IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Omissis

2)   Di integrare lo Statuto Comunale vigente con l’introduzione del seguente articolo:

      “Articolo n. 48 bis - Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica.

      Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant'altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente interesse generale.

      Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l´accesso all´acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell´acqua come bene comune pubblico.

      Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.

      Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d. lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini”.

VISTO PER L’AUTENTICITA’ DELLO STRALCIO DALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 13.02.2010.

Palena, 02.3.2010

IL SINDACO

Domenico Parente