Premesso che il D.Lgs 3 Aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i., ha abrogato il D.Lgs.22/97 (cd. “Decreto Ronchi”) ed ha introdotto,
alla Parte IV, modifiche alla legislazione in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati;
Visto l’art. 208, comma 11, lett.
g) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che prevede: “le
garanzie finanziarie .. omissis .. devono
essere presentate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio
dell’impianto, a tal fine le garanzie
finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla
chiusura, dovranno essere prestate
conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs 13.01.2003, n.
Vista
Richiamata
Richiamata altresì,
Ribadito che l’art. 65, comma 3 “Disposizioni transitorie e finali” della
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede che: ”le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei
rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in
attuazione della presente legge”;
Ritenuto che in merito alle
disposizioni di cui alla DGR n. 790 del 03.08.07, in adempimento alle
disposizioni di cui all’art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i., occorre introdurre
alcune modifiche ed integrazioni alle stesse ed in particolare prevedendo
l’esonero dalla presentazione delle garanzie per attività con modeste capacità
per quantitativi e/o minimo impatto ambientale;
Considerato che si rende
necessario:
1. aggiornare i riferimenti normativi regionali contenuti nella DGR n. 790 del 03.08.07 e relativi
Allegati, alla nuova disciplina attualmente vigente rappresentata dalla L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i., che ha abrogato
2. prevedere un’ulteriore modalità di presentazione delle garanzie
con una polizza fideiussoria rilasciata
da Società di intermediazione finanziaria
regolarmente iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex
art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.);
3. prevedere nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad un
impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, di prestare
un’unica garanzia che comprenda tutte le operazioni autorizzate;
4. abbattere l’onerosità dei parametri di riferimento per le garanzie
da prestare per alcune attività di recupero-riciclo dei materiali < 1 t/a, caratterizzate da basso
impatto ambientale per la quantità dei rifiuti movimentati e per la tipologia
delle attività e degli impianti, a seguito di osservazioni di associazioni
produttive e singoli operatori, pubblici e privati ed al fine di agevolare le
stesse attività coerentemente alle finalità delle disposizioni comunitarie e
nello specifico della L.R. 45/07 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto, di modificare
ai sensi dell’art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i.,
- Allegato A contenente: “Criteri generali riguardanti la
prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti”;
- Allegato B contenente: “Schema di condizioni contrattuali per la
costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli
obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o
recupero di rifiuti ai sensi del DLgs.152/06 e successive modifiche ed
integrazioni” ;
- Allegato C contenente: “Schema di polizza bancaria o
fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e
del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti
contaminati”;
- Allegato D contenente: “Schema di condizioni contrattuali per la
costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei
gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche” ;
- Allegato E contenente: “Valori e parametri di riferimento per la
determinazione delle garanzie finanziarie”;
tutti i riferimenti normativi di
cui alla: “L.R. 83/2000 e s.m.i.”, con: “L.R. 45/07 e s.m.i.”;
Ritenuto inoltre, con il presente
provvedimento, di modificare ed integrare le vigenti disposizioni di cui
all’Allegato A alla DGR n. 790 del 03.08.07, avente per oggetto: “Criteri generali riguardanti la prestazione
delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”, nel
modo seguente:
- all’Art. 2 “Modalità di prestazione delle garanzie per la fase di
esercizio”, inserendo una ulteriore lett.
e):
e. polizza
fideiussoria rilasciata da Società
di intermediazione finanziaria regolarmente
iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del
D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.);
- all’Art. 5 “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di
recupero e smaltimento escluse le discariche”, sostituendo:
- alla lettera
b. le parole: “b. Nel caso in cui l’autorizzazione all’esercizio si riferisca ad
un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non
funzionali l’una all’altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna
operazione” con: “b. Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca
ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, occorre
prestare un’unica garanzia che comprenda tutte le operazioni autorizzate”;
- all’Art. 5 “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di
recupero e smaltimento escluse le discariche”, aggiungendo una ulteriore lettera f):
- “f.
di stabilire l’esonero dalla prestazione delle garanzie finanziarie per i
titolari di impianti e/o attività di recupero-riciclo di rifiuti non pericolosi
con capacità complessiva < 1 t/a”;
Ritenuto pertanto di accogliere
le modifiche alla DGR n. 790 del 03.08.07 ed all’Allegato A alla stessa, contenente: “Criteri generali riguardanti la
prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti”limitatamente agli articoli 2 e 5, come elaborate dal Servizio Gestione
Rifiuti;
Dato atto del parere favorevole
espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile -
Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura
seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Udita la relazione
del Componente
Visti
il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e
s.m.i.;
Vista
A voti unanimi espressi nelle
forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in
narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1) di Modificare ai sensi dell’art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i.,
nella D.G.R. 790 del 03/08/07 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie
previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per
la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132
del 22.02.2006 “ e relativi Allegati, in premessa elencati, tutti i riferimenti
normativi alla “L.R. 83/2000 e s.m.i.”, con “L.R. 45/07 e s.m.i.”;
2) di Modificare ed integrare le vigenti disposizioni di cui
all’Allegato A alla DGR n. 790 del 03.08.07, avente per oggetto: “Criteri
generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il
rilascio delle autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero dei rifiuti”, nel modo seguente:
- all’Art. 2 “Modalità di prestazione delle garanzie per la fase di
esercizio”, inserendo una ulteriore lett.
e):
“e.
polizza fideiussoria rilasciata
da Società di intermediazione finanziaria
regolarmente iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex
art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.)”;
- all’Art. 5 “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di
recupero e smaltimento escluse le discariche”, sostituendo:
- alla
lettera b. le parole: “b. Nel caso in cui l’autorizzazione
all’esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni
indipendenti, cioè non funzionali l’una all’altra, la garanzia finanziaria si
applica per ciascuna operazione” con: “b.
Nel caso in cui l’autorizzazione si
riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti,
occorre prestare un’unica garanzia che comprenda tutte le operazioni
autorizzate”;
- all’Art. 5 “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di
recupero e smaltimento escluse le discariche”, aggiungendo una ulteriore lettera f):
- “f.
di stabilire l’esonero dalla prestazione delle garanzie finanziarie per i
titolari di impianti e/o attività di recupero-riciclo di rifiuti non pericolosi
con capacità complessiva < 1 t/a”;
3) di Trasmettere il presente atto alle Province di Chieti, L’Aquila,
Pescara e Teramo, all’ARTA – Direzione centrale, ai Dipartimenti Provinciali
dell’ARTA ed all’Albo Gestori Ambientali c/o
4) di Disporre che le Province e le Associazioni di categoria
interessate provvedano ad informare con apposite circolari e/o note
informative, i soggetti coinvolti dagli adempimenti previsti nel presente atto;
5) di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo –
Gestione Rifiuti e Bonifiche.