LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che si rende necessario, al fine di evitare il blocco delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti non pericolosi, prendere provvedimenti urgenti e per un periodo di tempo limitato necessario all’adeguamento in corso di definizione del quadro normativo nazionale in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

Considerato che l’art. 5, comma 1-bis, della legge 27.02.2009, n. 13, “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, pubblicata sulla G.U. 28.02.2009, n. 49, ha prorogato il regime transitorio di cui all’art. 17 del D.Lgs. 36/03 al 30 giugno 2009, consentendo sino a tale data il conferimento dei rifiuti in discarica con le modalità previste per le singole categorie dalla deliberazione  C.I. 27 luglio 84;

Considerato che la legge 27.02.2009, n. 13, all’art. 5, comma 1 bis), ha previsto anche la possibilità di richiedere una proroga delle disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per le discariche classificate per “rifiuti non pericolosi” sino al 31.12.2009, previo assenso del MATTM, su richiesta della Regione interessata;

Richiamata la nota del MATTM prot.n. 13514/QdV/DI/V del 26.06.2009, avente per oggetto: “Discariche di rifiuti richiesta di proroga ai sensi del decreto-legge 30.12.2008, n. 208, convertito con legge 27.02.2009, n. 13, acquisita al SGR con nota prot.n. 11635/DR4 del 29.06.2009, con la quale sono state concesse dal MATTM deroghe, sino al 31.12.2009 per lo smaltimento dei rifiuti in discariche della Regione Abruzzo;

Richiamata la circolare del MATTM prot.n. U. prot.Gab. n.14963 del 30.06.2009, inviata a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, inerente: “Smaltimento dei rifiuti urbani in discarica: problematiche e dubbi interpretativi”, con la quale lo stesso ministero ha disposto le diverse modalità di smaltimento dei rifiuti in determinate discariche per rifiuti non pericolosi della regione;

Visto il D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni, Parte IV;

Vista la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;

Vista la direttiva del 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti;

Visto il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa   alle discariche di rifiuti”;

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/Ce e 2003/87/Ce;

Visto il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’art. 1, comma 2;

Considerato che, il divieto del conferimento in discarica dei rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg, è stato posticipato al 31.12.2010 dal comma 1, lett. p) dell’art. 15 della legge n. 166 del 20.11.2009;

Atteso che l’entrata in vigore dei limiti previsti dal D.M. 3.08.2005, pone notevoli problematiche per il conferimento in discarica di rifiuti derivanti dai trattamenti operati sui rifiuti solidi urbani ed alcune frazioni assimilabili per composizione ai rifiuti solidi urbani, in particolar modo per il parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto), tale da non consentire un corretto smaltimento degli stessi;

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009, avente ad oggetto: “L.R. 19.12.2007 n° 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. – art. 4 comma 1 lett. v) Autorizzazione sino al 31.12.2009 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi” con la quale si è, altresì, delineato lo scenario di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati nella Regione Abruzzo;

Considerato che l’impiantistica di trattamento operante, seppur in linea con le migliori tecniche disponibili e con le disposizioni di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., non consente il rispetto del limite del parametro DOC previsto dalla Tab. 5 del D.M. 3.08.2005 per i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento finale in discarica;

Rilevato, sotto altro profilo, che la problematica connessa all’applicazione del D.M 3.08.2005, è stata, altresì, trattata anche in altre realtà regionali, pervenendo a soluzioni differenti ed in linea con le specifiche contingenze territoriali, vedasi ad esempio la DGR 7.08.2009, n. 8/10099 della Regione Lombardia, richiamata nel presente provvedimento;

Richiamata la Circolare U.prot.GAB.2009 - 0014963 del 30 giugno 2009, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), rispondendo ai quesiti circa le svariate problematiche e dubbi interpretativi avanzati da tute le Regioni in materia sia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani che di criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell’ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica, invita le Regioni ad «adottare tutte le iniziative necessarie in termini di attuazione della pianificazione, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani e ad attivarsi con la massima tempestività per evitare il configurarsi di situazioni di paralisi nello smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti sopra menzionate»;

Richiamata la nota prot.n. CSR 0005613 P-2 17.4.14 del 15.12.2009, acquisita alla Regione Abruzzo – Servizio di delegazione di Roma con  prot.n. 3918 – II – 2 – 7, con la quale è stato trasmesso il testo di modifica al Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», in attesa di parere in sede di Conferenza Stato-Regioni, esclude esplicitamente il limite di concentrazione per il parametro DOC per alcune tipologie di rifiuto di cui alla Tab. 5 “Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche dei rifiuti non pericolosi”, come da elenco che segue:

a.   Fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell’elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell’elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica;

b.   Fanghi individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 180903,191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

c.   Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici  dell’elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;

d.   Rifiuti della pulizia delle fognature (200306);

e.   Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice  dell’elenco europeo dei rifiuti 200141;

f.    Rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;

g.   Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606 purché  sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all’articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO2/KgSVh.

Atteso che nella riunione del 3.08.2009, convocata dal Servizio Gestione Rifiuti, nella quale hanno partecipato Enti, Consorzi comprensoriali rifiuti, ARTA, ..etc., sono state approfondite le diverse problematiche di carattere tecnico-giuridico e gestionale di applicazione dei “criteri di ammissibilità” dei rifiuti in discarica, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e nella quale si è valutata positivamente la necessità dell’adozione di un provvedimento, comunque necessario per evitare blocchi alla attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, nelle more dell’entrata in vigore delle modifiche al D.M. 3.08.2005;

Visto, altresì, il verbale di riunione del 29.12.2009 tra Regione Abruzzo (SGR) e rappresentanti dell’ARTA Abruzzo – Direzione centrale, Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale si è ribadita la necessità dell’adozione di provvedimenti idonei a superare le criticità evidenziate;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “ Norme per la Gestione Integrata dei Rifiuti “ e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 23.06.2006, n. 22 inerente: “Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti  Abruzzo” che ha approvato il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, cosiddetto “Programma RUB”, in fase di attuazione e verifica dei provvedimenti adottati dai soggetti competenti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Vista la L.R. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di Disporre dalla data di approvazione del presente provvedimento e sino all’entrata in vigore del provvedimento di modifica del DM 3 agosto 2005, il conferimento in discarica dei seguenti rifiuti, escludendo il rispetto del limite di concentrazione per il parametro del Carbonio Organico Disciolto (DOC):

a.   Fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell’elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell’elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica;

b.   Fanghi individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 180903,191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

c.   Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici  dell’elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;

d.   Rifiuti della pulizia delle fognature (200306);

e.   Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice  dell’elenco europeo dei rifiuti 200141;

f.    Rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;

g.   Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606 purché  sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all’articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO2/KgSVh.

2.   di Stabilire, ai soli fini statistici e conoscitivi, che con cadenza trimestrale i gestori degli impianti di smaltimento finale interessati, trasmettano all’ARTA – Direzione centrale, i dati dei valori determinati in ingresso per ciascuna tipologia dei rifiuti sopraccitati sia per il parametro DOC che, limitatamente ai CER 190503 – 190604 – 190606, anche il parametro riferito all’Indice di Respirazione Dinamico (IRD);

3.   di Incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

4.   di Inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA Direzione centrale (con invito a trasmettere il provvedimento ai vari Dipartimenti provinciali), all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

5.   di Disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;