IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Visto il precedente provvedimento regionale DG11/125 del 29 giugno 2009 con la quale all’impresa alimentare della Ditta in oggetto 32 600.8/80.83/61.27/244 del 17.12.2001 con la quale alla ditta in oggetto veniva assegnato il numero di riconoscimento definitivo per le attività di macello e sezionamento per le carni degli ungulati domestici nonché per l’attività di stabilimento di trasformazione (prodotti di salumeria cruda e cotta);

Visto il Reg. (CE) n. 2075/2005 della Commissione del  5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e successive modifiche;

Visto il  Reg. (CE) n. 1162/2009 della Commissione del  30 novembre 2009 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n.854/2004 e (CE) n.882/2004, in particolare l’articolo 6;

Vista la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, prot. n. DGSAN 0035766-P del 10.12.2009 con cui è stato stabilito che i laboratori non accreditati interni ai macelli o agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina possono continuare ad operare a condizione che:

­    dimostrino di aver avviato, prima del 1° gennaio 2010, e di avere in corso le necessarie procedure di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n.882/2004;

­    forniscano sufficienti garanzie circa l’operatività dei sistemi di controllo della qualità per le analisi per la ricerca della Trichinella;

Vista l’istanza avanzata in data 18/11/2010 dal Sig. Cappola Stefano – legale rappresentante della ditta Fratelli Cappola srl., con sede legale ed operativa in Via Tiburtina Km 192,949, 65028 Tocco Da Casauria (PE) intesa ad ottenere ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n.1162/2009 la designazione del laboratorio annesso al macello numero IT 2204 M CE quale laboratorio ufficiale che effettua i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella nelle carni già a far data dal 24.12.2009;

Accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Reg. (CE) n.1162/2009 e dalla nota ministeriale prot. n. DGSAN 0035766-P del 10 dicembre 2009;

Ritenuto di dover designare il predetto laboratorio quale laboratorio ufficiale che effettua i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella nelle carni;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò  premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –

1)   di aggiornare il riconoscimento definitivo all’impresa alimentare “Fratelli Cappola srl”  sede legale e stabilimento in via Tiburtina Valeria km 192,949, comune di Tocco da Casauria (PE) per le attività di macello e sezionamento per le carni degli ungulati domestici nonché l’attività di stabilimento di trasformazione (prodotti di salumeria cruda e cotta);

2)   di annullare e ritirare il proprio precedente provvedimento DG11/125 del 24 giugno 2009;

3)   di designare quale laboratorio ufficiale che effettua i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella nelle carni il laboratorio annesso al macello riconosciuto con il numero IT 2204 M CE della ditta Fratelli Cappola s.r.l. avente sede legale e sede operativa   in Via Tiburtina Km 192,949, 65028 Tocco Da Casauria (PE).

4)   di confermare per l’impianto di macellazione in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

 

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti precedentemente elencati e cioè;

­    Impianto: Macello; Categoria: 1, carne degli ungulati domestici;

­    Impianto: Laboratorio di sezionamento, Categoria: 1, carne degli ungulati domestici,

­    Impianto: Stabilimento di trasformazione; Categoria: 6, prodotti a base di carne (prodotti di salumeria cotti e crudi),

­    Laboratorio interno designato per la ricerca di Trichine (Reg. CE n. 1162/2009)

Il Sig. Cappola Stefano, C.F.  CPPSFN68S02G482F, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato e la titolarità della designazione del Laboratorio interno ed è tenuto a comunicare al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge nonché tutte le indicazioni sullo stato di avanzamento del percorso di accreditamento del laboratorio. Resta inteso -pena la decadenza della designazione stessa- che la ditta si impegna a produrre nei termini la documentazione richiesta per legge.

5)   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Pescara che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

6)   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

8)   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli