IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1)      di prendere atto della variante non sostanziale proposta con nota del 30/12/09 dalla ditta  ECOTRANSFER S.a.s. di Pellegrini Giuseppe – Strada Pozzali n. 3 – Spoltore (PE) relativa all’impianto per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi  sito nel Comune di Spoltore (PE), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. DN3/1083 del 27/11/06, inerente l’incremento del recupero del quantitativo di batterie esauste messe in riserva e destinate al riciclaggio e la diminuzione del corrispondente quantitativo di filtri dell’olio di motori, fermo restando il quantitativo totale previsto nell’autorizzazione, secondo il seguente schema:

 

 

      e secondo l’elaborato grafico denominato Tavola Unica - Piante e Sezioni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)   di stabilire che la validità temporale del presente provvedimento è la stessa della precedente Determinazione dirigenziale n. DN3/1083 del 27/11/06, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

3)   di prescrivere il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17.12.2009 inerente :”Istituzione  del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”;

4)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente Determinazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6)   di richiamare la ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dall’art.189 (Catasto dei rifiuti), art.190 (Registri di carico e scarico) del DLgs.152/06; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

-    agli obblighi fissati agli articoli 34 e 35 della L.R. n. 45/07;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

     

7)   di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in  relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.208, comma 13 del DLgs.152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

8)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Spoltore (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara;

9)   di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del DLgs.152/06, copia del presente    provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

10) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta  ECOTRANSFER S.a.s. di Pellegrini Giuseppe – Strada Pozzali n. 3 – 65010 SPOLTORE (PE);

11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della   Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini