Il Presidente della Regione Abruzzo
Commissario Delegato
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma I, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto “dichiarazione dell'eccezionale
rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici
che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n°87 in data 7 aprile 2009, recante ad
oggetto “dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali
eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009;
Visto l’art. 4, comma II, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che “ … omissis … alla realizzazione degli interventi di cui al comma I, lett.b), provvede il Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali … omissis …”;
Visto l’art. 2, comma 12-bis, del decreto legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui
si dispone che “I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, predispongono d’intesa
con il presidente della Regione Abruzzo -. Commissario delegato ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d’intesa con
quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del
territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne
la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo
un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo
anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma
Visto l’art. 14, comma 5-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che “I sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, d’intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L’attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d’intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e)”;
Vista in particolare l’OPCM n. 3784 del 25 giugno 2009 la quale, all’art. 2, stabilisce che: “per il necessario supporto alle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge, si avvale di una struttura tecnico-scientifica, di cui fanno parte cinque esperti dal medesimo designati nonché da personale comandato in numero di venti unità, appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad imprese a partecipazione pubblica, con oneri a proprio carico”;
Considerato necessario assicurare la sintesi delle strategie di ricostruzione e rilancio dell’area colpita dagli eventi sismici della Regione Abruzzo, la trasparenza e la compatibilità con la normativa vigente delle attività da svolgere, nonché il necessario supporto tecnico-amministrativo ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nella attività commissariale, con particolare riguardo ai seguenti profili:
a) compiti di carattere amministrativo inerenti le attività del Commissario Delegato, le comunicazioni istituzionali e di funzionamento verso tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione e quelle relative ai rapporti con i mezzi di comunicazione; nonché tutte le attività connesse al coordinamento delle donazioni ed altre liberalità, alla redazione, anche con la consulenza dei soggetti coinvolti, degli atti e provvedimenti di competenza del Commissario Delegato;
b) coordinamento delle attività di competenza delle rispettive direzioni regionali con quelle connesse alle funzioni del Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato;
c) coordinamento nelle fasi attuative e decisionali fra i consulenti incaricati dal Commissario Delegato e fra i diversi soggetti pubblici e privati che saranno a titolo politico e decisionale coinvolti nei processi propri della ricostruzione;
d) funzioni di coordinamento fra i diversi soggetti pubblici e privati che saranno a titolo tecnico e operativo coinvolti nei processi propri della ricostruzione, nonché di assistenza e vigilanza in materia di:
- ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili per la strategia;
- istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di pianificazione;
- istruttoria e proposta dei singoli progetti pubblici (inclusiva di una chiara identificazione degli obiettivi);
- tracciabilità, monitoraggio e trasparenza degli interventi;
- verifica dell’attuazione finanziaria e procedurale degli interventi da parte dei soggetti attuatori, individuazione delle criticità e disegno delle soluzioni.
Considerata la necessità di individuare un esperto con particolare qualificazione professionale, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera d) del precedente capoverso per i compiti di cui all’art. 2, comma 12 bis e all’art. 14, comma 5-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
Dato atto che, per i restanti compiti di cui alle lettere a), b) e c) si provvederà con apposito ulteriore provvedimento;
Visto il curriculum dell’arch. Gaetano Fontana;
Vista l’intesa fornita dal Sindaco dell’Aquila, con nota del 15 ottobre 2009 n. 1404;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa
1. L’arch. Gaetano Fontana, dirigente di prima fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di aspettativa senza assegni, è nominato esperto componente della struttura di cui in premessa.
2. L’arch. Gaetano Fontana è incaricato di svolgere i seguenti compiti:
a. assicurare, nella fase di avvio delle attività sopra indicate, il necessario supporto al Commissario delegato per lo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nei limiti in premessa specificati;
b. elaborare e proporre a questo Commissario la definizione organizzativa di una struttura tecnica di esperti idonea ad assicurare lo svolgimento dei compiti di coordinamento, assistenza e vigilanza in materia di:
- ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili per la strategia;
- istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di pianificazione;
- istruttoria e proposta dei singoli progetti pubblici (inclusiva di una chiara identificazione degli obiettivi);
- tracciabilità, monitoraggio e trasparenza degli interventi;
- verifica dell’attuazione finanziaria e procedurale degli interventi da parte dei soggetti attuatori, individuazione delle criticità e disegno delle soluzioni;
c. fornire la propria consulenza per l’elaborazione dei criteri e delle linee-guida necessari allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera b).
3. L’incarico decorre dalla data del presente provvedimento e termina il 31 dicembre 2009.
4. All’arch. Gaetano Fontana è attribuita la retribuzione corrispondente al trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza all’atto del collocamento in posizione di aspettativa senza assegni, pari a complessivi euro 163.520,63 annui lordi, da corrispondersi per tredici mensilità proporzionalmente al periodo di svolgimento delle prestazioni.
5. All’arch. Fontana compete inoltre un compenso a titolo di rimborso spese la cui quantificazione e disciplina di dettaglio è rimandata ad apposito atto di questo Commissario.
6. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, ivi compresi gli oneri previdenziali INPDAP-Stato a carico di questo Commissario, si farà fronte con le risorse previste dal combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 9, e 14, comma 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul portale ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila, lì 19 ottobre 2009
Il Presidente – Commissario Delegato
Dott. Gianni Chiodi