LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima “Finalita’, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali” prevede nell’art. 6 comma 1, che sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla formazione professionale di cui agli artt. 24 e seguenti della legge medesima;

Richiamata altresì la Parte seconda della stessa legge regionale “Interventi per l’occupazione giovanile e la formazione professionale nell’artigianato, per la trasmissione e la creazione d’impresa ed interventi diretti, iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato abruzzese”, Titolo I ” Incentivazione dell'occupazione giovanile e corsi di formazione nel settore dell’artigianato - bottega scuola” che negli artt. 24 – 27 prevede che la Giunta Regionale, nell’ambito della sua attività a sostegno della formazione nell’artigianato, favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane;

Atteso che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

Atteso che l’art. 24 sopra richiamato nel comma 3 prevede che la Giunta Regionale, con proprio atto, detta criteri e modalità per quanto attiene a:

a)   termini e modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e dei giovani;

b)  definizione dei piani provinciali;

c)   ammontare del presalario e assicurazione degli allievi;

d)  assegnazione degli allievi alle botteghe scuola;

e)   casi di rinuncia, sostituzione e contenziosi;

f)   gestione e vigilanza da parte dell’Amm.ne Prov.le;

g)   completamento percorsi formativi.

Atteso, ai sensi del comma 3 dell’art. 24, dover dettare le disposizioni di attuazione del Titolo I della Parte seconda della legge regionale per la materia corsi di formazione professionale nel settore artigianato - bottega scuola;

Richiamato l’art. 24 comma 4 della legge regionale, che prevede che i corsi sono tenuti dai titolari di imprese artigiane che operano per almeno un triennio nei settori determinati annualmente, anche per ambiti provinciali, dalla Giunta Regionale, su indicazione dell’Osservatorio Regionale per l’Artigianato, sentite le Amministrazioni Provinciali;

Atteso, nelle more della costituzione del sopra citato Osservatorio, dovuta a ritardi nelle designazioni, peraltro richieste già dal 24/11/2009, e sollecitate, nei confronti di chi non ha fatto tenere le designazioni medesime, con successiva nota dell’8/1/2010, dover prevedere nell’ambito delle disposizioni di attuazione, per la fattispecie della prima applicazione degli artt. 24 -27 della legge regionale, per l’esercizio 2010, una norma transitoria nella quale la fissazione dei termini di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e da parte dei giovani ed ogni altra conseguente determinazione siano rimesse ad atto del competente Dirigente, al fine di ovviare ai ritardi nella costituzione dell’Osservatorio medesimo e consentire che il procedimento amministrativo possa essere posto in essere ed esplicarsi per il seguito;

Atteso che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;

delibera

1)   di dettare le disposizioni di attuazione degli art. 24 -27 citati del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, per i corsi di formazione professionale nel settore dell’artigianato - bottega scuola, così come sotto riportato:

-    Artt. 24 -27 della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di attuazione per i corsi di formazione professionale nel settore dell’artigianato - bottega scuola”, Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale.

2)   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A..

Segue Allegato