Art. 52 bis – Definizione
dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
Il Comune, visti gli articoli 1,2,3,5,43,114,118 della
Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico,
servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica,
tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, e
quant’altro il Consiglio Comunale riconoscerà di preminente interesse generale.
Il Comune riconosce il diritto unamo all’acqua, ossia l’accesso
all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status
dell’acqua come bene comune pubblico.
Il Comune conferma il principio che tutte le acque, superficiali
e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono
una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio
che in ambito pubblico devono essere mantenute le proprietà delle reti e la
gestione del s.i.i..
Il Comune riconosce al servizio idrico integrato lo status di
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la
cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del D. Lgs n. 267/2000, in
quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale
all’acqua e pari dignità umana a tutti i Cittadini.