IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta C.M. SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C.da Bosco – Frazione Villa Badessa – Comune di Rosciano(PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Mulino Vecchio” del Comune di Cepagatti(PE), solo ed eslusivamente sul terreno individuato in Catasto al foglio di mappa n.19 particelle nn.186-226 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento e con riferimento all’area ricadente in Comune di Cepagatti(PE) di cui sopra.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2(due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n.624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Risorse del Territorio. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 80.000,00(ottantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n.PT0604974 emessa in data 16.09.2009 dalla SOCIETÀ ATRADIUS CREDIT INSURANCE di Roma, la quale è a garanzia del presente provvedimento e potrà essere svincolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante posa in opera di idonea recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava;

-    La profondità dello scavo deve comunque e sempre salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera, mantenendo i due piezometri precedentemente installati costantemente in efficienza;

-    Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale;

-    Il ritombamento dello scavo deve avvenire secondo gli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n.117/2008.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 7.115 e complessivamente di mc. 14.230 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza con le limitazioni imposte dal presente provvedimento e depositati agli atti d’Ufficio.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

Art. 12

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta