IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n.
Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;
Visto il precedente provvedimento regionale DG11/125 del 29 giugno 2009 con la quale all’impresa alimentare della Ditta in oggetto 32 600.8/80.83/61.27/244 del 17.12.2001 con la quale alla ditta in oggetto veniva assegnato il numero di riconoscimento definitivo per le attività di macello e sezionamento per le carni degli ungulati domestici nonché per l’attività di stabilimento di trasformazione (prodotti di salumeria cruda e cotta);
Visto il Reg. (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e successive modifiche;
Visto il Reg. (CE) n. 1162/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n.854/2004 e (CE) n.882/2004, in particolare l’articolo 6;
Vista la nota del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, Dipartimento per
dimostrino di aver avviato, prima del 1° gennaio 2010, e di avere in corso le necessarie procedure di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n.882/2004;
forniscano sufficienti garanzie circa l’operatività dei sistemi di controllo della qualità per le analisi per la ricerca della Trichinella;
Vista l’istanza avanzata in data 18/11/2010 dal
Sig. Cappola Stefano – legale rappresentante della ditta Fratelli Cappola srl.,
con sede legale ed operativa in Via Tiburtina Km 192,949, 65028 Tocco Da
Casauria (PE) intesa ad ottenere ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n.1162/2009
la designazione del laboratorio annesso al macello numero IT
Accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Reg. (CE) n.1162/2009 e dalla nota ministeriale prot. n. DGSAN 0035766-P del 10 dicembre 2009;
Ritenuto di dover designare il predetto laboratorio quale laboratorio ufficiale che effettua i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella nelle carni;
Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –
1) di aggiornare il riconoscimento definitivo all’impresa alimentare “Fratelli Cappola srl” sede legale e stabilimento in via Tiburtina Valeria km 192,949, comune di Tocco da Casauria (PE) per le attività di macello e sezionamento per le carni degli ungulati domestici nonché l’attività di stabilimento di trasformazione (prodotti di salumeria cruda e cotta);
2) di annullare e ritirare il proprio precedente provvedimento DG11/125 del 24 giugno 2009;
3) di
designare quale laboratorio ufficiale che effettua i controlli ufficiali per
individuare la presenza di Trichinella nelle carni il laboratorio annesso al
macello riconosciuto con il numero IT
4) di confermare per l’impianto di macellazione in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo
Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti precedentemente elencati e cioè;
Impianto: Macello; Categoria: 1, carne degli ungulati domestici;
Impianto: Laboratorio di sezionamento, Categoria: 1, carne degli ungulati domestici,
Impianto: Stabilimento di trasformazione; Categoria: 6, prodotti a base di carne (prodotti di salumeria cotti e crudi),
Laboratorio interno designato per la ricerca di Trichine (Reg. CE n. 1162/2009)
Il Sig. Cappola Stefano, C.F. CPPSFN68S02G482F, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato e la titolarità della designazione del Laboratorio interno ed è tenuto a comunicare al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge nonché tutte le indicazioni sullo stato di avanzamento del percorso di accreditamento del laboratorio. Resta inteso -pena la decadenza della designazione stessa- che la ditta si impegna a produrre nei termini la documentazione richiesta per legge.
5) di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Pescara che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
6) di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
8) di
pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli