La Giunta Regionale

Vista la D.G.R. 12 aprile 2007, n. 351: D.Lgs. 387/2003 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, così come modificata dalla D.G.R.  12/08/2008 n. 760;

Visto in particolare l’art. 7 della D.G.R. 12/04/2007, n. 351, aggiunto dalla D.G.R. n. 760/2008, che prevede una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 387/2003 nei confronti degli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KW e non superiore a 200 kW installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007, in linea con quanto previsto dalle recenti disposizioni nazionali che mirano ad incentivare la realizzazione degli impianti fotovoltaici per incrementare l’efficienza energetica degli edifici;

Visto il punto 11 dell’allegato alla D.G.R.  12/08/2008 n. 760, di modifica della D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i., che prevede, tra gli obblighi della Ditta, quello “di ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007)  a stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario”;

Preso atto che gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza complessiva non superiore a 1 MW sono esclusi dalla Verifica di assoggettabilità , secondo quanto previsto dall’allegato IV del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 27 comma 43, lett. a), della L. 23/07/2009 n. 99;

Preso atto che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 423, della L. 23/12/2005, n. 266 e s.m.i.;

Preso atto che con la circolare n. 32/E del 06/07/2009, formulata sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero per le Politiche agricole con nota prot. n. 3896 del 27/07/2008, la Agenzia delle Entrate ha indicato i requisiti necessari per poter qualificare la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica come produttiva di reddito agrario, prevedendo:

“1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;

2.   la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti. b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola”;

Tenuto conto che agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 KWp si applica la disciplina della denuncia di inizio attività, secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 del D. Lgs. n. 387/2003 e dalla Tabella A allegata allo stesso decreto;

Tenuto conto  altresì che gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 200 KWp, non producono ulteriore impatto ambientale, anche considerato che a decorrere dalla entrata in vigore della L. n. 99/2009 gli impianti fotovoltaici, “a terra” e “non a terra”, di potenza non superiore a 1 MW sono esclusi dalla verifica di Assoggettabilità;

Tenuto conto che per gli imprenditori agricoli, la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica costituisce attività agricola connessa e il relativo reddito è qualificato come reddito agrario, anche oltre i 200KW, nel caso in cui ricorre uno dei suddetti requisiti;

Considerata la necessità di ridurre gli ostacoli, anche normativi, all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, nonché di razionalizzare e semplificare le procedure, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale sopra citata;

Considerata la necessità di evitare, nel caso in cui la Ditta abbia autonomamente acquisito i pareri necessari, che l’attivazione del procedimento unico di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 possa ritardare i tempi di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti fotovoltaici “non a terra”, degli impianti fotovoltaici “a terra” di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 200 KWp, nonché, per i soli imprenditori agricoli, anche gli impianti superiori ai 200 kWp purchè ricompresi nei criteri di “attività agricola connessa” secondo quanto previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate sopra riportata relativamente alla determinazione del reddito agrario (par. 4 punto 2 lett. b) e c));

Ritenuto, relativamente ai limiti di potenza previsti per gli impianti fotovoltaici “a terra”, di utilizzare il parametro di 200 KWp in considerazione del fatto che l’art. 2, comma 150, lettera a), della L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Finanziaria 2008”  prevede l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e di estendere il suddetto limite per i soli imprenditori agricoli nelle fattispecie previste dalla suddetta circolare della Agenzia delle Entrate;

Ritenuto pertanto necessario estendere la procedura semplificata prevista dal punto 7) della D.G.R. 12/04/2007 n. 351 e s.m.i. anche ai seguenti impianti fotovoltaici:

-    agli impianti fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007 di potenza superiore a 200 KWp;

-    agli impianti fotovoltaici “a terra” di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 200 KWp;

-    per i soli imprenditori agricoli, agli impianti superiori ai 200 kWp purchè ricompresi nei criteri di “attività agricola connessa” secondo quanto previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 32/E del 06/07/2009, relativamente alla determinazione del reddito agrario derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (par. 4 punto 2 lett. b) e c));

Ritenuto pertanto necessario modificare il punto 7) della D.G.R. 12/04/2007 n. 351 e s.m.i. al fine di estendere la procedura semplificata anche ai suddetti impianti fotovoltaici;

Considerata altresì la necessità di prevedere, relativamente al rimessa in pristino dello stato dei luoghi, che la Ditta è tenuta:

