La Giunta Regionale
Vista
Visto in particolare l’art. 7 della D.G.R. 12/04/2007, n. 351,
aggiunto dalla D.G.R. n. 760/2008, che prevede una procedura semplificata per
il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. lgs.
387/2003 nei confronti degli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a
20 KW e non superiore a 200 kW installati su elementi di arredo urbano e
viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai
sensi del D.M. 19/02/2007, in linea con quanto previsto dalle recenti
disposizioni nazionali che mirano ad incentivare la realizzazione degli
impianti fotovoltaici per incrementare l’efficienza energetica degli edifici;
Visto il punto 11 dell’allegato alla D.G.R. 12/08/2008 n. 760, di modifica della D.G.R.
n. 351/2007 e s.m.i., che prevede, tra gli obblighi della Ditta, quello “di
ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito
della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato
A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007) a stipulare una polizza fideiussoria
(bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune
interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto;
la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del
beneficiario”;
Preso atto che gli impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza complessiva non
superiore a 1 MW sono esclusi dalla Verifica di assoggettabilità , secondo
quanto previsto dall’allegato IV del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato
dall’art. 27 comma 43, lett. a), della L. 23/07/2009 n. 99;
Preso atto che la produzione e la cessione di energia elettrica
da fonti rinnovabili fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, del codice
civile e si considerano produttive di reddito agrario, secondo quanto previsto
dall’art. 1, comma 423, della L. 23/12/2005, n. 266 e s.m.i.;
Preso atto che con la circolare n. 32/E del 06/07/2009,
formulata sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero per le Politiche
agricole con nota prot. n. 3896 del 27/07/2008, la Agenzia delle Entrate ha
indicato i requisiti necessari per poter qualificare la produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica come produttiva di reddito agrario, prevedendo:
“1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
2. la produzione di
energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva,
può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei
seguenti requisiti: a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti
con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come
definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture
aziendali esistenti. b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola
(esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume
d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto
volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la
produzione di energia fotovoltaica; c) entro il limite di 1 MW per azienda, per
ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore
deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per
l’attività agricola”;
Tenuto conto che agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore
a 20 KWp si applica la disciplina della denuncia di inizio attività, secondo
quanto previsto dall’art. 12 comma 5 del D. Lgs. n. 387/2003 e dalla Tabella A
allegata allo stesso decreto;
Tenuto conto altresì che
gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 KWp e non
superiore a 200 KWp, non producono ulteriore impatto ambientale, anche
considerato che a decorrere dalla entrata in vigore della L. n. 99/2009 gli
impianti fotovoltaici, “a terra” e “non a terra”, di potenza non superiore a 1
MW sono esclusi dalla verifica di Assoggettabilità;
Tenuto conto che per gli imprenditori agricoli, la produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica costituisce attività agricola connessa
e il relativo reddito è qualificato come reddito agrario, anche oltre i 200KW,
nel caso in cui ricorre uno dei suddetti requisiti;
Considerata la necessità di ridurre gli ostacoli, anche
normativi, all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche
rinnovabili, nonché di razionalizzare e semplificare le procedure, in linea con
quanto previsto dalla normativa nazionale sopra citata;
Considerata la necessità di evitare, nel caso in cui la Ditta
abbia autonomamente acquisito i pareri necessari, che l’attivazione del procedimento unico di cui all’art. 12
del D. Lgs. n. 387/2003 possa ritardare i tempi di rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio degli impianti fotovoltaici “non a terra”,
degli impianti fotovoltaici “a terra” di potenza non inferiore a 20 KWp e non
superiore a 200 KWp, nonché, per i soli imprenditori agricoli, anche gli
impianti superiori ai 200 kWp purchè ricompresi nei criteri di “attività
agricola connessa” secondo quanto previsto dalla circolare della Agenzia delle
Entrate sopra riportata relativamente alla determinazione del reddito agrario
(par. 4 punto 2 lett. b) e c));
Ritenuto, relativamente ai limiti di potenza previsti per gli
impianti fotovoltaici “a terra”, di utilizzare il parametro di 200 KWp in
considerazione del fatto che l’art. 2, comma 150, lettera a), della L. 24
dicembre 2007, n. 244 “Finanziaria 2008”
prevede l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a
200 kW e di estendere il suddetto limite per i soli imprenditori agricoli nelle
fattispecie previste dalla suddetta circolare della Agenzia delle Entrate;
Ritenuto pertanto necessario estendere la procedura semplificata
prevista dal punto 7) della D.G.R. 12/04/2007 n. 351 e s.m.i. anche ai seguenti
impianti fotovoltaici:
- agli impianti
fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici
esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M.
19/02/2007 di potenza superiore a 200 KWp;
- agli impianti
fotovoltaici “a terra” di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 200
KWp;
- per i soli
imprenditori agricoli, agli impianti superiori ai 200 kWp purchè ricompresi nei
criteri di “attività agricola connessa” secondo quanto previsto dalla circolare
della Agenzia delle Entrate n. 32/E del 06/07/2009, relativamente alla
determinazione del reddito agrario derivante dalla produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica (par. 4 punto 2 lett. b) e c));
Ritenuto pertanto necessario modificare il punto 7) della D.G.R.
