IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Omissis
2) Di integrare lo Statuto Comunale vigente con l’introduzione del seguente articolo:
“Articolo n. 48 bis - Definizione dei
servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica.
Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 5,
43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali:
servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali,
istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e
paesaggistiche e quant'altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente
interesse generale.
Riconosce il diritto umano all'acqua,
ossia l´accesso all´acqua come diritto umano universale, indivisibile,
inalienabile e lo status dell´acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque,
superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di
solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute
la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.
Riconosce al servizio idrico integrato lo
status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di
lucro, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d. lgs. n.
267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto
universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini”.
VISTO PER L’AUTENTICITA’
DELLO STRALCIO DALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 06
DEL 13.02.2010.
Palena, 02.3.2010
IL SINDACO
Domenico Parente