-    per gli impianti fotovoltaici “non a terra”, ad attuare tutte le azioni e gli oneri inerenti la dismissione dell’impianto una volta cessata l’attività di produzione di energia elettrica, dandone previa comunicazione alla Autorità Competente e ai Comuni interessati;

-    per gli impianti fotovoltaici “a terra”, a ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007), a stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o a versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto, da effettuarsi contestualmente alla comunicazione di inizio lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

Ritenuto pertanto necessario sostituire l’allegato alla D.G.R. 12/08/2008 n. 760 recante “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” con l’allegato al presente provvedimento recante “Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” , al fine di adeguarlo a tutto quanto sopra esposto;

Dato atto che il documento allegato al presente provvedimento, recante “Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ne costituisce parte integrante e sostanziale e che lo stesso è riferito alle sole istanze di autorizzazione oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte quanto segue:

1.   di modificare la D.G.R. 12/04/2007 n. 351 e s.m.i., sostituendo il punto 7) con il seguente:

“7) di stabilire che gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 kWp. (agli impianti di potenza inferiore al suddetto limite si applica la disciplina della denuncia di inizio attività), installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007, gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 kWp e non superiore a 200  kWp, nonché per i soli imprenditori agricoli, anche gli impianti superiori ai 200 kWp purchè ricompresi nei criteri di “attività agricola connessa” secondo quanto previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 32/E del 06/07/2009, relativamente alla determinazione del reddito agrario derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (par. 4 punto 2 lett. b) e c)), si intendono autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in via generale, nel caso in cui:

-    la Ditta sia proprietaria del sito interessato dall’impianto ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile;

-    la Ditta sia titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e dell’esercizio dell’impianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello;

-    la Ditta dichiari all’Autorità Competente - Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA di volersi avvalere della succitata autorizzazione unica generalizzata trasmettendo all’Autorità Competente e ai Comuni  ove è sito l’impianto specifica autodichiarazione attestante, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, da redigere secondo il documento allegato al presente provvedimento recante “Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

La Ditta è tenuta: 1) a realizzare l’impianto e le opere connesse in conformità al progetto definitivo approvato dalle Amministrazioni competenti; 2) a rispettare le condizioni e prescrizioni formulate dalle Amministrazioni competenti negli atti di assenso sopra citati; 3) ad iniziare i lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data in cui l’autorizzazione generalizzata inizia a produrre effetti, ai sensi del punto 7 della DGR n. 351/2007 e s.m.i.; 4) a comunicare all’Autorità Competente e ai Comuni interessati la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione; 5) ad inviare all’Autorità Competente e ai Comuni interessati , quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori  attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al punto 2); 6) a comunicare all’Autorità Competente e ai Comuni interessati, quindici giorni prima, l’entrata in esercizio dell’impianto; 7) ad inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso; 8) a comunicare immediatamente ai Comuni interessati e al Responsabile del Procedimento, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti dell’impianto e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza; 9) a consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso, al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto; 10) per gli impianti fotovoltaici non a terra, ad attuare tutte le azioni e gli oneri inerenti la dismissione dell’impianto una volta cessata l’attività di produzione di energia elettrica, dandone previa comunicazione alla Autorità Competente e ai Comuni interessati; per gli impianti fotovoltaici a terra, a ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007), a stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o a versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto, da effettuarsi contestualmente alla comunicazione di inizio lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario; 11) a rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto. La Ditta è tenuta, in ogni caso, ad ottemperare agli obblighi derivanti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente a qualsiasi livello. L’autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo la consegna dell’autodichiarazione presso il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA in Via Passolanciano 75, Pescara. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni succitate, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Il mancato adempimento da parte della Ditta ad uno dei suddetti obblighi comporta la decadenza dell’autorizzazione.

L’autorizzazione generalizzata ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga, e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generalizzata all’esercizio dell’impianto, il proponente è tenuto a presentare allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione, autodichiarazione secondo lo schema allegato, aggiungendo nell’oggetto la formula “Rinnovo autorizzazione generalizzata”. Ogni modifica al progetto autorizzato in via generale deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Regionale per l’Energia.

E’ comunque facoltà della Ditta proponente avvalersi della procedura non semplificata di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003, agli effetti della costruzione e dell’esercizio degli impianti sopra citati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o riattivazione e agli effetti del rinnovo dell’autorizzazione unica”.

2.   di approvare il documento allegato al presente provvedimento recante “Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” che sostituisce integralmente il documento allegato alla D.G.R. n. 760 del 12.8.2008 recante “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;

3.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue allegato