Richiamata
Richiamata altresì
Atteso che l’art. 36 della legge regionale definisce l’attività
di garanzia collettiva dei fidi, prevedendo che
Atteso che l’art. 37 “ Interventi a sostegno dei confidi “ stabilisce
che
- al consolidamento del patrimonio sociale dei confidi esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, con un contributo da distribuirsi proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo confidi, ivi compreso quello risultante da fusione, con le medesime finalità e cono lo stesso coefficiente di calcolo;
- alle spese
sostenute dai confidi connesse alle operazioni di attuazione del progetto di
fusione nel limite di €
- al pagamento in conto interessi passivi, attraverso contributi forfettari annuali commisurati all’importo complessivo delle operazioni di credito bancario e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestiti per spese di investimento, erogati nell’anno precedente, garantiti dai confidi;
- alla integrazione dei fondi rischi, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all’ammontare delle operazioni di credito e o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati nell’anno precedente, garantiti dai confidi;
Atteso che l’art. 37 citato al comma 3 stabilisce che
a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
b) ammontare dei prestiti e durata;
c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi, ivi compresa la determinazione degli indici per la ripartizione dei contributi in conto interessi;
d) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
e) vigilanza.
Atteso che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della legge
regionale stabilisce che
Atteso, ai sensi del comma 3 dell’art. 37, dover dettare le disposizioni di attuazione del Titolo I “Interventi a sostegno dei confidi” della Parte terza della legge regionale;
Atteso che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;
Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo dell’Artigianato;
Ritenuto legittimo il presente provvedimento;
Sentito il Relatore;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di dettare le disposizioni di attuazione degli artt. 36 – 42 del Titolo I della Parte terza della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni, indicata come “legge regionale”, per gli Interventi a sostegno dei confidi, così come sotto riportato:
- Artt. 36 – 42 della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di attuazione per gli Interventi a sostegno dei confidi”, Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale.
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A..
Segue Allegato