Il dirigente del servizio
Omissis
La ditta Imerys Minerali S.p.A. con sede legale in Via Longobarda, Massa (MS) è autorizzata all’apertura di una cava di calcare in località “Lupara – Valle dei Fiori” nei Comuni di Pescina e Gioia dei Marsi (AQ) distinta in catasto al foglio n.39 particella n. 5 del Comune censuario di Pescina e Foglio n.39 particelle nn.502 e 503 del Comune censuario di Gioia dei Marsi, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 20 (venti) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96. La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 1.160.179,82 (unmilionecentosessantamilacentosettantanove/82) è stata presentata con garanzia bancaria n.08495/8200/00461473 stipulata in data 18/12/2009 con la Banca Intesa San Paolo, filiale di Viale Gramsci n.41, Firenze.
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni impartite dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste contenute nella nota n.490 del 02/03/2009 che si allega quale parte integrante del presente provvedimento (all. 1);
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 112.505 e complessivamente mc. 2.250.100 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati e in perfetta efficienza.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta
Segue allegato