Il presidente della
giunta regionale
Vista la legge 1766/27 nonché il
Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
Visto il D.P.R. n. 616/77;
Vista la L.R. n. 25/88;
Vista la L.R. n. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che con la
Determinazione Dirigenziale n. DH7/63/Usi Civici del 05/02/2010, che forma
parte integrante e sostanziale del
presente decreto, il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed
Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale,
Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e
contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Ari;
Visto l’allegato “A” elenco n. 3
datato 28/01/2008 rettificato il 02/02/2010 allegato alla Determinazione
Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno
richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali
nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Ari, oltre alle 10
annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
Considerato che le spese relative
alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a
totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 3 datato
28/01/2008 rettificato il 02/02/2010 sopra richiamato;
Vista la L.R. n. 68/99 ed in
particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
Ritenuto che sussistono le
condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 3 datato 28/01/2008
rettificato il 02/02/2010;
Dato atto il Direttore della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le
terre civiche site nel Comune di Ari (CH) a favore delle 14 Ditte indicate
nell’allegato “A” elenco n. 3 datato 28/01/2008 rettificato il 02/02/2010
formato da n. 3 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Ari a riscuotere i canoni come indicati
nel più volte citato allegato “A” elenco n. 3 datato 28/01/2008 rettificato il
02/02/2010 nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Ari ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno
diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico
ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori
materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce
titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli
atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre
imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è definitivo
e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60
giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Ari e
delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di
120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.
L’Aquila Lì 25.02.2010
Il presidente
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato