Prot. n. 1200 del 04/02/2010
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO – TECNICO
Omissis
AUTORIZZA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate,
la Ditta SOCIETA’ TAVO CALCESTRUZZI S.A.S. – P. IVA:
00235290681-, P. IVA: 001441130689-, con sede legale in Loreto Aprutino (PE),
via Roma, 10, alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Gallo”
del Comune di Collecorvino (PE) individuata in N.C.T. al foglio di mappa 30,
particelle nn. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133 e 134 alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel
disciplinare approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 204 del
23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza,
timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con
termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
La parte di cava interessata dal S.I.N. è esclusa dalla
coltivazione e deve essere adeguatamente individuata sul terreno mediante
l’apposizione di termini inamovibili (nota regione del 21/01/2010, prot. 1332).
Art. 4
L’autorizzazione è valida per anni due (due) dalla data di
notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere
intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi
possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La
denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione: 1)D.U.R.C.,
2)dichiarazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D. Lgs. n.
624/1996. La denuncia di inizio lavori con i relativi allegati deve essere
presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Comune di
Collecorvino, Settore Tecnico, nonché al Servizio Attività Estrattive e
Minerarie. Qualora, entro i termini
suddetti, non pervenga ai predetti Settori la denuncia di esercizio, il presente
provvedimento si intende decaduto.
Art. 5
Il deposito cauzionale
per un importo nella misura di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) è stato
effettuato con polizza fidejussoria n.
1632.00.27.2799507864 emessa in data 19/06/2009, dalla SACE BT s.p.a. di Roma che potrà essere svincolata a
seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 6
La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio
di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare
l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle
operazioni di Polizza Mineraria.
Art. 7
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia
mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- L’area
sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante
apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di
accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenete tutti i
riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- La profondità di scavo deve salvaguardare
il franco di rispetto di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera
mantenendo i due piezometri, preventivamente installati, costantemente in
efficienza;
- Il ritomabamento
dello scavo deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dal Decreto
Legislativo n° 117/2008;
- Prima dell’inizio dei lavori la Ditta deve
provvedere all’apposizione di un piezometro in prossimità del Fiume Tavo e
comunque all’interno dell’area di cava;
Art. 8
La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente a comunque
quando l’Ufficio Tecnico e/o il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo
riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 9
La quantità media estraibile per anno è di mc. 14.254 e complessivamente
di mc. 28.508 per l’intera durata dell’attività.
Art. 10
La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate
negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti
d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma
di Legge:
c) n. 1 escavatore;
d) n. 1 autocarro.
Art. 11
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante
l’escavazione, la Ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e
firmato dal Responsabile del Procedimento del Procedimento del Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo,
allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.
Art. 12
Per quanto non espressamente previsto nel progetto approvato,
devono essere osservate le distanze legali normate dall’art.104 del D.P.R. 128/59.
Art. 13
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi
di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente
della repubblica (D.P.R. N. 1199/1971).
Art. 14
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla
Legge.
La Ditta Titolare dell’Autorizzazione timbro
IL RESP.LE DEL SETTORE TERZO – TECNICO -
Ing. Giustino Di Giacomo
Omissis