IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

Visto in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

Vista la L.R. 3/3/2005 n. 13 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 DPR. 24/7/1977 n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991”, così come modificata dalla L.R. 47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia;

Vista l’istanza trasmessa in data 23/07/2008 dal Presidente della Fondazione CIAPI, con sede in Chieti Scalo, Viale Abruzzo n. 322, successivamente regolarizzata all’esito della produzione della documentazione prevista, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e la successiva iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

Visto l’Atto Costitutivo della Fondazione CIAPI con sede in Chieti Scalo del 18 aprile 2000, rep. n. 171800, racc. n. 35534, a rogito del dott. Pasquale Rozzi, Notaio in Pescara e lo Statuto, allegato “A” del medesimo atto;

Visto l’Atto di Deposito di Documento dell’11 dicembre 2008, rep. n. 216495, racc. n. 47994, a rogito del dott. Pasquale Rozzi, Notaio in Pescara e lo Statuto, allegato “A” del medesimo atto, già approvato con D.G.R. n. 943 del 9/08/2006;

Riconosciuta la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza sopra richiamata, atteso che le finalità della Fondazione CIAPI con sede in Chieti Scalo rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito della sola Regione Abruzzo;

Dato atto che nel corso delle Conferenze di Servizi, convocate ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 13/2005, è stata esaminata da parte delle competenti Strutture regionali della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive” e della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” la documentazione esibita dalla Fondazione CIAPI con sede in Chieti Scalo a corredo della domanda presentata e quella successivamente richiesta ad integrazione della medesima istanza;

Visto in particolare il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva tenutasi in data 3/09/2009 dal quale risulta il parere negativo espresso dai competenti Servizi “Bilancio” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive” e “Politiche della Transnazionalità, della Governance e della Qualificazione del Sistema Formativo” della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” per le rispettive motivazioni nello stesso riportate;

Considerato che con nota raccomandata del 10/09/2009 prot. n. RA/99577 il Servizio “Legislativo” della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia”, in qualità di Struttura organizzativa competente, ha provveduto, ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i,. a comunicare alla Fondazione CIAPI con sede in Chieti Scalo i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, assegnando alla stessa il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;

Considerato che con note raccomandate dell’1/10/2009 prot. n. RA/107951 e del 22/10/2009 prot. n. RA/116936 il predetto Servizio “Legislativo”, a seguito di apposite istanze da parte della Fondazione CIAPI con sede in Chieti Scalo, ha provveduto ad assegnare ulteriori termini per la presentazione di osservazioni;

Dato atto che i suddetti termini sono decorsi senza che la Fondazione CIAPI con sede in Chieti Scalo abbia presentato osservazioni al riguardo;

Accertato che, sulla base delle motivazioni sin qui espresse, non sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione CIAPI con sede in Chieti Scalo;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1)   di esprimere il diniego all’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata, in data 23/07/2008, dal Presidente della Fondazione CIAPI con sede in Chieti Scalo, Viale Abruzzo n. 322, per le considerazioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 3/09/2009 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2)   di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di notifica al presente atto all’interessato, ai sensi dell’art. 21 della L. 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di notifica del presente atto all’interessato, in base a quanto disposto dagli artt. 8 e seg. del D.P.R. 24/11/1991 n. 1199.

L’Aquila lì 29/12/2009

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi