LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 4 del 24.03.2009 recante “Principi generali in materia di riordino degli Enti Regionali”;

Visto in particolare l’art. 11 della predetta L.R. 4/09 che, “nelle more dell’approvazione delle singole leggi di riordino, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio il quale ne dà immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari, può disporre il commissariamento degli organi amministrativi di vertice, collegiali ed individuali, degli enti per i quali si procede al riordino, facendo ricorso, ove possibile, al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e no economici”;

Visto l’art. 26 della L.R. n. 6 del 30.04.2009 riguardante “disposizioni urgenti per il contenimento della spesa per il personale e per i rapporti di lavoro flessibili e/o atipici degli enti, aziende, agenzie e degli altri organismi dipendenti della Regione”;

Vista la nota circolare Prot. RA/71524/SQ2 del 01.07.2009 a firma congiunta del Presidente la Giunta Regionale e dei Componenti della G.R preposti al Controllo Ispettivo Contabile e alle Risorse Umane e Strumentali;

Considerato che, in armonia con il principio della riduzione dei costi in materia di spese di personale disposto dalla normativa nazionale e in linea con la politica regionale di complessivo contenimento dei costi, questa Amministrazione regionale sta attuando un programma di riorganizzazione dell’Ente che prevede, tra l’altro, una riduzione delle spese relative al personale compresa la dirigenza che complessivamente potrebbe attestarsi intorno al 15% nel corso del triennio 2010-2012 al fine di rientrare, tra l’altro, nei parametri di virtuosità che il Governo sta definendo a livello nazionale;

Atteso che la Regione Abruzzo intende dare applicazione all’istituto “dell’esonero” di cui all’art. 72 del D.L. 112/2008, così come convertito con Legge 133/2008 e successive modificazioni secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con Legge Regionale di recepimento nonché all’applicazione del comma 11 del succitato art. 72 del D.L. 112/2008 relativo alla “risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del contratto individuale”, anche del personale dirigenziale, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente;

Ritenuto necessario procedere ad emanare le direttive per gli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale in materia di organizzazione e di politiche del personale al fine di rispettare la disciplina attualmente vigente in materia di spesa di personale per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità così come prevista dall’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) come modificato ed integrato dal comma 120 dell’art. 3 della Finanziaria 2008 e dall’art. 76 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/08;

Considerato, peraltro, che oltre agli enti individuati dai citati artt. 55 e 56 dello Statuto i cui bilanci sono approvati con legge  al pari del bilancio regionale a cui essi debbono essere allegati, l’art. 47 della L.R. 25.3.2002, n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” individua espressamente anche altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti per i quali la Regione appresta, annualmente, trasferimenti di risorse a vario titolo e, in alcuni casi, finanche per assicurare il pareggio economico e finanziario dei rispettivi bilanci;

Che, inoltre, l’art. 19 del  decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto alcune disposizioni in materia di assunzioni e contenimento del costo del lavoro anche per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, assoggettandole agli stessi divieti o limitazioni stabiliti per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Preso atto che  l’art. 26 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (legge finanziaria regionale) ha già previsto la possibilità di emanare atti di indirizzo finalizzati al contenimento delle spese per il personale sia per le società partecipate di cui all’art. 57 dello Statuto e sia per gli altri organismi dipendenti dalla Regione in qualunque forma costituiti;

Ritenuto, in relazione alla specificità degli ordinamenti delle società partecipate e alla variegata ampiezza degli altri organismi dipendenti dalla Regione, di dover rinviare a successivo atto deliberativo la concreta individuazione degli enti e società di cui trattasi nonché l’adozione di  atti di indirizzo a cui dovranno uniformarsi gli stessi;   

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione “Risorse Umane e Strumentali”, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

-     di emanare le seguenti direttive rivolte agli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale in materia di organizzazione e di politiche del personale:

1.   Rideterminazione delle dotazione organiche le quali, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 6/2009, devono essere sottoposte all’autorizzazione della Giunta Regionale per il tramite delle Direzioni Regionali a cui gli enti interessati fanno riferimento seguendo l’iter procedurale previsto nella nota nota circolare Prot. RA/71524/SQ2 del 01.07.2009. La rideterminazione delle piante organiche dovrà tendere alla riduzione delle spese per il personale compresa la dirigenza del 15% nel corso del triennio 2010-2012;

2.   Predisposizione da parte dei Commissari straordinari degli Enti oggetto di gestione commissariale, degli organi amministrativi di vertice, collegiali ed individuali, di proposte di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture amministrative e burocratiche attraverso la rideterminazione delle  relative dotazioni organiche ed invio delle stesse, per il tramite delle Direzioni Regionali a cui gli enti interessati fanno riferimento, alla Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo Contabile” e alla Direzione “Risorse Umane e Finanziarie.” Le Suddette Strutture, verificate le compatibilità finanziarie e il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, provvedono ad espletare gli adempimenti previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, per la definitiva approvazione delle dotazioni organiche con atto della Giunta regionale;

3.   Ricorso a processi di mobilità tra gli enti, compresi quelli di cui alla lett. b art. 3 della L.R. n. 4 del 24.03.2009, ai quali il presente provvedimento è diretto, sia in caso di esubero che su base volontaria fermo restando il principio della invarianza di spesa per il personale nell’ambito della finanza regionale;

4.   Ricorso all’istituto “dell’esonero” di cui all’art. 72  del D.L. 112/2008, così come convertito con Legge 133/2008 secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con Legge Regionale di recepimento nonché l’applicazione di quanto disposto al comma 11 del succitato art. 72 del D.L. 112/2008 relativo alla “risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del contratto individuale”, anche del personale dirigenziale, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni;

5.   Assunzione di personale a tempo indeterminato, previa autorizzazione, per gli Enti non commissariati, della relativa dotazione organica da parte della Giunta regionale, con appositi successivi atti nel rispetto del contenuto di cui alla nota circolare Prot. RA/71524/SQ2 del 01.07.2009;

6.   Esperimento di procedure di reclutamento a tempo determinato per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, nel testo modificato dall’art. 49 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e s.m.i. recante l’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dalla nota circolare Prot. RA/71524/SQ2 del 01.07.2009. Le assunzioni di personale a tempo determinato dovranno avere la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse proprie di ciascun ente con una conseguente ed indispensabile riduzione delle spese relative alle collaborazioni coordinate e continuative;

-    di demandare al Dirigente del Servizio “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane” la notifica del presente provvedimento a tutte le Direzioni interessate cui gli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale fanno riferimento;

-    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet www.regione.abruzzo.it.

-    di inviare a successivo apposito provvedimento amministrativo la concreta individuazione degli enti e società di cui trattasi nonché l’adozione di atti di indirizzo a cui dovranno uniformarsi gl stessi.