il dirigente del servizio

Visto il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale;

Vista la Legge Regionale 29/07/1998 n. 64 istitutiva dell’Agenzia Regionale Tutela Ambiente;

Vista la Legge Regionale 24 Novembre 2008, n. 17, avente ad oggetto “Norme regionali contenenti l’attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”;

Visto il Capo VI della succitata Legge. contenente la “Disciplina dell’approvazione dei progetti degli  impianti di depurazione delle acque reflue urbane”;

Visto in particolare l’art. 20 della stessa Legge che prevede al comma 1 che “i progetti dei nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane sono soggetti ad approvazione da parte della Regione” e definisce, nei successivi commi, la procedura autorizzativa;

Considerato che, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale citata, la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;

Vista la richiesta di approvazione del progetto di un nuovo impianto di depurazione di acque reflue urbane in loca. Ricopiano, inviata il 05/05/2009 n. 1533 dal comune di Farindola, contenente, in allegato, il progetto con gli elaborati richiesti dagli artt. 20 e 21 della L.R. 17/08;

Vista la nota del 13/05/2009, prot. n. RA/54489/09, del Servizio Acque e Demanio Idrico, con la quale, la richiesta del Comune di Farindola è stata inoltrata, per il parere di competenza, secondo la procedura definita dalla normativa regionale sopra descritta, all’ARTA Abruzzo;

Vista la richiesta di integrazione della documentazione trasmessa, inviata dall’ARTA Abruzzo al Comune interessato e al Servizio Acque e Demanio Idrico, con nota n. 13494 del 22/07/2009;

Vista la nota dell’ACA n. 18749 del 28/10/2009 con la quale la stessa ha trasmesso all’ARTA Abruzzo, e per conoscenza al Servizio Acque e Demanio Idrico, le integrazioni richieste;

Visto il parere tecnico favorevole del 14/01/2010, prot. n. 350, rilasciato dall’ARTA Abruzzo, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto delle prescrizioni dell’ARTA, riportate nel parere sopra citato ed in particolare:

1.   “dovrà essere prodotta una planimetria dettagliata dell’area di ubicazione dell’impianto di trattamento dei reflui con indicazione di recinzioni, pavimentazioni, vie di accesso, posizionamento dello scarico e del pozzetto fiscale, immediatamente a monte del punto di scarico, corredata dalle caratteristiche costruttive;

2.   dovrà essere presentata “una dichiarazione in merito all’inesistenza di ulteriori vincoli ambientali e paesistici oltre quelli già individuati (Beni architettonici e Ente Parco);

3.   dovrà essere presentata all’ARTA Abruzzo “una copia della Valutazione di incidenza”;

Preso atto della segnalazione dell’ARTA, riportate nel parere sopra citato ed in particolare:

“La scelta di effettuare lo scarico al suolo piuttosto che adducendo le acque fino al fiume Tavo, deriva da una enunciata impossibilità tecnica ed economica non completamente motivata. Tale idea progettuale è stata ritenuta condivisibile in relazione alla limitata portata dell’effluente. Il riferimento allo scarico in uscita dal depuratore, dichiarato conforme a quanto stabilito dalla L.R. 17/08 art. 6 Tabella C bis, non è applicabile al caso proposto in quanto riferito ad un corpo idrico superficiale”.

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

1.   di approvare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 17/08, il progetto dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane ubicato nel comune di Farindola, in località Ricopiano, allegato alla richiesta n. 1533 del 05/05/2010, inviata dal Comune stesso, ed integrato con nota n. 18749 del 28/10/2009 dell’ACA, sulla base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ;

2.   di subordinare l’approvazione di cui al punto 1. al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere tecnico dell’ARTA Abruzzo succitato, ed in particolare :

    “dovrà essere prodotta una planimetria dettagliata dell’area di ubicazione dell’impianto di trattamento dei reflui con indicazione di recinzioni, pavimentazioni, vie di accesso, posizionamento dello scarico e del pozzetto fiscale, immediatamente a monte del punto di scarico, corredata dalle caratteristiche costruttive;.

    dovrà essere presentata “una dichiarazione in merito all’inesistenza di ulteriori vincoli ambientali e paesistici oltre quelli già individuati (Beni architettonici e Ente Parco);

    dovrà essere presentata all’ARTA Abruzzo” una copia della Valutazione di incidenza”;

3.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. e di darne comunicazione al comune di Farindola, all’Azienda Consortile Acquedottistica di Pescara, all’ARTA Abruzzo, e alla Provincia di Pescara.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Ing. Bruno Fabiocchi

Segue allegato