Il dirigente del servizio

Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 22.09.2005 della ditta Italter di Nino Scipione con sede legale in Colledara, Fraz. Villa Petto, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di una cava di ghiaia in località “Mulano” nel Comune di Castellalto (TE) distinta in catasto al foglio n.25 particelle nn. 28, 376 e 396;

Considerato che la zona ricade in area sottoposta ai vincoli paesaggistico e idrogeologico;

Visto il Nulla Osta, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs.42/04, rilasciato dalla Giunta Regionale Servizio BB.AA. e contenuto nella nota n.3676/06 del 29.06.2006;

Visto il parere favorevole rilasciato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo nel corso della Conferenza dei Servizi del 25.10.2006;

Visto il giudizio favorevole n. 661 del 20.12.2005 espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale V.I.A e contenuto nella nota n. 14813 del 22.12.2005 della Giunta Regionale Direzione Territorio;

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni della Conferenza dei Servizi riunitasi, ai sensi dell’art. 14 della L.241/90 (di cui all’art.168 della L.R. 15/2004), in data 25.10.2006, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Servizio Genio Civile, espresso in sede di Conferenza, e dell’Amministrazione Provinciale espresso con il Provvedimento Dirigenziale n.3019 del 5/10/2006;

Considerato che il progetto della ditta richiedente è stato ritenuto compatibile con il Piano Paesistico Regionale;

Vista la Determina Dirigenziale n. DI3/2 del 10.01.2008 con la quale la Ditta Italter è stata obbligata verso il Comune di Castellalto nei termini della Convenzione stipulata in data 09.01.2008 ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983.;

Preso atto di quanto contenuto nella nota della ditta Italter del 02.03.2007 e delle modalità di coltivazione della cava in essa contenute;

Preso atto del contenuto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Castellalto n. 52 del 27/10/2006, data successiva alla riunione della Conferenza dei Servizi, con la quale veniva adottata una variante alle N.U. del P.R.G. che prevedeva il divieto di attività estrattive nel raggio di 500 metri dalla cinta muraria e l’interferenza visiva di esse nel raggio di 2000 ml.;

Vista la documentazione integrativa inviata dalla ditta in data 20/4/2009;

Tenuto conto che la distanza della cava dalla cinta muraria del centro abitato di Castelbasso è di 650 m., come si evince dalla relazione tecnica, a firma del progettista arch. Lucio Di Marzio, allegata alla presente Determinazione;

Considerato che il progetto di coltivazione è stato redatto nel rispetto della normativa imposta dal Piano Assetto Idrogeologico Regionale mantenendo una distanza pari al doppio dell’altezza della scarpata segnalata ed appositamente rilevata nella tavola n.A3 allegata alla presente Determinazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Provinciale Agricoltura di Teramo contenuto nella nota n.90672 del 13/8/2009;

Considerato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art. 5 della L.R.67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot. CEW/8832/2009/CTE0037 rilasciata dalla CCIAA di Teramo in data 13/10/2009;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, la ditta Italter di Nino Scipione con sede legale in Colledara, Fraz. Villa Petto, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Mulano” nel Comune di Castellalto (TE) distinta in catasto al foglio n.25 particelle nn. 28, 376, 396, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 190.000,00 (centonovantamila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 06000888 stipulata con la compagnia Groupama Assicurazioni agenzia Ruggieri di Teramo, in data 18.12.2009;

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria dettagliata su base catastale con i termini lapidei di delimitazione dell’area e la percorrenza dei mezzi di trasporto fino alla strada principale;

2)   L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante posa in opera di idonea recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e l’apposizione all’ingresso di un cartello contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava;

3)   Il materiale terroso proveniente dallo scoticamento preliminare della cava deve essere integralmente accumulato all’interno dell’area autorizzata. Il risanamento ambientale deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo, raccordato ai profili finali di abbandono con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agraria del fondo, evitando eventuali impaludamenti;

4)   Il ritombamento dello scavo deve avvenire conformemente a quanto disposto dal DLgs n.152/2006 e deve assicurare una permeabilità simile a quella preesistente;

5)   Durante i lavori non deve essere aperto un fronte di coltivazione maggiore di 50 ml. su ogni gradone a partire dal primo in alto, tale distanza deve separare la zona di cava ripristinata da quella in fase di estrazione e deve avere una altezza massima coincidente con quella della scarpata superiore relativa;

6)   Il transito dei mezzi utilizzati per il trasporto del materiale estratto verso i siti di utilizzo deve essere veicolato su una viabilità alternativa alla Strada Comunale di Mulano che colleghi la cava alla S.P. 80.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 41.750 e complessivamente mc. 167.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetta efficienza.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta