LA GIUNTA REGIONALE

Vista la LR. del 13 gennaio 1997 n. 2 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994”.

Vista la L.R. del 21 novembre 2007 n. 37 “Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo”.

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 novembre 2007 n. 145 (BURA n. 68 Ordinario del 7 dicembre 2007) con il quale, in attuazione delle disposizioni del comma 10 dell’art. 1 della L. R. del 21 novembre 2007 n. 37, sono stati nominati i Commissari Straordinari presso gli Enti d’Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato.

Considerato che dalla pubblicazione del D.P.G.R.A. n. 145 del 30/11/2007 sul BURA n. 68 ordinario avvenuta in data 7 dicembre 2007 i Commissari Straordinari svolgono le funzioni degli organi di Amministrazione e controllo degli Enti d’Ambito decaduti: Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori dell’Ente d’Ambito commissariato, come definiti dalla legge e dagli statuti.

Considerato che i compiti attribuiti ai Commissari Straordinari comprendono sia la gestione ordinaria che quella straordinaria degli Enti, nonché la liquidazione degli Enti d’Ambito che cessano di esistere e che sono posti in liquidazione come pure la ricostituzione degli Enti che subiscono modifiche a seguito della nuova delimitazione territoriale.

Vista la delibera G.R.A. del 21 gennaio 2008 n. 39 (BURA n. 8 ordinario del 6 febbraio 2008) con la quale la Giunta Regionale ha emanato le linee di indirizzo per la riforma del Servizio Idrico Integrato ed il riordino degli Enti d’Ambito Territoriali Ottimali.

Considerato che la delibera di cui al precedente punto ha specificato che i Commissari svolgono le funzioni degli organi amministrativi decaduti, ovvero del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei revisori dell’Ente d’ambito Commissariato, come definite dalla legge e dagli statuti, ma non delle Assemblee degli Enti locali consorziati.

Considerato che la delibera n. 39 del 2008 prevede che i Commissari straordinari compiono ogni altro atto previsto dalla legge e necessario per il buon andamento dell’Ente e della riforma del Servizio Idrico Integrato.

Vista la delibera della G.R.A. del 1 luglio 2008, n. 594, L.R. 21 novembre 2007, n. 37 – Indirizzi strategici per la definizione di criteri relativi alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Vista la delibera della G.R.A. del 25 settembre 2008 n. 856, Legge Regionale del 21 novembre 2007, n. 37 “Riforma del Sistema idrico Integrato nella Regione Abruzzo” Regime transitorio per i Comuni entrati a far parte di un nuovo ATO a seguito della nuova perimetrazione.

Vista la delibera della G.R.A. del 25 settembre 2008 n. 857 Verifica della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e gestionale delle aziende, cd. due diligence, per i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato.

Vista la delibera della G.R.A. del 25 settembre 2008 n. 858 Proroga delle concessioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, che ha disposto di prorogare di 12 mesi a far data dalla approvazione della deliberazione le convenzioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato.

Vista la delibera della G.R.A. del 23 marzo 2009 n. 126 Indirizzi per il riordino degli Enti d’Ambito, nel quadro della riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della L.R. del 21 novembre 2007 n. 37, per l’approvazione del bilancio degli Enti d’Ambito commissariati, l’aggiornamento del Piano d’Ambito e delle convenzioni per la gestione del servizio idrico nonché per il controllo analogo.

Vista la delibera della G.R.A. n. 90 del 22.02.2010, Indirizzi per il riordino degli Enti d’Ambito, nel quadro della riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della L.R. del 21 novembre 2007 n. 37, per l’approvazione del Piano d’Ambito.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2 agosto 2010 n. 83 (BURA n. 58 del 10 settembre 2010) che ha prorogato l’attività commissariale per il tempo strettamente necessario all’adozione dei necessari provvedimenti volti a portare a termine la fase di commissariamento e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del decreto, ed ha nominato Commissario Unico Straordinario l’Ing. Pierluigi Caputi, Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Abruzzo.

Considerato che il decreto di cui al precedente punto prevede che il Commissario Straordinario ha il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria degli enti commissariati a far data della sottoscrizione del decreto di nomina e agisce sulla base della delibera di indirizzo della Giunta Regionale di cui all’art. 1, comma 11, della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 e delle successive integrazioni e modifiche nonché della delibera della Giunta Regionale 23 marzo 2009 n. 126.

Visto che l’art. 23 bis, comma 8, del DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 e successive modificazioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.

Visto che il citato art. 23 bis comma 3 prevede, in deroga alle modalità di affidamento ordinario tramite procedure competitive ad evidenza pubblica, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, che l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Considerato che solo il 27 ottobre 2010 è entrato in vigore il DPR n. 168 del 7 settembre 2010 recante Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13.

Considerato che il regolamento di cui al punto precedente si occupa all’art. 2 delle misure di liberalizzazione relative ai servizi di interesse generale, demandando agli enti locali la verifica circa la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

Considerato che all’art. 2 del medesimo regolamento si specifica che la verifica di cui al precedente punto è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali e che essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

Considerato che all’art. 2 del medesimo regolamento si specifica che all'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Considerato che all’art. 3 del medesimo regolamento si specificano le norme applicabili in via generale per l'affidamento, stabilendo tra l’altro che le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti e le specifiche del bando di gara o della lettera d’invito.

Considerato che il DPR 168/2010 prevede che all'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e s.m.i., e che gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell’Autorità garante per la Concorrenza ed il Mercato (di seguito AGCM) se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro annui.

Considerato che il DPR 168/2010 precisa che nella richiesta del parere all’AGCM, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione «in house» non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:

a.   alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;

b.   al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c.   all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore.

Considerato che attualmente in tutti gli ATO abruzzesi, in via di riforma, si è proceduto all’affidamento diretto del servizio idrico integrato a società a capitale interamente pubblico, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica.

Preso atto della Relazione inviata dal Commissario Unico Straordinario all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sullo stato degli affidamenti del SII negli ATO abruzzesi, di cui alla nota 571U del 13/12/2010.

Visto l’art. 148, comma 1, del Dlgs n. 152/2006 che prevede “L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1”.

Visto l’art. 142, comma 3, del Dlgs n. 152/2006 che prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del decreto.

Visto che l’art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 comma 186bis. prevede che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sono soppresse le Autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni.

Considerato che il comma citato prevede che, decorso tale termine, ogni atto compiuto dalle Autorità di ambito territoriale ottimale è da considerarsi nullo e che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Considerato che il citato comma 186bis prevede che le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente e che i medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge 191/2009.

Considerato che il Consiglio dei Ministri il 22.12.2010 ha approvato lo schema di decreto-legge  recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative cd. milleproroghe dove è previsto che la dicitura “un anno” dell’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 sia sostituita da “due anni” così da spostare la data di soppressione delle Autorità d’Ambito al 31/12/2011.

Considerato che per il combinato disposto della LR n. 2 del 1997 e della LR n. 37 del 2007 gli Enti d’Ambito avrebbero dovuto essere ricostituiti nella forma del consorzio obbligatorio di funzioni tra Enti locali, ma che l’art. 2 comma 186 della legge n. 191/2009 ha previsto la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

Considerato che la riforma di cui la LR n. 37 del 2007 è attualmente in corso e non sono ancora stati ricostituiti gli Enti d’Ambito, secondo la delimitazione come modificata dall’art 1, comma 95, della L.R. n. 16 del 21 novembre 2008.

Considerato che, nel caso del Servizio Idrico Integrato, il servizio viene affidato dall’Ente d’Ambito, e non dal singolo Ente locale, avendo l’art. 14 della LR 2/1997 previsto che con la costituzione ed insediamento dell'Ente di ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata, in coerenza con quanto previsto dall’art. 142 del Dlgs 152/2006.

Visto che, ai sensi degli articoli 142, 147, 152 del Dlgs del 3 aprile 2006, n.152, la Regione esercita le funzioni ed i compiti ad essa spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali ed in particolare provvede a disciplinare il governo del rispettivo territorio, può modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, esercita i relativi poteri sostitutivi.

Considerato che con Delibera n. 628/C del 02.11.2009, la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge, attualmente all’esame del Consiglio regionale, contenente Norme in materia di Servizio Integrato nella Regione Abruzzo, che prevede la perimetrazione di un ATO unico coincidente con i confini della regione.

Considerato che il Consiglio Regionale ha approvato il 29 dicembre 2009 all’unanimità un emendamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013 in cui si sancisce che la Regione Abruzzo considera l'acqua bene di primaria importanza, servizio privo di rilevanza economica e, pertanto, ne garantisce la gestione pubblica.

Visto che con sentenza 325 del 17 novembre 2010 la Corte Costituzionale ha sancito che il legislatore statale, in coerenza con la normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato, ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione.

Considerato che la Regione promuove il mantenimento delle gestioni in house del servizio idrico integrato, nel rispetto della vigente normativa.

Considerata la necessità e l’urgenza di dare indirizzi sulla prosecuzione delle gestioni in atto.

Considerato che il Commissario di cui alla LR 37/2007 svolge le funzioni degli organi amministrativi decaduti, ovvero del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei revisori dell’Ente d’ambito Commissariato, come definite dalla legge e dagli statuti, ma non delle Assemblee degli Enti locali consorziati che deliberano l’affidamento delle gestioni.

Considerato che la fase di riforma del servizio idrico integrato è attualmente in corso e che solo di recente è stato emanato il DPR 168/2010, regolamento di attuazione dell’art. 23bis della L.133/2008, e pertanto non è stato possibile avviare le procedure per l’affidamento del servizio idrico integrato, considerati che il Commissario Unico Straordinario non dispone delle specifiche competenze in tema di affidamento del servizio idrico integrato.

Considerato che la gestione non corretta del servizio idrico integrato mette a rischio la salvaguardia della risorsa idrica e la tutela dei diritti dei cittadini nonché delle generazioni future.

Ritenuto, nel rispetto delle competenze degli Enti locali previste dalla legge ed in attesa dell’esercizio da parte della Regione della delega, di cui al comma 186bis della Legge 191/2009, ovvero della definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio idrico integrato, di dover assicurare continuità alle gestioni in atto fino al 31 dicembre 2011 termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure per i nuovi affidamenti.

Dato atto che la legittimità del presente provvedimento è attestata con la firma in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99.

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di fornire le seguenti direttive, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77

-    che le gestioni del servizio idrico integrato sono prorogate fino al 31 dicembre 2011 termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure per i nuovi affidamenti ai sensi della normativa vigente in tema di servizi pubblici locali;

-    di promuovere il mantenimento delle gestioni in house del servizio idrico integrato nel rispetto delle normative vigenti;

-    di demandare al dirigente del Servizio Idrico Integrato il compito di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni abruzzesi, agli Enti d’Ambito, ai gestori e all’Ufficio B.U.R.A. per la relativa pubblicazione;

-    di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.