Il dirigente del servizio
Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista l’istanza in data 22.09.2005 della ditta Italter di Nino
Scipione con sede legale in Colledara, Fraz. Villa Petto, tendente ad ottenere
l’autorizzazione all’apertura di una cava di ghiaia in località “Mulano” nel
Comune di Castellalto (TE) distinta in catasto al foglio n.25 particelle nn.
28, 376 e 396;
Considerato che la zona ricade in area sottoposta ai vincoli
paesaggistico e idrogeologico;
Visto il Nulla Osta, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs.42/04,
rilasciato dalla Giunta Regionale Servizio BB.AA. e contenuto nella nota
n.3676/06 del 29.06.2006;
Visto il parere favorevole rilasciato dall’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Teramo nel corso della Conferenza dei Servizi
del 25.10.2006;
Visto il giudizio favorevole n. 661 del 20.12.2005 espresso dal
Comitato di Coordinamento Regionale V.I.A e contenuto nella nota n. 14813 del
22.12.2005 della Giunta Regionale Direzione Territorio;
Preso atto del parere favorevole con prescrizioni della
Conferenza dei Servizi riunitasi, ai sensi dell’art. 14 della L.241/90 (di cui
all’art.168 della L.R. 15/2004), in data 25.10.2006, nel corso della quale sono
stati acquisiti i pareri favorevoli del Servizio Genio Civile, espresso in sede
di Conferenza, e dell’Amministrazione Provinciale espresso con il Provvedimento
Dirigenziale n.3019 del 5/10/2006;
Considerato che il progetto della ditta richiedente è stato
ritenuto compatibile con il Piano Paesistico Regionale;
Vista la Determina Dirigenziale n. DI3/2 del 10.01.2008 con la
quale la Ditta Italter è stata obbligata verso il Comune di Castellalto nei
termini della Convenzione stipulata in data 09.01.2008 ai sensi dell’art. 13
bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983.;
Preso atto di quanto contenuto nella nota della ditta Italter
del 02.03.2007 e delle modalità di coltivazione della cava in essa contenute;
Preso atto del contenuto della Deliberazione del Consiglio
Comunale di Castellalto n. 52 del 27/10/2006, data successiva alla riunione
della Conferenza dei Servizi, con la quale veniva adottata una variante alle
N.U. del P.R.G. che prevedeva il divieto di attività estrattive nel raggio di
500 metri dalla cinta muraria e l’interferenza visiva di esse nel raggio di
2000 ml.;
Vista la documentazione integrativa inviata dalla ditta in data
20/4/2009;
Tenuto conto che la distanza della cava dalla cinta muraria del
centro abitato di Castelbasso è di 650 m., come si evince dalla relazione
tecnica, a firma del progettista arch. Lucio Di Marzio, allegata alla presente
Determinazione;
Considerato che il progetto di coltivazione è stato redatto nel
rispetto della normativa imposta dal Piano Assetto Idrogeologico Regionale
mantenendo una distanza pari al doppio dell’altezza della scarpata segnalata ed
appositamente rilevata nella tavola n.A3 allegata alla presente Determinazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Provinciale
Agricoltura di Teramo contenuto nella nota n.90672 del 13/8/2009;
Considerato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C
dell’art. 5 della L.R.67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione
del provvedimento;
Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura
camerale prot. CEW/8832/2009/CTE0037 rilasciata dalla CCIAA di Teramo in data
13/10/2009;
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità
del presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate, la ditta Italter di Nino Scipione con sede legale in
Colledara, Fraz. Villa Petto, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia
in località “Mulano” nel Comune di Castellalto (TE) distinta in catasto al
foglio n.25 particelle nn. 28, 376, 396, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con
termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di
notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere
intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi
ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata
la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché
idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs.
624/96.
La presente Determina si intende decaduta qualora non sia
pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di
180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino
ambientale nella misura di Euro 190.000,00 (centonovantamila/00) è stata
presentata con polizza fidejussoria n. 06000888 stipulata con la compagnia
Groupama Assicurazioni agenzia Ruggieri di Teramo, in data 18.12.2009;
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio
di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare
l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e
alle seguenti prescrizioni:
1) Prima dell’inizio dei lavori deve essere
presentata una planimetria dettagliata su base catastale con i termini lapidei
di delimitazione dell’area e la percorrenza dei mezzi di trasporto fino alla
strada principale;
2) L’area sottoposta ad attività estrattiva deve
essere adeguatamente segnalata mediante posa in opera di idonea recinzione e
appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e l’apposizione
all’ingresso di un cartello contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di
conduzione della cava;
3) Il materiale terroso proveniente dallo
scoticamento preliminare della cava deve essere integralmente accumulato
all’interno dell’area autorizzata. Il risanamento ambientale deve essere
eseguito utilizzando materiale idoneo, raccordato ai profili finali di
abbandono con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agraria del
fondo, evitando eventuali impaludamenti;
4) Il ritombamento dello scavo deve avvenire
conformemente a quanto disposto dal DLgs n.152/2006 e deve assicurare una
permeabilità simile a quella preesistente;
5) Durante i lavori non deve essere aperto un
fronte di coltivazione maggiore di 50 ml. su ogni gradone a partire dal primo
in alto, tale distanza deve separare la zona di cava ripristinata da quella in
fase di estrazione e deve avere una altezza massima coincidente con quella
della scarpata superiore relativa;
6) Il transito dei mezzi utilizzati per il
trasporto del materiale estratto verso i siti di utilizzo deve essere veicolato
su una viabilità alternativa alla Strada Comunale di Mulano che colleghi la
cava alla S.P. 80.
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque
quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i
dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 41.750 e
complessivamente mc. 167.000 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate
negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati
agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in
perfetta efficienza.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è
tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile
dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta