IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

-    che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

-    che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all’art. 2, istituisce l’Albo Regionale delle cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, al medesimo Albo, delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

-    che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

-    che, nelle more dell’attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte, dal competente Servizio della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i. previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

Rilevato

-    che la L.R. 01 ottobre 2007, n 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;

-    che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;

-    che il comma 3 dell’art. 8 medesimo riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

Considerato

-    che il Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04, ha effettuato, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza, delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

-    che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto, per ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo, alle Camere di Commercio territorialmente competenti, il certificato storico di vigenza di iscrizione;

Considerato

-    che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate disposizioni, ha proceduto all’esame della documentazione trasmessa dalle suddette Camere di Commercio ed ha riscontrato l’inesistenza di notizie per quanto attinente alle cooperative di cui all’elenco allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

-    che, a seguito di controllo disposto dal competente Ufficio ed effettuato dagli Organismi istituzionali presso gli indirizzi delle sedi legali comunicati delle cooperative sociali medesime al momento della iscrizione all’Albo regionale, le stesse sono risultate sconosciute;

-    che, stante l’inerzia delle cooperative sociali in argomento nel non aver comunicato al competente Ufficio della Regione Abruzzo eventuali cessazioni attività, scioglimento o altra causa, ricorre la circostanza prevista nell’articolo 5 lett. d) della L.R. 38/04, che determina la cancellazione dall’albo regionale essendo venuti meno le condizioni ed i requisiti che avevano dato luogo alle rispettive iscrizioni;

Ritenuto pertanto di dover procedere, alla luce delle evidenziate risultanze:

-    alla cancellazione dall’Albo, delle cooperative sociali indicate nell’allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo, inviandone contestualmente copia alle Camere di Commercio competenti per territorio al fine di predisporne gli adempimenti conseguenti;

Ritenuto altresì, di precisare che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo equivale a notifica di cancellazione dall’Albo regionale, a norma dell’art. 7, L. 241/90, fatta salva, tuttavia, la facoltà da parte delle cooperative medesime, di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) successivi alla data della pubblicazione stessa,

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

determina

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1.   dare atto:

-    che il Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04 ha effettuato, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

-    che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto, per ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo, alle Camere di Commercio territorialmente competenti, il certificato storico di vigenza di iscrizione;

2.   dare atto, altresì,

-    che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate disposizioni, ha proceduto all’esame della documentazione trasmessa dalle suddette Camere di Commercio ed ha riscontrato l’inesistenza di notizie per quanto attinente alle cooperative di cui all’elenco allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

-    che, a seguito di controllo disposto dal competente Ufficio ed effettuato dagli Organismi istituzionali presso gli indirizzi delle sedi legali comunicati delle cooperative sociali medesime al momento della iscrizione all’Albo regionale, le stesse sono risultate sconosciute;

-    che, stante l’inerzia delle cooperative sociali in argomento nel non aver comunicato al competente Ufficio della Regione Abruzzo eventuali cessazioni attività, scioglimento o altra causa, ricorre la circostanza prevista nell’articolo 5 lett. d) della L.R. 38/04, che determina la cancellazione dall’albo regionale essendo venuti meno le condizioni ed i requisiti che avevano dato luogo alle rispettive iscrizioni;

4.   procedere:

-    alla cancellazione dall’Albo, delle cooperative sociali indicate nell’allegato elenco quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione

-    alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo, inviandone contestualmente copia alle Camere di Commercio competenti per territorio al fine di predisporne gli adempimenti conseguenti;

5.   precisare che, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, equivale notifica di cancellazione dall’Albo regionale, a norma dell’art. 7, L. 241/90, fatta salva, tuttavia, la facoltà da parte delle cooperative medesime, di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) successivi alla data della pubblicazione stessa;

Pescara, 26 gennaio 2010

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Aida Mastrogiovanni

Segue Allegato