DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Pescara, 20.01.2009 N° 07/2010 del Registro delle deliberazioni
IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi proprietari:
- razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
- interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
- definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
- attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
- introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;
Atteso che, in base all’art.4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui, tra l’altro, è stata nominata Sub Commissario la Dott.ssa Giovanna Baraldi con il compito di affiancamento del Commissario ad Acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;
Visto l’art. 7 E 7 bis della legge regionale n. 32/07 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce, tra l’altro, la sospensione dell’accreditamento istituzionale o quello predefinitivo nei confronti dei soggetti privati accreditati, ai sensi dell’art. 6 e delle strutture di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) della surrichiamata norma, nei cui confronti sia accertata una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita ad almeno tre mensilità consecutive;
Atteso che la Società “SAN.STEF.A.R. S.r.L.” non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente a decorrere dal mese di aprile 2009 ed inoltre non è in regola con il versamento dei contributi previdenziali da agosto 2009;
Considerato che la surrichiamata normativa prevede, altresì, che la Direzione Sanità (rectius Politiche della Salute) diffida il rappresentate legale della struttura interessata a provvedere al necessario adempimento ovvero a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un lasso di tempo che andrà determinato nell’atto di diffida e che non può comunque superare i sessanta giorni,
Vista la Raccomandata A.R. prot. n. 27974/DG4 del 18.12.2009 della Direzione Politiche della Salute – Servizio Assistenza Distrettuale Riabilitativa, Medicina Sociale ed Attività Sanitaria Territoriale – con la quale si è provveduto a diffidare il legale rappresentante della Società “SAN.STEF.A.R. S.r.L.” a provvedere, nel termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della diffida, alla corresponsione delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, a decorrere dal mese di aprile 2009, nonché al versamento degli oneri contributivi a decorrere da agosto 2009 ovvero a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine di giorni quindici;
Atteso che detta nota di diffida è pervenuta al legale rappresentate della Società “SAN.STEF.A.R. S.r.L.” in data 22 dicembre 2009 e che con la stessa detto rappresentante è stato preavvertito anche che il mancato adempimento agli obblighi retributivi e contributivi nei termini indicati comporta l’automatica sospensione dell’accreditamento;
Considerato che, nei termini indicati nell’atto di diffida, la Società in parola non ha comunicato di aver provveduto alla corresponsione delle retribuzioni spettanti al personale dipendente a decorrere dal mese di aprile 2009 nonché al versamento degli oneri contributivi né ha fatto pervenire eventuali giustificazioni o controdeduzioni;
Atteso che:
- in relazione a quanto previsto dall’art. 7 bis della L.R. 32/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, stante la situazione di irregolarità da parte della struttura privata di che trattasi nell’adempimento agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente a far data, rispettivamente dal mese di aprile 2009 e da agosto 2009, l’accreditamento predefinitivo è sospeso a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente atto;
- in base a quanto disposto dalla surrichiamata normativa, qualora la struttura non provveda alla regolarizzazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente, entro sei mesi dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento, l’accreditamento sarà automaticamente revocato;
Considerato, altresì, che, in base a quanto disposto dal 3° comma dell’art. 7 bis della L.R. 32/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la Società “SAN.STEF.A.R. S.r.L.” non può erogare, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento, prestazioni per conto del Servizio Sanitario. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario;
Rilevato che l’atto ha carattere di urgenza, in quanto occorre procedere tempestivamente alla sospensione dell’accreditamento in questione;
Tutto ciò premesso
per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate
DELIBERA
- è sospeso, dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento, l’accreditamento predefinitivo alla struttura privata “SAN.STEF.A.R. S.r.l.”. La sospensione opera sino alla regolarizzazione, da parte della struttura in parola, degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del proprio personale dipendente. Qualora la Società non provveda a detta regolarizzazione, entro sei mesi dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento, l’accreditamento predefinitivo sarà automaticamente revocato;
- la Società “SAN.STEF.A.R. S.r.l.” non può erogare, dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento, prestazioni per conto del Servizio Sanitario;
- eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario;
- di notificare il presente provvedimento alla Società “SAN.STEF.A.R. S.r.l.”, sita in Chieti, via dei Frentani 228, in persona del legale rappresentante Chiara Angelini;
- di trasmettere copia della presente deliberazione ai Direttori Generali delle USL della Regione Abruzzo per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
- di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione all’Agenzia Sanitaria Regionale;
- di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, al fine dell’emanazione del parere previsto nell’Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL SUB COMMISSARIO
Dott.ssa Giovanna Baraldi
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Gianni Chiodi
Segue allegato