12/04/2007 n. 351 e s.m.i. al fine di estendere la procedura semplificata anche
ai suddetti impianti fotovoltaici;
Considerata altresì la necessità di prevedere, relativamente al
rimessa in pristino dello stato dei luoghi, che la Ditta è tenuta:
- per gli impianti
fotovoltaici “non a terra”, ad attuare tutte le azioni e gli oneri inerenti la
dismissione dell’impianto una volta cessata l’attività di produzione di energia
elettrica, dandone previa comunicazione alla Autorità Competente e ai Comuni
interessati;
- per gli impianti
fotovoltaici “a terra”, a ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale
vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi
dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007),
a stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o a versare un
deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2%
dell’investimento dell’intervento previsto, da effettuarsi contestualmente alla
comunicazione di inizio lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a
semplice richiesta scritta del beneficiario;
Ritenuto pertanto necessario sostituire l’allegato alla D.G.R.
12/08/2008 n. 760 recante “Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà” con l’allegato al presente
provvedimento recante “Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” , al fine di adeguarlo a tutto quanto sopra esposto;
Dato atto che il documento allegato al presente provvedimento,
recante “Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ne costituisce parte
integrante e sostanziale e che lo stesso è riferito alle sole istanze di
autorizzazione oggetto del presente provvedimento;
Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla
legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono
integralmente riportare e trascritte quanto segue:
1. di modificare la
D.G.R. 12/04/2007 n. 351 e s.m.i., sostituendo il punto 7) con il seguente:
“7) di stabilire
che gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 kWp. (agli impianti
di potenza inferiore al suddetto limite si applica la disciplina della denuncia
di inizio attività), installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle
superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture
edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del
D.M. 19/02/2007, gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a
20 kWp e non superiore a 200 kWp, nonché
per i soli imprenditori agricoli, anche gli impianti superiori ai 200 kWp
purchè ricompresi nei criteri di “attività agricola connessa” secondo quanto
previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 32/E del 06/07/2009,
relativamente alla determinazione del reddito agrario derivante dalla
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (par. 4 punto 2 lett. b)
e c)), si intendono autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in
via generale, nel caso in cui:
- la Ditta sia
proprietaria del sito interessato dall’impianto ovvero titolare di altro
diritto reale o personale di godimento compatibile;
- la Ditta sia
titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso
comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e
dell’esercizio dell’impianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi
livello;
- la Ditta
dichiari all’Autorità Competente - Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria, SINA di volersi avvalere della succitata autorizzazione unica
generalizzata trasmettendo all’Autorità Competente e ai Comuni ove è sito l’impianto specifica
autodichiarazione attestante, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti,
da redigere secondo il documento allegato al presente provvedimento recante
“Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.
La Ditta è tenuta: 1) a realizzare l’impianto e le opere
connesse in conformità al progetto definitivo approvato dalle Amministrazioni
competenti; 2) a rispettare le condizioni e prescrizioni formulate dalle
Amministrazioni competenti negli atti di assenso sopra citati; 3) ad iniziare i
lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio
dello stesso entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla
data in cui l’autorizzazione generalizzata inizia a produrre effetti, ai sensi
del punto 7 della DGR n. 351/2007 e s.m.i.; 4) a comunicare all’Autorità
Competente e ai Comuni interessati la data di inizio lavori nonché quella di
ultimazione; 5) ad inviare all’Autorità Competente e ai Comuni interessati ,
quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, certificato di collaudo redatto
dal direttore dei lavori attestante la
conformità dell’opera realizzata al progetto approvato e dal quale si evince il
rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al punto 2); 6) a
comunicare all’Autorità Competente e ai Comuni interessati, quindici giorni prima,
l’entrata in esercizio dell’impianto; 7) ad inviare all’Autorità Competente, a
mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di
funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché,
qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la
produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso; 8) a
comunicare immediatamente ai Comuni interessati e al Responsabile del
Procedimento, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti dell’impianto e
situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza; 9) a consentire al
personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso
all’impianto stesso, al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi
delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto; 10) per gli impianti
fotovoltaici non a terra, ad attuare tutte le azioni e gli oneri inerenti la
dismissione dell’impianto una volta cessata l’attività di produzione di energia
elettrica, dandone previa comunicazione alla Autorità Competente e ai Comuni
interessati; per gli impianti fotovoltaici a terra, a ripristinare lo stato dei
luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione
dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R.
351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007), a stipulare una polizza fideiussoria
(bancaria o assicurativa) o a versare un deposito cauzionale a favore del
Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento
previsto, da effettuarsi contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;
la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del
beneficiario; 11) a rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica,
prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli
aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate
dal presente atto. La Ditta è tenuta, in ogni caso, ad ottemperare agli
obblighi derivanti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente a
qualsiasi livello. L’autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal
trentesimo giorno successivo la consegna dell’autodichiarazione presso il
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA in Via Passolanciano 75,
Pescara. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto
funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni succitate, fanno
capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Il
mancato adempimento da parte della Ditta ad uno dei suddetti obblighi comporta
la decadenza dell’autorizzazione.
L’autorizzazione generalizzata ha durata triennale relativamente
alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga, e durata quinquennale
relativamente all’esercizio del medesimo.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generalizzata
all’esercizio dell’impianto, il proponente è tenuto a presentare allo Sportello
Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della
autorizzazione, autodichiarazione secondo lo schema allegato, aggiungendo
nell’oggetto la formula “Rinnovo autorizzazione generalizzata”. Ogni modifica
al progetto autorizzato in via generale deve essere preventivamente comunicata
allo Sportello Regionale per l’Energia.
E’ comunque facoltà della Ditta proponente avvalersi della
procedura non semplificata di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003, agli
effetti della costruzione e dell’esercizio degli impianti sopra citati, delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli
stessi nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale
o parziale o riattivazione e agli effetti del rinnovo dell’autorizzazione
unica”.
2. di approvare il
documento allegato al presente provvedimento recante “Allegato 1 –
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” che sostituisce integralmente
il documento allegato alla D.G.R. n. 760 del 12.8.2008 recante “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà”;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue allegato