LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 5/2008 (Piano Sanitario Regionale 2008/2010) che prevede, al punto 3.1, che l’assetto del Sistema Sanitario Regionale sia il seguente:

1.   Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila (che raggruppa le attuali Aziende USL di Avezzano-Sulmona e L’Aquila);

2.   Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti (che raggruppa le attuali Aziende USL di Chieti e Lanciano-Vasto);

3.   Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara (attuale ASL 5);

4.   Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo (attuale ASL 6);

5.   Azienda Ospedaliera-Universitaria di L’Aquila;

6.   Azienda Ospedaliera-Universitaria di Chieti;

Considerato che la riferita normativa prevede, altresì, che le nuove ASL e AOU vengano istituite con atto formale entro il 31 dicembre 2009;

Visto l’art. 6, comma 1 lettera r-bis), del D.L. n. 39/2009, introdotto dalla legge di conversione n. 77/2009, che ha statuito la “sospensione dei procedimenti istitutivi dell’azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L’Aquila e dell’azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009”;

Visto l’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26.9.2009, con cui – modificando il punto 3, paragrafo 3.1. della richiamata legge regionale n. 5/2008 – si è stabilito, nell’ambito del procedimento di passaggio al nuovo assetto aziendale sopra descritto, che “La Giunta Regionale con proprio atto nomina, entro il 30 settembre 2009, due Commissari straordinari e quattro sub-commissari, scelti questi ultimi tra Dirigenti della Regione o di una ASL regionale che pongono in essere gli atti necessari per l’attivazione dell’Azienda Sanitaria Locale 1 e dell’Azienda Sanitaria Locale 2, anche al fine di predisporre gli strumenti di programmazione nei termini e con le modalità previste dalla L.R. n. 146/96”;

Vista la deliberazione n. 555 del 29 settembre 2009 con la quale la Giunta Regionale, in attuazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, ha provveduto a nominare i due Commissari Straordinari e i quattro sub-commissari;

Ritenuto di dover provvedere ad istituire con atto formale, in attuazione della normativa sopra richiamata, l’Azienda Sanitaria Locale 1 (mediante accorpamento delle attuali Aziende USL di Avezzano-Sulmona e di L’Aquila) e l’Azienda Sanitaria Locale 2 (mediante accorpamento delle attuali Aziende USL di Chieti e di Lanciano-Vasto), provvedendo, nel contempo, anche a ridenominare come Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara - l’attuale ASL 5 di Pescara e come Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo - l’attuale ASL 6 di Teramo;

Atteso che, al fine della istituzione delle Aziende Sanitarie Locali 1 e 2, si rende necessario indicare formalmente il nome delle nuove Aziende, la loro sede legale, il rispettivo rappresentante legale, la data di avvio delle attività come nuova Azienda, nonché precisare espressamente che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la ASL 1 subentra, di pieno diritto, in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, facente capo alle ASL di Avezzano-Sulmona e di L’Aquila e la ASL 2 parimenti subentra, di pieno diritto, in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, facente capo alle ASL di Chieti e di Lanciano-Vasto;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare come Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila l’Azienda scaturente dalla fusione della ASL di Avezzano-Sulmona con la ASL di L’Aquila e come Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti l’Azienda scaturente dalla fusione della ASL di Chieti con la ASL di Lanciano-Vasto;

Considerato, inoltre, di dover specificare che gli accorpamenti suddetti realizzano dei procedimenti di fusione in senso proprio;

Ritenuto, altresì, di fissare nella città di L’Aquila la sede legale della Azienda Sanitaria Locale 1 e nella città di Chieti la sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale 2, e di individuare nei Direttori Generali di dette Aziende i rispettivi rappresentanti legali che provvederanno a stabilire i relativi recapiti aziendali;

Precisato che il processo di fusione avrà efficacia dal 1° gennaio 2010 e che da tale data prende avvio l’attività delle nuove Aziende istituite, dovendo al contempo considerarsi soppresse le preesistenti ASL oggetto di fusione, estinta la loro personalità giuridica e decaduti di diritto, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 29/09/2009, i Commissari Straordinari e i sub-commissari nominati con detta delibera giuntale;

