GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la LR. del 13 gennaio 1997 n. 2 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994”,

Vista la L.R. del 21 novembre 2007 n. 37 “Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo”;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 novembre 2007 n. 145 (BURA n. 68 Ordinario del 7 dicembre 2007) con il quale, in attuazione delle disposizioni del comma 10 dell’art. 1 della L. R. del 21 novembre 2007 n. 37, sono stati nominati i Commissari Straordinari presso gli Enti d’Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che dalla pubblicazione del D.P.G.R.A. n. 145 del 30/11/2007 sul BURA n. 68 ordinario avvenuta in data 7 dicembre 2007 i Commissari Straordinari svolgono le funzioni degli organi di Amministrazione e controllo degli Enti d’Ambito decaduti: Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori dell’Ente d’Ambito commissariato, come definiti dalla legge e dagli statuti;

Considerato che i compiti attribuiti ai Commissari Straordinari comprendono sia la gestione ordinaria che quella straordinaria degli Enti, nonché la liquidazione degli Enti d’Ambito che cessano di esistere e che sono posti in liquidazione come pure la ricostituzione degli Enti che subiscono modifiche a seguito della nuova delimitazione territoriale;

Vista la delibera G.R.A. del 21 gennaio 2008 n. 39 (BURA n. 8 ordinario del 6 febbraio 2008) con la quale la Giunta Regionale ha emanato le linee di indirizzo per la riforma del Servizio Idrico Integrato ed il riordino degli Enti d’Ambito Territoriali Ottimali;

Considerato che la delibera di cui al precedente punto ha specificato che i Commissari svolgono le funzioni degli organi amministrativi decaduti, ovvero del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei revisori dell’Ente d’ambito Commissariato, come definite dalla legge e dagli statuti;

Considerato che la delibera n. 39 del 2008 prevede che i Commissari straordinari compiono ogni altro atto previsto dalla legge e necessario per il buon andamento dell’Ente e della riforma del Servizio Idrico Integrato;

Vista la delibera G.R.A. del 16 giugno 2008 n. 531 con la quale la Giunta Regionale assegna ai Commissari Straordinari la competenza per l’approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 degli Enti d’Ambito Territoriali Ottimali;

Vista la delibera G.R.A. del 1 luglio 2008 n. 600 di rettifica della G.R.A. 39/08;

Vista la D.G.R.A. del 1 luglio 2008, n. 594 contenente indirizzi strategici per la definizione di criteri relativi alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, che ha disposto di continuare ad applicare per il servizio idrico integrato la tariffa vigente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 37/2007, e di sospendere qualsiasi modifica tariffaria prevista nei Piani d’Ambito approvati dagli ATO regionali, di cui alla delimitazione posta in essere con L.R. n. 2/1997 e di non procedere ad aumenti tariffari se non dopo avere effettuato una attenta verifica dei piani d'investimento e dei conti economici dei soggetti gestori a far data dall’affidamento del servizio per verificare: costi di gestione, possibili risparmi e riduzioni di costi per migliorare le performance finanziarie delle società di gestione e valutare la necessità di eventuali aumenti o riduzioni;

Preso atto del mancato aggiornamento da parte di tutti gli Enti d’Ambito dei Piani d’ambito approvati con Delibera Assembleare n. 3 del 01/02/2002 dell’ATO n. 1 Aquilano, Delibera Assembleare n. 9 del 23/09/2002 dell’ATO n. 2 Marsicano, Delibera Assembleare n. 16 del 30/12/2002 dell’ATO n. 3 Peligno Alto Sangro, Delibera Assembleare n. 13 del 08/04/2002 dell’ATO n. 4 Pescarese, Delibera Assembleare n. 7 del 12/06/2002 dell’ATO n. 5 Teramano, Delibera Assembleare n. 9 del 18/12/2002 dell’ATO n. 6 Chietino;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 agosto 2008, n. 98 (BURA ordinario del 27 agosto 2008 n. 49) che ha nominato Commissario Unico Straordinario, per la durata di mesi sei, l’avv. Stefania Valeri, dirigente del Servizio Assistenza legale, consulenza e attività amministrative per l'ambiente ed il territorio della Regione Abruzzo;

Vista la delibera della G.R.A del 25 settembre 2008 n. 856 sul Regime transitorio per i Comuni entrati a far parte di un nuovo ATO a seguito della nuova perimetrazione di cui alla LR n. 37/2007;

Vista la delibera della G.R.A del 25 settembre 2008 n. 857 sulla verifica della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e gestionale del Servizio Idrico Integrato c.d. Due Diligence;

Vista la delibera della G.R.A del 25 settembre 2008 n. 858 Proroga delle concessioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 febbraio 2009 n. 9 contenente la proroga dell’attività commissariale per un periodo di 6 mesi a far data dalla sottoscrizione del decreto;

Considerato che il decreto di cui al precedente punto prevede che il Commissario Unico Straordinario ha il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria degli Enti commissariati a far data dalla sottoscrizione del decreto di proroga e agisce sulla base della delibera di indirizzo della Giunta regionale di cui all’art. 1, comma 11, della L.R. del 21 novembre 2007 n. 37 e delle successive integrazioni e modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 agosto 2009 n. 85 (BURA n. 46 del 2.9.2009) che ha prorogato l’attività commissariale per il tempo strettamente necessario all’adozione dei necessari provvedimenti volti a portare a termine la fase di commissariamento e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del decreto, ed ha nominato Commissario Unico Straordinario l’Ing. Pierluigi Caputi, Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Abruzzo;

Visto che il decreto di cui al precedente punto prevede che il Commissario Straordinario ha il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria degli enti commissariati a far data della sottoscrizione del decreto di nomina e agisce sulla base della delibera di indirizzo della Giunta Regionale di cui all’art. 1, comma 11, della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 e delle successive integrazioni e modifiche nonché della delibera della Giunta Regionale 23 marzo 2009 n. 126;

Considerato che la riforma è attualmente in corso e non sono ancora state costituite le nuove assemblee degli Enti d’Ambito, secondo la delimitazione di cui la LR n. 37 del 2007 come modificata dall’art 1, comma 95, della L.R. n. 16/08;

Considerato che con Delibera n. 628/C del 02.11.2009, la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge, attualmente all’esame del Consiglio regionale, contenente Norme in materia di Servizio Integrato nella Regione Abruzzo, che prevede la perimetrazione di un ATO unico coincidente con i confini della regione;

Visto che la delibera di DGA n. 126 del 23.03.2009 (BURA n. 44 del 26.08.2009) prevede che l’incarico assegnato al Commissario Unico Straordinario Commissario ricomprende la predisposizione e l’approvazione dei documenti di bilancio consuntivo 2008 e di previsione del 2009, nonché dei documenti per l’eventuale successivo assestamento, le funzioni e gli atti inerenti il completamento delle procedure di affidamento ai Soggetti gestori in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali, l’aggiornamento dei Piano d’Ambito e delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato, nonché gli atti e le funzioni inerenti all’attuazione del controllo analogo;

Visto che l’art. 23 bis, comma 8, del DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante;

Visto che il citato art. 23 bis comma 3 prevede, in deroga alle modalità di affidamento ordinario tramite procedure competitive ad evidenza pubblica, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, che l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Visto che l’art. 148, comma 1, del Dlgs n. 152/2006 prevede “L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.”;

Considerato che attualmente in tutti gli ATO abruzzesi, in via di riforma, si è proceduto all’affidamento diretto del servizio idrico integrato a società a capitale interamente pubblico, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica;

Considerato che ai fini del “controllo analogo” su una società, la partecipazione pubblica totalitaria è condizione necessaria ma non sufficiente, essendo necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente pubblico rispetto a quelli previsti dal diritto civile (Consiglio di Stato Ad. plen. 3 marzo 2008 n. 1);

Considerato che, nel caso del Servizio Idrico Integrato, il servizio viene affidato dall’Ente d’Ambito, e non dal singolo Ente locale, avendo l’art. 14 della LR 2/1997 previsto che con la costituzione ed insediamento dell'Ente di ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata;

Considerato che la delibera G.R.A del 25 settembre 2008 n. 858 Proroga delle concessioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato ha previsto che:

-    il Commissario procede all’aggiornamento dei Piani d’Ambito attraverso l’organizzazione di tavoli tecnici, tra i rappresentanti degli Enti d’Ambito e dei soggetti gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato, al fine di garantire il confronto e la partecipazione delle parti;

-    il Commissario procede all’aggiornamento della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, di cui all’art. 15 della LR. n. 2 del 13 gennaio 1997, secondo lo schema tipo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 979 del 28 agosto 2006 in quegli ATO in cui la Convenzione per la gestione del servizio non è stata ancora aggiornata;

-    le società affidatarie in house del Servizio Idrico Integrato procedono all’adeguamento dei propri statuti societari al fine di consentire un effettivo controllo analogo da parte dell’Ente d’Ambito;

Preso atto degli esiti dell’inchiesta da parte dell’Autorità di vigilanza per i Lavori pubblici per la verifica della regolarità degli affidamenti diretti ed in particolare con riguardo alla ricorrenza del controllo analogo tra l’ente affidante il SII (Ente d’Ambito) ed il soggetto gestore;

Preso atto che nella quasi totalità degli ATO abruzzesi non ricorre il requisito del controllo analogo nel rapporto tra Ente d’Ambito affidante il servizio e il soggetto gestore affidatario in house del servizio;

Considerato che attualmente sono in fase di conclusione i procedimenti di aggiornamento dei Piani d’Ambito, inerenti alle 6 gestioni attualmente attive in Abruzzo, avviati dal Commissario Unico Straordinario incaricato;

Considerato che ai sensi dell’art. 9 della LR. 2/1997 l'Ente d'Ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato. In particolare approva il programma degli interventi e il piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione - tipo approvata dalla Regione, aggiorna annualmente del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e della qualità del servizio, determina la tariffa del servizio idrico integrato;

Considerato che i sei Enti d’Ambito sono attualmente in fase di liquidazione o di ricostituzione e non si è ancora pervenuti alla costituzione dei nuovi consorzi e che al Commissario Unico Straordinario sono stati conferiti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria degli Enti commissariati nonché il potere di compiere ogni altro atto previsto dalla legge e necessario per il buon andamento dell’Ente e della riforma del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che l’aggiornamento del Piano d’Ambito è il documento con cui l’Ente d’Ambito programma la gestione del Servizio Idrico Integrato, svolto dal gestore unico individuato o dai Comuni, di cui al comma 5 dell’art. 148 del dlgs 152/2006, che non aderiscono alla gestione unica, individua le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 del dlgs 152/2006, e definisce gli interventi per le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

Considerato che ai sensi dell’art. 8 della LR n. 2/1997, per deliberare il programma di interventi ed il piano tecnico-finanziario, la tariffa del servizio lo Statuto dell'Ente d'Ambito prevede quorum tali da assicurare un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati;

Considerato che in base agli Statuti vigenti degli Enti d’Ambito le competenze di cui al precedente punto sono dell’Assemblea dei Sindaci;

Ritenuto nel rispetto del principio di leale collaborazione con gli Enti locali di rimettere l’approvazione degli aggiornamenti dei Piani d’Ambito alle Assemblee dei Sindaci degli Enti d’Ambito, seppur commissariati, salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge nel caso di mancato adempimento di tale obbligo;

Considerato che la DGRA n. 857 del 25 settembre2008 ha previsto di sottoporre le sei società affidatarie in house del servizio idrico integrato all’attività di verifica cd. due diligence da parte di soggetti esterni che abbiano comprovata esperienza in materia;

Considerato che tale deliberazione nasce dalla rilevazione del mancato adempimento da parte dei gestori in house degli obblighi normativi e convenzionali che regolano la gestione del Servizio Idrico Integrato tra i quali: il mancato aggiornamento delle convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Regione con DGR n. 979 del 28 agosto 2006, il mancato rispetto dei requisiti del controllo analogo, il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione dei dati necessari per l’aggiornamento della programmazione tecnica e finanziaria della gestione, la realizzazione di una percentuale di investimenti rilevantemente inferiore rispetto alle previsioni dei Piani d’Ambito vigenti a fronte di un ammontare dei  costi operativi ben superiore rispetto alle previsioni di Piano;

Considerato che tale provvedimento è stato emanato sulla base delle segnalazioni dei quattro Commissari Straordinari, depositate in atti - Ente d’Ambito Pescarese prot. n. 3116 del 1.07.2008, Ente d’Ambito Teramano prot. 240/U del 8.07.2008, Ente d’Ambito Chetino prot. 767 del 14.07.2008 e dell’Ente d’Ambito Aquilano 1052 del 14.07.2008 - in cui si richiede e si evidenzia le necessità di procedere alle opportune verifiche patrimoniali e gestionali sui soggetti affidatari del servizio idrico integrato;

Considerato che la gestione non corretta del servizio idrico integrato mette a rischio la salvaguardia della risorsa idrica e la tutela dei diritti dei cittadini nonché delle generazioni future;

Preso atto che lo scorso 1 febbraio 2010 è stato avviato il servizio di verifica della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e gestionale, cd. due diligence, dei  soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo e verifica, sotto il profilo legale, della correttezza degli affidamenti diretti – in house providing – disposti dagli Enti d’Ambito e della gestione del SII da parte delle sei società di gestione.

Ritenuto che l’approvazione degli aggiornamenti dei Piani d’Ambito e della revisione tariffaria debba tener conto della reale situazione tecnica economica e finanziaria delle gestioni in atto nonché del loro grado di affidabilità, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, la regolarizzazione delle gestioni in atto e la tutela degli utenti.

Ritenuto che il riconoscimento di aumenti tariffari a favore dei soggetti gestori deve essere condizionato obbligatoriamente alla sottoposizione ed alla partecipazione dei soggetti gestori alle verifiche di due diligence ed all’adozione da parte dei soggetti gestori delle misure e degli accorgimenti necessari per assicurare la regolarità tecnica, economica e finanziaria della gestione nonché la conformità della stessa al quadro normativo e convenzionale che regola la gestione del Servizio Idrico Intergrato;

Dato atto che la legittimità del presente provvedimento è attestata con la firma in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

      per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di fornire le seguenti direttive, e per le sole finalità espresse nella presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 di demandare alle Assemblee dei Sindaci degli Enti d’Ambito di cui alla LR n. 2/1997 i seguenti indirizzi:

-    che l’approvazione dei Piani d’Ambito al termine dei lavori di aggiornamento deve tener conto della reale situazione tecnica, economica, finanziaria e di conformità legale all’attuale quadro normativo e convenzionale dei gestori del Servizio Idrico Integrato, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano, la regolarizzazione delle gestioni in atto e la tutela degli utenti;

-    che il riconoscimento di aumenti tariffari a favore dei soggetti gestori è vincolato alla sottoposizione ed alla partecipazione dei soggetti gestori alle verifiche di due diligence ed all’adozione da parte dei soggetti gestori delle misure e degli accorgimenti necessari per assicurare la regolarità tecnica, economica e finanziaria della gestione nonché la conformità delle gestioni al quadro normativo e convenzionale che regola la gestione del Servizio Idrico Intergrato;

      di demandare al dirigente del Servizio Idrico Integrato il compito di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni Abruzzesi, agli Enti d’Ambito, ai Gestori ed all’Ufficio B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

      di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.