DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO AD ACTA
per l’attuazione
del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione abruzzo
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell’11/12/2009)
Pescara, 18 Febbraio 2010 N. 16/2010 del Registro delle deliberazioni
IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi proprietari:
- razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
- interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
- definizione dei contratti con gi erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
- attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
- introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;
Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;
Considerato:
- che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2010;
- che la definizione dei tetti di spesa va effettuata per singola struttura, così come previsto dalla deliberazione del Commissario ad acta n. 10/2010 del 01.02.2010;
- che detta deliberazione prevede, altresì, la definizione del tetto di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali;
Considerato che la definizione dei tetti di spesa, stante la carenza di Residenze Sanitarie Assistenziali in relazione al fabbisogno regionale accertato, deve ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna struttura, in base al numero dei posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con le modalità indicate nel PSR 2008-2010 (L.R. 5/2008);
Rilevato, altresì, che detta modalità di definizione dei tetti di spesa è stata illustrata agli operatori privati provvisoriamente accreditati nel corso di due appositi incontri avvenuti presso gli uffici regionali in data 29.01.2010 e 04.02.2010;
Dato atto:
- che nel corso dell’incontro del 04.02.2010 è stato notificato a ciascuna struttura privata provvisoriamente accreditata il tetto di spesa che la Regione è in grado di sostenere e di coprire per l’anno 2010 per le prestazioni sanitarie rese nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
- che la notifica del suddetto tetto è stata ritirata in data 04.02.2010 da:
1) CIME
2) CRISS 89 SRL
3) FOND. S. MARIA DELLA PACE
4) INI SRL
5) MONTEFERRANTE SRL (MM)
6) OPERA S. MARIA DELLA PACE
7) SANGRO GESTIONI (S. GIOVANNI)
8) SANGRO GESTIONI (S. VITALE)
9) SOC. COOPER. SOC. 2000 ARL
10) ANGRO GESTIONI (S. DOMENICO)
11) SANGRO GESTIONI (S. RITA)
12) VILLA GAIA
13) VILLA DOROTEA
- che non è stata ritirata in quanto non presente alla riunione e quindi trasmessa mediante raccomandata A.R. in data 09.02.2010 a:
1) SAMIDAD
2) DE CESARIS
3) ISTITUTO DON ORIONE
4) PSICOG. AZZURRA VILLA SERENA
Ritenuto, inoltre, che è necessario procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;
Visto l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (All. 2), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
Visto l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
Tenuto conto che la presente deliberazione, unitamente agli allegati 1) (tetti di spesa) e 2) (schema contrattuale), viene notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;
Considerato che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;
Atteso che, in ogni caso, viene fissata la data del venti aprile 2010 come termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti le Residenze Sanitarie Assistenziali, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;
Dato atto che i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, ricomprenderanno la decorrenza dal 01.01.2010 fino al 31.12.2010, tenuto conto dei tetti massimi di corrispettivo fissati nelle comunicazioni di cui al 04.02.2010 e al 09.02.2010 per i cittadini residenti come sopra precisato;
Considerato che i tetti fissati nell’allegato 1) del presente provvedimento, per ciascuna struttura privata, costituisce il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che oltretutto è in regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;
Atteso che l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale affinché si possano erogare prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale;
Tenuto conto che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e, conseguentemente, a decorrere dal 21 aprile 2010, l’accreditamento predefinitivo è sospeso e pertanto da detta data non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
Considerato che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del servizio sanitario regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 01.08.2002, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;
Rilevato che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;
TUTTO CIÒ PREMESSO
per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate
delibera
- di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) con le quali si procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;
- di autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all’anno 2010 per i servizi sanitari resi nelle R.S.A. in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 17.163.716,00 (euro diciassettemilionicentosessantatremilasettecentosedici/00), così come ripartito tra le strutture private di cui all’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati, in attuazione dei criteri indicati in narrativa, nella misura individuata nell’allegato 1) per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
- di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni sanitarie, erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate, di cui all’allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;
- di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Giovanni Chiodi
Seguono allegati