LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la L.R. n. 29 del 01/06/1996, come modificata e integrata dalla L.R. n. 37 del 28/11/2005, con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.)

Considerato che l’ARSSA, ai sensi della legge citata:

-    opera in diretto collegamento funzionale con il Settore Agricoltura della Regione

-    esercita le proprie funzioni nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione Settore Agricoltura;

Considerato che l’art. 3 della L.R. n. 29 del 01/06/1996 testualmente recita:

-    La Giunta Regionale può affidare all’Agenzia ulteriori compiti nell’ambito degli interventi pubblici, anche per la concessione di eventuali contributi alla imprese, nei settori agrozootecnico, agroambientale, agroforestale, agroindustriale ed agroalimentare. Tali incarichi, che possono avere carattere saltuario o specifico, organico o poliennale, avvengono sulla base di atti di affidamento che prevedano le finalità dell’azione, i tempi e le modalità di svolgimento, gli strumenti di aggiornamento e verifica, le dotazioni finanziarie occorrenti, gli obblighi e le forme di rendicontazione delle spese sostenute, i referti sui risultati conseguiti” (comma 1);

-    “I compiti affidati all’Agenzia devono interessare in genere tutto il territorio regionale, o comunque ampie estensioni territoriali della Regione. In particolare la Giunta Regionale può affidare all’Agenzia compiti specifici riferiti all’attuazione di disposizioni dell’Unione Europea o nazionali” (comma 2);

-    “L’Agenzia presta altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli Enti Locali ed agli organismi pubblici operanti nel territorio regionale” (comma 4);

Richiamata la L. n. 157 del 11/02/1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Richiamata, altresì, la L.R. n. 10 del 28/01/2004 recante “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente” con la quale il legislatore ha, tra l'altro, stabilito che:

-    “Per assolvere le proprie funzioni la Giunta Regionale si avvale dei pareri dell’Osservatorio Faunistico Regionale… omissis” (art. 3, comma 1);

-    “Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e il rapporto con l’ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Regione istituisce un Osservatorio Faunistico Regionale (di seguito indicato OFR)” (art. 5, comma 1);

Considerato che, allo stato attuale, il dettato normativo anzi richiamato è rimasto disatteso;

Dato atto che la mancata istituzione dell'OFR, ovvero dell'organismo tecnico-scientifico di cui si deve avvalere la Regione ai fini della programmazione venatoria, al quale, tra l'altro, sono demandati compiti di studio e ricerca anche in ordine alla consistenza delle popolazioni delle varie specie di animali selvatici presenti in regione, della loro maggiore o minore diffusione e/o densità in taluni areali, dei trend cui le predette popolazioni sembrano orientate, ecc., rende oltremodo difficoltosa, per carenza di informazioni congrue ed aggiornate, la pianificazione dell'attività venatoria regionale;

Valutata, conseguentemente, l’opportunità provvedere in tempi rapidissimi alla istituzione del predetto OFR senza gravare, al momento, sul bilancio regionale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di formalizzare, con il presente atto, un apposito incarico all’Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), finalizzato alla istituzione dell’Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.) presso la sede di Cepagatti della stessa Agenzia ed alla definizione di un primo schema organizzativo di esso;

Ravvisata, infine, l’opportunità di rinviare ad apposito regolamento la disciplina relativa al funzionamento dell’OFR, alle attività cui l’OFR è chiamato a dare compiuta attuazione, alla connessa struttura tecnico-amministrativa che l’OFR dovrà possedere, come peraltro previsto dal richiamato art. 5 della L.R. 10/2004;

Dato atto che il Direttore della Direzione regionale Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

Vista la L.R. 77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

-    di formalizzare con il presente atto apposito incarico all’Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) di definirne un primo schema organizzativo finalizzato all’istituzione dell’Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.) presso la sede di Cepagatti (PE) della stessa Agenzia, con lo specifico obiettivo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e il rapporto con l’ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio;

-    di rimandare ad apposito atto, l'approvazione di un regolamento, come già previsto dall’art. 5 della L.R.10 del 28/01/2004, con il quale disciplinare il funzionamento dell'OFR, le attività cui l’OFR è chiamato a dare compiuta attuazione, la connessa struttura tecnico-amministrativa che l’OFR dovrà possedere nonché all'entità del conseguente budget;

-    che la costituzione dell’Osservatorio Faunistico Regionale avverrà dopo l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale;

-    di dare mandato all’A.R.S.S.A. di predisporre quanto necessario ai fini della istituzione dell'OFR, attivando atti e procedure che tengano conto, oltre di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia venatoria e di tutela ambientale, di quanto rappresentato nelle premesse del presente atto, oltre che delle direttive impartite dalla Direzione Agricoltura;

-    di dare mandato al Direttore della direzione Politiche Agricole per la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A. nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.