IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’articolo
2, della legge regionale 27 dicembre
2001, n. 86)
1. All’articolo 2
(Attribuzione e funzioni del Nucleo), comma 1 della legge regionale 27 dicembre
2001, n. 86 (Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici) , le parole
“fondi strutturali” sono sostituite dalle parole “fondi nazionali e comunitari”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 86/2001, è sostituito dal seguente:
“
a) supporto tecnico alle attività di
programmazione svolte dalle strutture regionali e da quelle responsabili degli
interventi cofinanziati con fondi comunitari e nazionali, in particolare alle
fasi di formulazione e valutazione ex ante, in itinere ed ex post di piani,
programmi, progetti ed interventi di programmazione;
b) coordinamento e raccordo con le attività di
programmazione di settore svolta dalle Direzioni regionali e dalle
Amministrazioni locali;
c) analisi di fattibilità ed opportunità degli
investimenti e di coerenza con gli obiettivi programmatici generali e di
pianificazione dell'azione economica sul territorio;
d) definizione ed implementazione di procedure e
metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di
investimenti attuati a livello territoriale;
e) supporto alla definizione ed all'attuazione
degli strumenti della programmazione regionale, delle azioni di sviluppo locale
ed in generale degli istituti della programmazione negoziata;
f) osservazione e valutazione sullo stato di
attuazione di programmi e progetti contenuti nei documenti di programmazione e
negli strumenti di programmazione negoziata regionali;
g) produzione di studi e linee-guida e attuazione
di strumenti formativi ed informativi e di servizi di assistenza tecnica in
materia di programmi ed investimenti pubblici ad uso delle strutture regionali
e delle amministrazioni locali;
h) valutazione di progetti di investimento da
finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme
di finanziamento proposti dalle Amministrazioni di cui all'art. 4 della Legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti
previdenziali) .”
3. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 86/2001, è sostituito dal seguente:
“3 Il Nucleo, inoltre, assolve alle funzioni di valutazione di piani,
programmi e progetti di importo superiore a due milioni di euro, ad eccezione
dei progetti realizzati in compartecipazione pubblica-privata con la tecnica
della finanza di progetto, predisposti dagli enti territoriali, dalla Regione,
e dagli enti strumentali”.
4. Al comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 86/2001, la parola “semestralmente” è
sostituita dalla parola “annualmente”.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo
3 della legge regionale n. 86/2001)
1. L’articolo 3 (Composizione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici) della legge regionale n. 86/2001, è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Composizione del Nucleo
1. Il Nucleo ha sede presso la Giunta regionale,
ed è coordinato da un Dirigente dei servizi della programmazione.
2 Al fine di assicurare l’insieme delle
funzioni di cui all’ articolo 2, il Nucleo è composto da professionalità
interne all’Amministrazione regionale, rappresentative di tutte le Direzioni
regionali interessate alla programmazione ed alla valutazione di investimenti
pubblici.
3. I componenti il Nucleo sono selezionati dai
Direttori regionali tra i dipendenti di categoria D assegnati alle singole
Direzioni, avendo a specifico riferimento le professionalità e le competenze
necessarie allo svolgimento delle funzioni del Nucleo di cui all’ articolo 2.
4. I componenti il Nucleo continuano a svolgere
la propria attività nelle strutture di appartenenza.
5. Per lo svolgimento della proprie attività, il
Nucleo si avvale del supporto tecnico ed amministrativo di una Segreteria
tecnica.
6. Per lo svolgimento di funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, nel
campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante in itinere ed ex
post, di progetti e programmi di investimento e nell’analisi economica ed
ambientale applicata a livello territoriale e settoriale, l’attività del Nucleo
può essere supportata da quella di professionalità esterne all’amministrazione
7. La Giunta regionale, con propri atti,
disciplina le modalità attuative della presente legge entro 90 giorni dalla sua
entrata in vigore.
Art. 3
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 86/2001:
a) l’articolo 4 (Selezione del Dirigente e dei componenti il Nucleo);
b) il comma 2 dell’articolo 5 (Collocazione del Nucleo);
c) l’articolo 8 (Istituzione del sistema di banca dati per il monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP);
d) l’articolo 10 (Elementi essenziali della rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica).
Art. 4
(modifiche all’art. 1 della
L.R. 14 febbraio 2000, n. 9)
1. Al comma 8 dell’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 “Istituzione dell’Avvocatura Regionale” il periodo “Il dirigente dell'Avvocatura regionale, che assume la denominazione di "avvocato regionale" deve essere iscritto all'Albo degli avvocati ed aver effettivamente espletato attività professionale per almeno un decennio “ è sostituito dal seguente:
“La responsabilità dell’Avvocatura Regionale è affidata, con
provvedimento della Giunta Regionale, a
dirigente iscritto, o avente titolo all’iscrizione, all’albo degli avvocati e
che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale
presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel
campo giuridico-normativo”.
2. Al comma 8 dell’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 “Istituzione dell’Avvocatura Regionale” la frase “È coadiuvato da altro dirigente professionista legale che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale” è sostituita dalla seguente:
“Nello svolgimento dell’incarico “l’Avvocato regionale” può essere
coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo
all’iscrizione, all’albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di
servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo,
con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la
funzione vicaria di vice avvocato regionale.”
3. Dopo il comma 8 dell’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 “Istituzione dell’Avvocatura Regionale sono aggiunti i seguenti commi 8 bis e 8 ter:
“ 8 bis. L’incarico di responsabilità di cui al comma 8 può essere
conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente
rinnovabile, comunque non superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei
limiti di cui all’art. 22 comma 1 della L.R. 77/1999, anche a professionista esterno, di comprovata
capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all’albo dei patrocinanti
presso le magistrature superiori da almeno dieci anni, con un compenso che in
ogni caso non può essere superiore a quello attribuito ai Direttori regionali.
8 ter. All’incarico di cui al precedente comma 8 bis si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 20 comma 6 della L.R. 77/1999”.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per il riordino della Struttura Speciale di Supporto “Avvocatura Regionale”, per lo svolgimento delle funzioni di assistenza legale e legislativa.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 3 Marzo 2010
il presidente
GIOVANNI CHIODI