Precisato, inoltre, che dal 1° gennaio 2010 le nuove ASL subentreranno in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, facente capo alle Aziende che sono state accorpate e che dette nuove ASL dovranno procedere alle incombenze di legge all’uopo previste;

Ritenuto, inoltre, di dover stabilire che, a seguito della riferita fusione, a far data dal 1° gennaio 2010, devono ritenersi decaduti i Collegi Sindacali delle Aziende USL di Avezzano-Sulmona e Lanciano –Vasto e in attesa della costituzione dei nuovi Collegi Sindacali, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla istituzione delle nuove Aziende Sanitarie Locali 1 e 2, le relative funzioni sono assicurate, in via transitoria, dai componenti dei Collegi Sindacali delle ex Aziende USL capoluogo di provincia e precisamente di Chieti e di L’Aquila, che decadranno dal momento dell’insediamento dei nuovi Collegi;

Dato atto che sulla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla conformità della presente proposta di deliberazione alla legislazione vigente è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Regionale e del Dirigente del Servizio “Assetto Istituzionale e Organi Collegiali”;

A voti espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

-    a far data dal 1° gennaio 2010, sono istituite:

-    l’Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila, con sede legale nella città di L’Aquila, nella quale vengono accorpate le preesistenti Aziende USL di Avezzano-Sulmona (ex ASL 1) e di L’Aquila (ex ASL 4);

-    l’Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti, con sede legale nella città di Chieti, nella quale vengono accorpate le preesistenti Aziende USL di Chieti (ex ASL 2) e di Lanciano-Vasto (ex ASL 3);

-    i rappresentanti legali delle riferite due nuove Aziende vengono individuati nei rispettivi Direttori Generali che provvederanno ad stabilire i relativi recapiti aziendali;

-    l’attività delle nuove Aziende istituite prende avvio dal 1° gennaio 2010 e, dalla medesima data, devono considerarsi soppresse le preesistenti ASL oggetto di fusione, estinta la loro personalità giuridica e decaduti di diritto, così come previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 29.09.2009, i Commissari Straordinari e i sub-commissari nominati con detta delibera giuntale;

-    dal 1° gennaio 2010 le nuove ASL istituite subentreranno in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, facente capo alle Aziende che sono state accorpate e ad esse spetta provvedere alle incombenze di legge all’uopo previste;

-    ai fini dei rapporti con i terzi la fusione ha efficacia dal 1° gennaio 2010, data a partire dalla quale è soppressa la personalità giuridica delle preesistenti Unità Sanitarie Locali oggetto di fusione e le nuove Unità Sanitarie Locali provinciali subentrano alle stesse in tutti i rapporti giuridici;

-    i Direttori Generali subentrano nelle funzioni di Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative, riguardanti le gestioni degli esercizi 1994 e precedenti, delle USL soppresse dal 1995 e rientranti negli ambiti territoriali delle rispettive province;

-    a far data dal 1° gennaio 2010 decadono i Collegi Sindacali delle Aziende USL di Avezzano-Sulmona, e Lanciano –Vasto e in attesa della costituzione dei nuovi Collegi Sindacali, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla istituzione delle nuove Aziende Sanitarie Locali 1 e 2, le relative funzioni sono assicurate, in via transitoria, dai componenti dei Collegi Sindacali delle ex Aziende USL capoluogo di provincia e precisamente di Chieti e di L’Aquila, che decadranno a loro volta dal momento dell’insediamento dei nuovi Collegi;

-    a far data dal 1° gennaio 2010, l’attuale ASL di Pescara (ora USL 5) assume la denominazione di Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara;

-    a far data dal 1° gennaio 2010, l’attuale ASL di Teramo (ora USL 6) assume la denominazione di Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo;

-    di dare mandato al Servizio “Assetto Istituzionale e Organi Collegiali” della Direzione Politiche della Salute per gli adempimenti conseguenziali e connessi all’adozione del presente provvedimento.