LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni, indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima “Finalita’, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali” prevede nell’art. 5 comma 3 lett. d) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 36 e seguenti della stessa legge, concernenti interventi economici a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative;

Richiamata altresì la Parte terza della stessa legge regionale “Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative”ed in particolare il Titolo I ”Interventi a sostegno dei confidi” artt. 36 – 42;

Atteso che l’art. 36 della legge regionale definisce l’attività di garanzia collettiva dei fidi, prevedendo che la Giunta Regionale promuove l’accesso al credito delle imprese artigiane, attraverso interventi a sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi, in presenza dei requisiti indicati nell’art. 38 della medesima legge regionale, così come individuati dall’art. 13 D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326, individuando altresì i finanziamenti assistiti da contributi regionali in conto interessi e le imprese destinatarie delle prestazioni di garanzia;

Atteso che l’art. 37 “ Interventi a sostegno dei confidi “ stabilisce che la Giunta Regionale promuove l’accesso al credito delle imprese artigiane, favorendo il consolidamento e le fusioni dei confidi, attraverso interventi a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi intesi a concorrere:

-    al consolidamento del patrimonio sociale dei confidi esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, con un contributo da distribuirsi proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo confidi, ivi compreso quello risultante da fusione, con le medesime finalità e cono lo stesso coefficiente di calcolo;

-    alle spese sostenute dai confidi connesse alle operazioni di attuazione del progetto di fusione nel limite di € 10.000,00 in favore del confidi risultante dalla fusione;

-    al pagamento in conto interessi passivi, attraverso contributi forfettari annuali commisurati all’importo complessivo delle operazioni di credito bancario e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestiti per spese di investimento, erogati nell’anno precedente, garantiti dai confidi;

-    alla integrazione dei fondi rischi, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all’ammontare delle operazioni di credito e o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati nell’anno precedente, garantiti dai confidi;

Atteso che l’art. 37 citato al comma 3 stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del suddetto Titolo I della Parte III, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a)   termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b)  ammontare dei prestiti e durata;

c)   modalità di concessione ed erogazione dei contributi, ivi compresa la determinazione degli indici per la ripartizione dei contributi in conto interessi;

d)  casi di revoca e decurtazione dei contributi;

e)   vigilanza.

Atteso che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

Atteso, ai sensi del comma 3 dell’art. 37, dover dettare le disposizioni di attuazione del Titolo I “Interventi a sostegno dei confidi” della Parte terza della legge regionale;

Atteso che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)   di dettare le disposizioni di attuazione degli artt. 36 – 42 del Titolo I della Parte terza della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni, indicata come “legge regionale”, per gli Interventi a sostegno dei confidi, così come sotto riportato:

-    Artt. 36 – 42 della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di attuazione per gli Interventi a sostegno dei confidi”, Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale.

2)   di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A..

Segue Allegato