DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO Gestione dei Rifiuti
DETERMINAZIONE 21.01.2010, n. DR4/5:
Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante: “Norme in materia ambientale” e s.m.i. L.R. 19.12.07, n. 45. Ditta COCCIA AMBIENTE ITALIA S.R.L. – Sede legale: S.S. 80 – Loc. Villa Volpe – 64021 GIULIANOVA (TE). Determinazione dirigenziale n. DN3/206 del 24/06/08. Variante non sostanziale ai sensi dell’art. 45, comma 12 della L.R. n. 45/07 inerente il trattamento di veicoli a due ruote presso l’impianto di autodemolizione.
Il dirigente del servizio
Omissis
per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1) di prendere atto della modifica non sostanziale inerente l’impianto di autodemolizione della ditta COCCIA AMBIENTE ITALIA S.r.l. sita in Giulianova (TE) – S.S. 80 – Loc. Villa Volpe, autorizzato con Determinazioni n. DN3/1093 del 13/12/06 – DN7/107 del 17/11/05 – DN3/96 del 30/07/07, volturate con Determinazione DN3/206 del 24/06/08, consistente nel trattamento di veicoli a due ruote (ciclomotori) presso il proprio impianto per un quantitativo pari a n. 250 unità/anno in sostituzione di 50 autovetture/anno, nel rispetto della prescrizione dettata dall’ARTA, Dipartimento Provinciale di Teramo, nella nota prot. n. 5928/CA/DE del 13/07/09, qui di seguito riportata:
- La Ditta dovrà individuare un’area dedicata al deposito dei veicoli a due ruote prima del trattamento e dopo il trattamento all’interno rispettivamente del settore di conferimento del veicolo fuori uso e di deposito dei veicoli trattati;
e nel rispetto della prescrizione della Provincia di Teramo di cui alla nota prot. n. 210649 del 24/06/09 qui di seguito riportata:
- Si prescrive di individuare un’area idonea per il deposito dei ciclomotori;
2) di stabilire che la validità temporale del presente provvedimento è la stessa della precedente Determinazione dirigenziale n. DN3/1093 del 13/12/06, volturata con Determinazione n. DN3/206 del 24/06/08, di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
3) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
4) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
5) di richiamare la ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del DLgs. 152/06; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
- agli obblighi fissati agli articoli 34 e 35 della L.R. n. 45/07;
- al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
6) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.208, comma 13 del DLgs.152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo;
8) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del DLgs.152/06, copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
9) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta COCCIA AMBIENTE ITALIA S.r.l. – S.S. 80 – Loc. Villa Volpe – GIULIANOVA (TE);
10) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini