 20.10.2010, acquisita al prot. della Segreteria del Componente la G.R. in data 29.10.2010, al n. 1459/Pos.Segr.,

-    Deliberazione del Consiglio Provinciale dell’Aquila, n. 73 del 29.11.2010, acquisita al prot. della Direzione in data 14.12.2010, al n. RA241804/Dl24,

Tenuto conto del parere espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con nota prot. n. AOODRAB – 14333 del 9.12.2010, acquisita al prot. della Segreteria del Componente la G.R. in data 17.12.2010, al n. 1726/Pos.Segr., come integrato  con nota prot. n. AOODRAB -14654 del 22.12.2010, acquisita al prot. della Segreteria del Componente la G.R. in data 22.12.2010, al n. 1742/Pos.Segr.;

Dato atto che:

-    Il presente Piano è stato redatto nel rispetto delle disposizioni normative richiamate in premessa, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel Piano programmatico predisposto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

-    rispetto al dimensionamento della rete scolastica è stata perseguita, quanto più possibile, la costituzione di Istituti comprensivi, modello che - come evidenziato nel citato Piano programmatico - “oltre a consentire una migliore organizzazione delle risorse, risponde meglio sul piano didattico, garantendo una più incisiva continuità, il curricolo verticale e un migliore orientamento scolastico e professionale”;

Precisato che:

a)   i nuovi “Licei delle Scienze Umane” e i nuovi “Licei Scientifici” potranno acquisire iscrizioni di studenti in relazione, rispettivamente, all’opzione “Economico-sociale” e all’opzione “Scienze applicate” nel rispetto del tetto organico fissato annualmente dal MIUR e fatte salve le disponibilità logistiche, nonché nel rispetto delle disposizioni dettate dal richiamato D.P.R. n. 81/2009;

b)   il vigente assetto dei Centri Territoriali Permanenti resta invariato, in attesa del perfezionamento dell'iter normativo concernente lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n. 133;

Considerato che:

-    l’ampliamento dell’offerta formativa è un passaggio tanto positivo, quanto ineludibile al fine di perseguire una più elevata qualità del sistema scolastico regionale;

-    nella concretizzazione di tale processo va posta particolare attenzione alla necessità di contrastare - si cita dal richiamato Piano programmatico del MIUR - “la frammentazione e proliferazione degli indirizzi di studio, che disorienta l’utenza e determina un aumento ingiustificato di docenti, e spesso produce una modesta qualità dei risultati di apprendimento”;

-    pertanto il fine di cui sopra può essere perseguito solo se le proposte di ampliamento dell’offerta formativa sono coerenti con la caratterizzazione degli Istituti coinvolti, presentano forti legami con le vocazioni territoriali, non implicano duplicazioni di indirizzi formativi nel medesimo ambito territoriale e risultano compatibili con le strutture e le risorse disponibili;

-    le suddette proposte, tuttavia, sono attuabili nei limiti delle disponibilità delle risorse logistiche utilizzabili, nonché delle risorse umane e finanziarie definite dallo Stato, compatibilmente con le dotazioni organiche annualmente autorizzate dal MIUR e nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.P.R. 20.3.2009, n. 81.;

Ritenuto quindi, di invitare l’Ufficio Scolastico Regionale a prendere in considerazione, nei limiti delle compatibilità sopra evidenziate, le proposte di ampliamento dell’offerta formativa contenute nei provvedimenti deliberativi delle Province precedentemente citati;

Considerata l’opportunità di istituire un Tavolo Tecnico Interistituzionale per l’esame di tutte le questioni connesse all’assetto della rete scolastica regionale, con particolare riferimento all’attuazione, in ambito regionale, delle recenti riforme;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di apportare, per l’anno scolastico 2011-2012, al vigente Piano regionale della rete scolastica, le variazioni analiticamente descritte negli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Precisato che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2011-2012, l’attuale assetto della rete scolastica regionale;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Programmazione e gestione delle politiche dell'Istruzione. Diritto allo studio. Accreditamento organismi di formazione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1.   Di apportare, per l’anno scolastico 2011-2012, al vigente Piano regionale delle Istituzioni scolastiche le variazioni analiticamente descritte negli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

2.   Di dare atto che:

a)   i nuovi “Licei delle Scienze Umane” e i nuovi “Licei Scientifici” potranno acquisire iscrizioni di studenti in relazione, rispettivamente, all’opzione “Economico-sociale” e all’opzione “Scienze applicate” nel rispetto del tetto organico fissato annualmente dal MIUR e fatte salve le disponibilità logistiche, nonché nel rispetto delle disposizioni dettate dal richiamato D.P.R. n. 81/2009;

b)  il vigente assetto dei Centri Territoriali Permanenti resta invariato, in attesa del perfezionamento dell'iter normativo concernente lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n. 133.

3.   Di invitare l’Ufficio Scolastico Regionale a prendere in considerazione, nei limiti delle compatibilità evidenziate in premessa, le proposte di ampliamento dell’offerta formativa contenute nei provvedimenti deliberativi delle Province citati in premessa;

4.   Di rinviare a un successivo provvedimento l’istituzione del Tavolo Tecnico Interistituzionale proposto in premessa.

5.   Di precisare che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2011-2012, l’attuale assetto della rete scolastica regionale.

6.   Di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.

7.   Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet regionale.

Seguono allegati