il dirigente del servizio

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo 9 febbraio 2006 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Considerato che con nota n. DGVA/25842/P del 12/07/2006 il Ministero della Salute ha indicato le modalità per il mantenimento dei numeri di riconoscimento già assegnati ai sensi della previdente normativa, le modalità di assegnazione dei numeri di riconoscimento nazionale degli stabilimenti a partire dal 1° settembre 2006 nonché la revoca dei rimanenti numeri;

Visto il decreto del Ministero della Sanità n. 600.9/24481/AG50/1982 del 6 ottobre 2000 con il quale si assegnava in numero di riconoscimento 685 alla Ditta “Nicola Cinquina Srl” con stabilimento in via Nazionale 11, comune di Altino (CH) per l’attività di trasformazione di prodotti della pesca;

Acquisita la nota dell’ Az. A. S. L. di Lanciano/Vasto/Chieti con la quale trasmetteva la richiesta della Ditta in oggetto di revoca del numero di riconoscimento per lo stabilimento già menzionato;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;

Tutto ciò  premesso

DETERMINA

- per le ragioni esposte in narrativa –

-    di REVOCARE, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento IT 685 CE rilasciato con decreto ministeriale 600.9/24481/AG50/1982 del 6 ottobre 2000 allo stabilimento di trasformazione di prodotti della pesca (produzione di acciughe salate) della Ditta “Nicola Cinquina Srl” con sede legale e stabilimento in via Nazionale 11,comune di Altino (CH);

-    di provvedere alla cancellazione del riconoscimento dello stabilimento dagli elenchi presenti sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

-    di inviare il presente atto di REVOCA al Responsabile della Ditta per il tramite della ASL, competente per territorio;

-    di comunicare dell’adozione del presente atto di REVOCA al Sindaco del Comune di Altino (CH), località ove ha sede lo stabilimento in parola;

-    di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;

-    di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli