il presidente delLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nell’ambito del sito di discarica di cui all’AIA n. 127/48 del 30.06.09, ubicata in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH), è in funzione un impianto mobile autorizzato con DD n. DR4/135 del 3.08.2010, per il trattamento dei RUI provenienti da diversi Comuni della Regione Abruzzo, la cui “campagna di attività” è scaduta il 31.12.2010;

Considerato che il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Urbani di Lanciano, con nota prot. n. 5536 del 25/11/2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. RA/ 229043 del 29.11.2010, ha richiesto alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, il rinnovo della campagna di attività dell’impianto mobile di cui alla DD n. DR4/135 del 3.08.2010, scaduta il 31.12.2010;     

Preso atto che la Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 629 del 9.07.2008, avente per oggetto: “Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive”, punto 6) dell’Allegato 1, ha previsto che la campagna di attività, di norma, non può essere superiore ad un anno, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;

Considerato che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 127 dell’8 aprile 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 della L.R. Regione Umbria n. 11/2009, (con il quale veniva esclusa la procedura di VIA per gli impianti mobili per il recupero R5 di rifiuti non pericolosi anche se rientranti nell’ambito della tipologia di cui Allegato IV, Parte II^ del  D.Lgs. 152/2006 s.m.i.,  ritenendo che la disciplina regionale restringesse il campo di applicazione della normativa nazionale), si rende necessario assoggettare alla procedura di VIA la richiesta di prosecuzione campagna di attività impianto mobile di trattamento dei rifiuti inoltrata dal Consorzio con nota prot. n. 5536 del 25/11/2010;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 191 dello stesso recante: “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”, che prevede, al suo comma 1, che “…qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. …”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, cd. “2°Correttivo” ed in particolare l’Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. ed in particolare il Titolo VII “Poteri di emergenza, vigilanza e poteri sostitutivi”, l’art. 52 “Ordinanze contingibili ed urgenti”;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ed in particolare l’art. 2 comma 1 lettera h) che definisce il trattamento come “i processi fisici, termici, chimici o biologici incluse le operazioni di cernita che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”;

Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19.12.2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti in discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’Allegato II della direttiva 1999/31/CE;

Visto il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, pubblicato sulla G.U. del 1° dicembre 2010 n. 281, entrato in vigore il 2 dicembre c.a., recante: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 3 agosto 2005”, che ha disposto i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DD n. DR4/135 del 3.08.2010, con la quale è stato autorizzato l’impianto mobile di cui in oggetto;

Vista la nota prot.n. RA/254681 del 30.12.2010 del Servizio Gestione Rifiuti, avente per oggetto: “Determinazione dirigenziale n. DR4/135 del 03/08/2010. Richiesta di prosecuzione campagna di attività impianto mobile di trattamento dei rifiuti inoltrata con nota prot. n. 5536 del 25/11/2010. Comunicazioni.”;

Vista la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Urbani di Lanciano, prot.n. 6134 del 31.12.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/83 del 3.01.2011, con la quale il Consorzio comunica:

“Omissis ..

1.   lo scrivente Consorzio ha immediatamente attivato il procedimento c.d. V.A., secondo quanto previsto dall’Allegato IV del D.Lg.vo 152/2006 e s.m.i.;

2.   il procedimento di cui sopra verrà attivato nei modi e termini da voi specificato;

3.   il ritardo nell’avvio del procedimento è legato ai noti contrasti sulla interpretazione della sentenza del TAR L’Aquila circa i provvedimenti regionali di sospensione dell’istruttoria relativa alla richiesta di avvio/di proroga della campagna di attività.

Omissis”;

Vista la nota prot.n. RA/210 del 3.01.2011, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti ha richiesto all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti, il parere tecnico ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota dell’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti, prot. n. 26 del 4 gennaio 2011, acquisita al prot. n. 1009/RA del 4 gennaio 2011 del Servizio Gestione Rifiuti, con la quale è stato espresso il parere tecnico positivo al rinnovo della campagna di attività dell’impianto mobile richiesto dal Consorzio;

Ritenuto di prescrivere al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Urbani di Lanciano l’immediata attivazione delle procedure previste per la VIA regionale, ai sensi dell’Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come d’altronde comunicato dallo stesso con nota prot.n. 6134 del 31.12.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/83 del 3.01.2011;   

Vista la circolare U.Prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 del Ministero dell’Ambiente, in particolare il periodo seguente “Riguardo alla trito vagliatura ed alla possibilità di considerarla come forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 7, comma 1 del D.lgs. 36/2003, si osserva che detto trattamento fisico, finalizzato a ridurre il volume dei rifiuti e a separare alcune frazioni merceologiche, quali i metalli, può rispondere ai requisiti della norma comunitaria”;

Ritenuto al fine di evitare situazioni emergenziali che si creerebbero in ragione della attuale insufficienza di impianti di smaltimento e di capacità volumetriche residue disponibili in Abruzzo, di dover consentire:

-    il proseguimento del servizio pubblico di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani (codice CER 20 03 01), nella discarica ubicata in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH);

-    il rinnovo della campagna di attività dell’impianto mobile, nelle more della definizione della procedura VIA per l’impianto mobile (Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), anche alla luce della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 127 dell’8 aprile 2010 ed in attesa di conformare il sistema di trattamento alle disposizioni ministeriali che, in ogni caso, richiedono per l’attuazione i necessari tempi tecnici di applicazione;

Preso atto che, nell’immediato, non sono individuabili soluzioni sostenibili di smaltimento diverse rispetto a quelle attualmente praticate e che l’eventuale blocco dei conferimenti in discarica determinerebbe rischi per l’ambiente e per la salute dei cittadini;

Richiamata la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006 recente le nuove disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti conferiti agli impianti di smaltimento, a partire dal 1° gennaio 2007;

Ritenuto di individuare nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., la norma che dovrà essere derogata con il presente atto; 

Richiamata la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n. RA/50470 del 11.05.2007, avente per oggetto: “Decreti ed Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale”;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);

Dato atto che il Direttore dell’Area Protezione Civile Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Ritenuto, pertanto, che la situazione in relazione alla quale si provvede integri, obiettivamente, gli estremi della necessità e dell’urgenza;

Ritenuto che il presente atto è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso;  

ORDINA

ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

1.   di AUTORIZZARE il rinnovo della campagna di attività dell’impianto mobile di cui alla Determina Dirigenziale n. DR4/135 del 3.08.2010, in deroga al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come richiesta dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Urbani di Lanciano (CH), con nota prot.n. 5536 del 25/11/2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. RA/ 229043 del 29.11.2010;

2.   di STABILIRE che la deroga di cui al punto 1), sia autorizzata per un periodo di 6 mesi, periodo ritenuto indispensabile per effettuare e concludere la procedura di VIA regionale di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., già attivata dal Consorzio, come riferito con nota prot.n. 6134 del 31.12.2010;

3.   di PRESCRIVERE il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 27 settembre 2010 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e le prescrizioni di cui al parere ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti;

4.   di PRESCRIVERE il rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R.17/06;

5.   di PRESCRIVERE il rispetto degli obblighi previsti: dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD); dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.; delle disposizioni di cui al D.M. 17/12/2009 (SISTRI - per quanto applicabili), nonché delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006, in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

6.   di RICHIEDERE alla Provincia di Chieti, l’effettuazione di rigorosi controlli delle attività ed in caso di inosservanza di disposizioni nazionali e/o regionali, di provvedere a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

7.   di PRESCRIVERE nei Comuni dei comprensori interessati dal conferimento dei RUI all’impianto mobile ed alla collegata discarica “Cerratina” di Lanciano (CH), al fine di ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti da conferire in discarica, l’immediato avvio dei servizi di raccolta differenziata (con priorità riferita ai sistemi domiciliari), in particolare delle frazioni organiche costituite dai flussi provenienti dai nuclei domestici e dalle grandi utenze, come già previsto dal Programma regionale per i Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB), approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22 e direttive applicative di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2006 e dei rifiuti costituiti dagli ex “rifiuti urbani pericolosi” (es. pile, farmaci scaduti, ..etc.);

8.   di TRASMETTERE da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alla Province di Chieti e Teramo, al Consorzio per lo smaltimento di RU di Lanciano, all’ARTA - Direzione Centrale, al Dipartimento Provinciale territorialmente competente ed ai soggetti interessati dal conferimento dei RUI all’impianto mobile ubicato in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH);

9.   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero per lo sviluppo economico;

10. di PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.A., ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

L’Aquila, 4 gennaio 2011

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gianni Chiodi