Premesso che si rende necessario, al fine di evitare il blocco
delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti
non pericolosi, prendere provvedimenti urgenti e per un periodo di tempo
limitato necessario all’adeguamento in corso di definizione del quadro
normativo nazionale in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica;
Considerato che l’art. 5, comma 1-bis, della legge 27.02.2009,
n. 13, “Conversione in legge, con
modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”,
pubblicata sulla G.U. 28.02.2009, n.
Considerato che la legge 27.02.2009, n. 13, all’art. 5, comma 1
bis), ha previsto anche la possibilità di richiedere una proroga delle
disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per le discariche
classificate per “rifiuti non pericolosi”
sino al 31.12.2009, previo assenso del MATTM, su richiesta della Regione
interessata;
Richiamata la nota del MATTM prot.n. 13514/QdV/DI/V del
26.06.2009, avente per oggetto: “Discariche
di rifiuti richiesta di proroga ai sensi del decreto-legge 30.12.2008, n. 208,
convertito con legge 27.02.2009, n.
Richiamata la circolare del MATTM prot.n. U. prot.Gab. n.14963
del 30.06.2009, inviata a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento
e Bolzano, inerente: “Smaltimento dei
rifiuti urbani in discarica: problematiche e dubbi interpretativi”, con la
quale lo stesso ministero ha disposto le diverse modalità di smaltimento dei
rifiuti in determinate discariche per rifiuti non pericolosi della regione;
Visto il D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei
rifiuti in discarica”;
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed
integrazioni, Parte IV;
Vista la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984
ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
Vista la direttiva del 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa
alle discariche dei rifiuti;
Visto il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
Vista
Visto il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione
e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il
rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai
sensi dell’art. 1, comma 2;
Considerato che, il divieto del conferimento in discarica dei
rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg, è stato posticipato al 31.12.2010 dal comma
1, lett. p) dell’art. 15 della legge n. 166 del 20.11.2009;
Atteso che l’entrata in vigore dei limiti previsti dal D.M.
3.08.2005, pone notevoli problematiche per il conferimento in discarica di
rifiuti derivanti dai trattamenti operati sui rifiuti solidi urbani ed alcune
frazioni assimilabili per composizione ai rifiuti solidi urbani, in particolar
modo per il parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto), tale da non consentire
un corretto smaltimento degli stessi;
Richiamata
Considerato che l’impiantistica di trattamento operante, seppur
in linea con le migliori tecniche disponibili e con le disposizioni di cui alla
L.R. 45/07 e s.m.i., non consente il rispetto del limite del parametro DOC
previsto dalla Tab. 5 del D.M. 3.08.2005 per i rifiuti prodotti da avviare allo
smaltimento finale in discarica;
Rilevato, sotto altro profilo, che la problematica connessa
all’applicazione del D.M 3.08.2005, è stata, altresì, trattata anche in altre
realtà regionali, pervenendo a soluzioni differenti ed in linea con le
specifiche contingenze territoriali, vedasi ad esempio
Richiamata
Richiamata la nota prot.n. CSR 0005613 P-2 17.4.14 del
15.12.2009, acquisita alla Regione Abruzzo – Servizio di delegazione di Roma
con prot.n. 3918 – II – 2 – 7, con la
quale è stato trasmesso il testo di modifica al Decreto del Ministro
dell’Ambiente 3 agosto 2005, recante «Definizione
dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», in attesa di parere
in sede di Conferenza Stato-Regioni, esclude esplicitamente il limite di
concentrazione per il parametro DOC per alcune tipologie di rifiuto di cui alla
Tab. 5 “Limiti di concentrazione
nell’eluato per l’accettabilità in discariche dei rifiuti non pericolosi”,
come da elenco che segue:
a. Fanghi prodotti
dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici
dell’elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705,
fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta
e cartone (codici dell’elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307,
030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle
acque reflue urbane (codice dell’elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi
delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a
ridurne in modo consistente l’attività biologica;
b. Fanghi
individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220,
050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506,
190812, 190814, 190902, 180903,191304, 191306, purché trattati mediante
processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze
organiche;
c. Rifiuti prodotti
dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 190801 e
190802;
d. Rifiuti della
pulizia delle fognature (200306);
e. Rifiuti prodotti
dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell’elenco europeo dei rifiuti 200141;
f. Rifiuti
derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai
codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice
190501;
g. Rifiuti
derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici
190503, 190604 e 190606 purché sia
garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui
all’articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione
dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000
mgO2/KgSVh.
Atteso che nella riunione del 3.08.2009, convocata dal Servizio
Gestione Rifiuti, nella quale hanno partecipato Enti, Consorzi comprensoriali
rifiuti, ARTA, ..etc., sono state approfondite le diverse problematiche di
carattere tecnico-giuridico e gestionale di applicazione dei “criteri di
ammissibilità” dei rifiuti in discarica, il cui verbale è agli atti del
Servizio Gestione Rifiuti e nella quale si è valutata positivamente la
necessità dell’adozione di un provvedimento, comunque necessario per evitare
blocchi alla attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, nelle more
dell’entrata in vigore delle modifiche al D.M. 3.08.2005;
Visto, altresì, il verbale di riunione del 29.12.2009 tra
Regione Abruzzo (SGR) e rappresentanti dell’ARTA Abruzzo – Direzione centrale,
Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello
stesso, nel quale si è ribadita la necessità dell’adozione di provvedimenti
idonei a superare le criticità evidenziate;
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante
misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente”;
Vista
Vista
Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione
Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità
del presente provvedimento;
Udita la relazione del Componente
Vista
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di Disporre dalla data di approvazione del presente provvedimento e sino all’entrata in vigore del provvedimento di modifica del DM 3 agosto 2005, il conferimento in discarica dei seguenti rifiuti, escludendo il rispetto del limite di concentrazione per il parametro del Carbonio Organico Disciolto (DOC):
a. Fanghi
prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai
codici dell’elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603,
020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di
polpa carta e cartone (codici dell’elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302,
030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal
trattamento delle acque reflue urbane (codice dell’elenco europeo dei rifiuti
190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante
processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica;
b. Fanghi
individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220,
050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506,
190812, 190814, 190902, 180903,191304, 191306, purché trattati mediante
processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze
organiche;
c. Rifiuti
prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 190801 e
190802;
d. Rifiuti
della pulizia delle fognature (200306);
e. Rifiuti
prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell’elenco europeo dei rifiuti 200141;
f. Rifiuti
derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai
codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice
190501;
g. Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606 purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all’articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO2/KgSVh.
2. di Stabilire, ai
soli fini statistici e conoscitivi, che con cadenza trimestrale i gestori degli
impianti di smaltimento finale interessati, trasmettano all’ARTA – Direzione
centrale, i dati dei valori determinati in ingresso per ciascuna tipologia dei
rifiuti sopraccitati sia per il parametro DOC che, limitatamente ai CER 190503
– 190604 – 190606, anche il parametro riferito all’Indice di Respirazione
Dinamico (IRD);
3. di Incaricare il
Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti
tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
4. di Inviare il
presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo,
all’ARTA Direzione centrale (con invito a
trasmettere il provvedimento ai vari Dipartimenti provinciali), all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, presso
5. di Disporre che
il presente atto venga pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;