IL COMITATO ISTITUZIONALE
Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i., ed in particolare:
- l’art. 17, comma 1, che definisce il «Piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- l’art. 17, comma 6-ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di Bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
- l’art. 19, comma 2, che demanda alle Regioni l’approvazione, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dei Piani di Bacino di rilievo interregionale;
Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella Legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 Luglio 1999 n. 226, che, all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti bacini, l’adozione dei Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L.R. n. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L 11 dicembre 2000 n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca nuove norme procedurali per l’adozione dei Progetti di Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico ed in particolare istituisce, ai fini dell’adozione ed attuazione dei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, una Conferenza Programmatica, articolata per sezioni provinciali, alla quale partecipano le Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell’Autorità di Bacino;
Vista la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i. ed in particolare l’art. 15;
Considerato che con legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2001 n. 43 e legge della Regione Molise 28 dicembre 2002 n. 29 è stata formalmente istituita l’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro;
Vista la legge della Regione Abruzzo n. 43/2001 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro”ed in particolare l’art. 15, comma 1, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della L n. 183/89, attribuisce al Piano di Bacino valore ed efficacia di Piano territoriale di settore ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare l’art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della Terza parte del medesimo D. Lgs n. 152/2006, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio tempore";
Evidenziato in base a quanto espressamente prescritto nella sopra citata normativa che:
1.
- ha proceduto alla prima adozione del Progetto di Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Progetto di Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 e 6-bis della L.R. n. 18/1983 e smi e dell’art. 15 comma 4 della L.R. 81/1998 e smi e della L.R. Abruzzo n. 43/01 per il territorio abruzzese ricompreso nel bacino idrografico interregionale del fiume Sangro;
- ha approvato gli Atti di Indirizzo e Direttive per il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni e il Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi valido ed efficace per il territorio abruzzese ricompreso nel bacino idrografico interregionale del fiume Sangro;
- ha apposto misure di salvaguardia nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica e idraulica quali contemplate nei rispettivi Atti di Indirizzo e Direttive;
- sono state attivate le procedure di consultazione mediante l’istituzione delle Conferenze Programmatiche, ai sensi della L. 365/2000, articolate per sezioni provinciali con la partecipazione delle Province e dei Comuni, oltrechè della Regione Abruzzo e dell’Autorità di Bacino, al fine di consentire a chiunque ne avesse interesse di presentare osservazioni ai Progetti di Piano sopra citati;
2.
- ha preso atto della Deliberazione n. 1 del 17.09.2007 del Comitato Istituzionale dell’Autorità del bacino interregionale del fiume Sangro recante “Piano Stralcio Difesa Alluvioni – Approvazione della Cartografia della pericolosità idraulica e del rischio idraulico così come modificata a seguito delle osservazioni ritenute meritevoli – Approvazione della Normativa tecnica di attuazione così come modificata a seguito delle osservazioni ritenute meritevoli”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. Abruzzo n. 81/98 e s.m.i. e dell’art. 15 comma 4 della L.R. Abruzzo n. 43/2001;
- ha adottato
il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, ai sensi dell’art.
3.
- ha preso atto della Deliberazione n. 1 del 13.03.2008 del Comitato Istituzionale dell’Autorità del bacino interregionale del fiume Sangro recante “Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi delle carte tematiche: geomorfologica, inventario movimenti franosi, Pericolosità idrogeologica e rischio idrogeologico e della Normativa Tecnica di attuazione così come modificate a seguito delle osservazioni ritenute meritevoli”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. Abruzzo n. 81/98 e smi e dell’art. 15 comma 4 della L.R. Abruzzo n. 43/2001;
- ha adottato
il Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi, ai sensi dell’art.
Considerato che con Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 94/5 e n. 94/7 del 29.01.2008 pubblicate sul B.U.R.A. n. 12 speciale del 01.02.2008, sono stati approvati, in via definitiva, rispettivamente, il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Difesa dalle Alluvioni e il Piano Stralcio di Bacino Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi, riguardante i quattordici Bacini di rilievo regionale i cui elaborati progettuali fanno riferimento anche allo studio sul territorio del Bacino idrografico del fiume Sangro;
Visti verbali consiliari n. 101/5 del 29.04.2008 e n. 103/5 del 27.05.2008 , pubblicati rispettivamente sul B.U.R.A. n. 40 speciale del 09.05.2008 e n. 49 speciale del 18.06.2008, con i quali sono stati approvati, in via definitiva, rispettivamente, il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Difesa dalle Alluvioni e il Piano Stralcio di Bacino Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi riferiti al territorio abruzzese ricompreso nel bacino interregionale del fiume Sangro;
Dato atto che la concreta e pratica applicazione delle Norme tecniche di Attuazione dei Piani sopracitati alle fattispecie peculiari del nostro territorio ha posto alcuni problemi in relazione a talune ipotesi normative, rendendo necessario procedere ad alcune modificazioni ed integrazioni, nell’obiettivo primario sia di rendere le norme più rispondenti alle pregnanti esigenze locali, sia di perseguire l’interesse pubblico in modo ottimale e pienamente rispondente alla causa del potere esercitato, attraverso il giusto contemperamento dei più interessi pubblici e privati eterogenei e coesistenti in materia di governo del territorio;
Dato atto che:
- con deliberazione n. 15 del 01.10.2008 il Comitato Istituzionale dei bacini regionali, previo parere favorevole del Comitato Tecnico, ha adottato le proposte di modifica alle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi e del Piano Stralcio Difesa Alluvioni;
- con
deliberazione n. 374 del 20.07.2009 pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 46 del 02.09.2009
Considerato necessario modificare, del pari a quanto stabilito per i bacini regionali, le Norme Tecniche di attuazione dei Piani Stralcio di bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” e ”Piano Stralcio Difesa Alluvioni” nei termini di seguito indicati:
Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi:
- proposte di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi:
- Art. 15 comma 1 lettera k)
Testo in vigore:
i nuovi interventi di edilizia cimiteriale, purchè all’interno degli impianti cimiteriali esistenti;
Proposta di modifica:
gli interventi di edilizia cimiteriale consistenti in ampliamenti degli impianti esistenti per un massimo del 30 % dell’area, per una sola volta e solo per i casi in cui l’impianto cimiteriale è ricompreso almeno per il 75% all’interno dell’area di pericolosità;
Art. 16 comma 1 lettera h)
Testo in vigore:
opere di urbanizzazione primaria, previste agli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano preventivamente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a garantire la stabilità dell’opera inserita nel contesto territoriale, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo e sempreché siano attivate opportune misure di allertamento;
Proposta di modifica:
opere di urbanizzazione primaria, previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano preventivamente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a garantire la stabilità dell’opera inserita nel contesto territoriale, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, ad eccezione dei casi strettamente necessari alla funzionalità dell’opera e sempreché siano attivate opportune misure di allertamento;
- Art. 17 comma 1. si aggiunge la lettera e) “L’installazione di pannelli termici e/o fotovoltaici che non comportino la realizzazione di strutture in elevazione”;
- Allegato G.
Si aggiunge il punto 8). Nelle porzioni di versante enucleate, con coltri
eluviali di spessore mediamente entro i
Piano Stralcio Difesa Alluvioni:
- proposte di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni:
- Art. 21 comma 1 lettera b) - Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media
Testo in vigore:
le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici;
Proposta di modifica:
le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Non è consentita la realizzazione di piani seminterrati e interrati;
- Art. 22 comma 1 lettera b)- Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica moderata.
Si aggiunge il comma 2): “Nelle aree di pericolosità idraulica moderata si applicano i divieti di cui all’art. 21 comma 1 lettera b)”;
Considerato necessario, per il principio del giusto procedimento e nell’obiettivo di conseguire una pianificazione, il più possibile, condivisa ed efficace, concertata con gli Enti Locali ed i soggetti portatori di interesse:
1. Promuovere, presso la sede dell’Autorità di Bacino e le segreterie delle Province interessate, ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 6, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., il deposito degli atti per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente deliberazione;
2. promuovere, ai sensi
del disposto dell’art. 13, comma 8, della L.R. n. 81/98 e s.m.i. e L.R. Abruzzo
n. 43/01, la istituzione da parte delle Province abruzzesi interessate,
d’intesa con
3. promuovere, ai sensi
della L.R. Molise 29/02, la istituzione da parte della Provincia di Isernia,
d’intesa con
4. stabilire che nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto al precedente punto 2) del presente capoverso, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Sangro, sentito il Comitato Tecnico, si esprima sulle osservazioni, recepisca quelle ritenute di interesse e adotti in via definitiva le nuove Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”e Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” per il bacino interregionale del fiume Sangro per poi trasmettere la relativa deliberazione alle Giunte Regionali per la presa d’atto. Le Giunte Regionali trasmetteranno la deliberazione di adozione delle nuove norme Tecniche di Attuazione dei Piani sopra citati ai rispettivi Consigli Regionali per la definitiva approvazione e per consentirne la necessaria attuazione;
Dato atto che il Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino del Sangro nella seduta del 11.11.2008 ha espresso parere favorevole alle modifiche delle norme di attuazione quali sopra enunciate;
Ritenuto di dover condividere quanto espresso dal Comitato Tecnico per le modifiche apportate alla normativa tecnica di attuazione;
Considerato che è assolutamente necessario ed indifferibile, per evitare disparità di trattamento con quanto già applicato in relazione alle procedure dei bacini regionali, porre in essere senza indugio le procedure volte a consentire l’adozione delle modifiche e integrazioni apportate al testo delle Norme Tecniche di Attuazione;
Dato atto della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, attestata con la firma in calce allo stesso a norma della L.R. 77/99;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato, di:
1. adottare le proposte di modifica ed integrazione della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi e del Piano Stralcio Difesa Alluvioni del bacino interregionale del fiume Sangro di seguito riportate per le quali il Comitato Tecnico ha espresso parere positivo:
Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi:
- Art. 15 comma 1 lettera k)
Proposta di modifica:
gli interventi di edilizia cimiteriale consistenti in ampliamenti degli impianti esistenti per un massimo del 30 % dell’area, per una sola volta e solo per i casi in cui l’impianto cimiteriale è ricompreso almeno per il 75% all’interno dell’area di pericolosità
Art. 16 comma 1 lettera h)
Proposta di modifica:
opere di urbanizzazione primaria, previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/ urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano preventivamente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a garantire la stabilità dell’opera inserita nel contesto territoriale, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, ad eccezione dei casi strettamente necessari alla funzionalità dell’opera e sempreché siano attivate opportune misure di allertamento.
- Art. 17 comma 1. si aggiunge la lettera e) “L’installazione di pannelli termici e/o fotovoltaici che non comportino la realizzazione di strutture in elevazione”.
- Allegato G.
Si aggiunge il punto 8). Nelle porzioni di versante enucleate, con coltri
eluviali di spessore mediamente entro i
Piano Stralcio Difesa Alluvioni:
- proposte di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni:
- Art. 21 comma 1 lettera b) - Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media.
Proposta di modifica:
le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Non è consentita la realizzazione di piani seminterrati e interrati;
- Art. 22 comma 1 lettera b)- Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica moderata.
Si aggiunge il comma 2): “Nelle aree di pericolosità idraulica moderata si applicano i divieti di cui all’art. 21 comma 1 lettera b)”;
2. dare mandato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino a porre in essere le attività necessarie e conseguenti per l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico per il bacino interregionale del fiume Sangro a seguito dell’adozione delle modifiche apportate.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Ing. Angelo D’Eramo
IL PRESIDENTE DEL COMITATO ISTITUZIONALE
F.to Dott. Angelo Di Paolo