LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ha abrogato il D.Lgs.22/97 (cd. “Decreto Ronchi”) ed ha introdotto, alla Parte IV, modifiche alla legislazione in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto l’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che prevede: “le garanzie finanziarie .. omissis .. devono essere presentate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs 13.01.2003, n. 36;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., che all’art. 48 prevede che la Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti;

Richiamata la D.G.R. n. 790 del 03/08/07 avente ad oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “, che con il presente atto si intende modificare ed integrare come segue;

Richiamata altresì, la DGR n. 1198 del 10.12.03 “L.R. 28.04.2000, n. 83 - art. 20. Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs.22/97, art. 27 e 28, del D.Lgs. 99/92, del D.Lgs.36/03 e della legge n.372/99 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti”;

Ribadito che l’art. 65, comma 3 “Disposizioni transitorie e finali” della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede che: ”le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge”; 

Ritenuto che in merito alle disposizioni di cui alla DGR n. 790 del 03.08.07, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i., occorre introdurre alcune modifiche ed integrazioni alle stesse ed in particolare prevedendo l’esonero dalla presentazione delle garanzie per attività con modeste capacità per quantitativi e/o minimo impatto ambientale;

Considerato che si rende necessario:

1.   aggiornare i riferimenti normativi regionali contenuti nella DGR n. 790 del 03.08.07 e relativi Allegati, alla nuova disciplina attualmente vigente rappresentata dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., che ha abrogato la L.R. 83/2000;

2.   prevedere un’ulteriore modalità di presentazione delle garanzie con una polizza fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.);

3.   prevedere nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, di prestare un’unica garanzia che comprenda tutte le operazioni autorizzate;

4.   abbattere l’onerosità dei parametri di riferimento per le garanzie da prestare per alcune attività di recupero-riciclo dei materiali < 1 t/a, caratterizzate da basso impatto ambientale per la quantità dei rifiuti movimentati e per la tipologia delle attività e degli impianti, a seguito di osservazioni di associazioni produttive e singoli operatori, pubblici e privati ed al fine di agevolare le stesse attività coerentemente alle finalità delle disposizioni comunitarie e nello specifico della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, di modificare ai sensi dell’art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i., la D.G.R. 790 del 03/08/07, avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22/02/2006, costituita dai seguenti Allegati:

-     Allegato A contenente: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

-     Allegato B contenente: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni” ;

-     Allegato C contenente: “Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati”;

-     Allegato D contenente: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche” ;

-     Allegato E contenente: “Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie”; 

tutti i riferimenti normativi di cui alla: “L.R. 83/2000 e s.m.i.”, con: “L.R. 45/07 e s.m.i.”;

Ritenuto inoltre, con il presente provvedimento, di modificare ed integrare le vigenti disposizioni di cui all’Allegato A alla DGR n. 790 del 03.08.07, avente per oggetto: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”, nel modo seguente:

-     all’Art. 2 “Modalità di prestazione delle garanzie per la fase di esercizio”, inserendo una ulteriore lett. e):

e.   polizza fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.);

-     all’Art. 5 “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche”, sostituendo:

-    alla lettera b. le parole: “b. Nel caso in cui l’autorizzazione all’esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l’una all’altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione” con: “b. Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, occorre prestare un’unica garanzia che comprenda tutte le operazioni autorizzate”;

-     all’Art. 5 “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche”, aggiungendo una ulteriore lettera f):

-    f. di stabilire l’esonero dalla prestazione delle garanzie finanziarie per i titolari di impianti e/o attività di recupero-riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < 1 t/a”;

Ritenuto pertanto di accogliere le modifiche alla DGR n. 790 del 03.08.07 ed all’Allegato A alla stessa,  contenente: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”limitatamente agli articoli 2 e 5, come elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile - Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 77 del 14.9.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1)   di Modificare ai sensi dell’art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i., nella D.G.R. 790 del 03/08/07 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “ e relativi Allegati, in premessa elencati, tutti i riferimenti normativi alla “L.R. 83/2000 e s.m.i.”, con “L.R. 45/07 e s.m.i.”;

2)   di Modificare ed integrare le vigenti disposizioni di cui all’Allegato A alla DGR n. 790 del 03.08.07, avente per oggetto: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”, nel modo seguente:

-    all’Art. 2 “Modalità di prestazione delle garanzie per la fase di esercizio”, inserendo una ulteriore lett. e):

e. polizza fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.)”;

-    all’Art. 5 “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche”, sostituendo:

-     alla lettera b. le parole: “b. Nel caso in cui l’autorizzazione all’esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l’una all’altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione” con: “b. Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, occorre prestare un’unica garanzia che comprenda tutte le operazioni autorizzate”;

-    all’Art. 5 “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche”, aggiungendo una ulteriore lettera f):

-    f. di stabilire l’esonero dalla prestazione delle garanzie finanziarie per i titolari di impianti e/o attività di recupero-riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < 1 t/a”;

3)   di Trasmettere il presente atto alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA – Direzione centrale, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA ed all’Albo Gestori Ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila ed alle Associazioni di categoria interessate;

4)   di Disporre che le Province e le Associazioni di categoria interessate provvedano ad informare con apposite circolari e/o note informative, i soggetti coinvolti dagli adempimenti previsti nel presente atto;

5)   di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)  e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.